x

x

Individuazioni fotografiche e processo

Individuazioni fotografiche
Individuazioni fotografiche

Individuazioni fotografiche e processo

Tribunale di Roma, Ufficio Gip 3 Dott. Cappiello, sentenza n. 22289/2019 del 9 dicembre 2019, depositata il 23.12.2019, imputato A. S., rif. artt. 348, 361, 213-214 Codice Procedura Penale

Le individuazioni fotografiche sono sufficienti per un arresto ma non per una condanna. La motivazione, in sintesi, di una recente sentenza del Gup del Tribunale di Roma in merito alla valenza probatoria della ricognizione fotografica nella fase decisoria.

 

Indice:

1. La massima

2. La vicenda giudiziaria

3. I principi di diritto espressi nella pronuncia

 

1. La massima

In tema di riconoscimenti fotografici il Giudice di merito sottolinea l’atipicità dell’individuazione fotografica sia essa di iniziativa di P.G. ex articolo 348 Codice Procedura Penale e sia ex articolo 361 Codice Procedura Penale con la tipicità dell’accertamento ricognitivo personale ex artt. 213-214 Codice Procedura Penale.

La differenza ontologica, tra la fase delle indagini preliminari e quella del merito: mentre a fondamento della misura cautelare personale non è richiesta l’allegazione di prove incontrovertibili, essendo sostenuta dalla prospettazione do gravi indizi di colpevolezza e dall’accertamento della probabilità di colpevolezza, la decisione di merito sulla fondatezza dell’accusa è caratterizzata dalla esigenza di individuazione di indiscutibili prove circa la sussistenza del fatto.

 

2. La vicenda giudiziaria

Nel caso in esame, la Procura della Repubblica di Roma procedeva a richiedere l’emissione di una ordinanza di custodia cautelare, e il Gip la emetteva, sulla base del riconoscimento fotografico operato dalle persone offesa vittime di tre rapine in esercizi commerciali, avvenute a brevissima distanza temporale l’una dalle altre.

In sede di interrogatorio di garanzia, l’indagato respingeva gli addebiti e si rivolgeva al Tribunale del Riesame che confermava l’ordinanza custodiale, sulla base dei riconoscimenti fotografici in atti.

La Procura della Repubblica richiedeva il giudizio immediato mentre la difesa chiedeva il giudizio abbreviato senza subordinare la richiesta ad alcun mezzo istruttorio. Prima di sviluppare il ragionamento del Giudice, che emetterà una sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, ci soffermiamo sulla atipicità probatoria ed utilizzabilità dell’attività di individuazione.

 

3. I principi di diritto espressi nella pronuncia

Nell’ambito dei processi alla criminalità comune, in particolare nelle rapine all’interno di esercizi commerciali, sovente ci imbattiamo in ordinanze di custodia cautelare emesse sulla base di individuazioni fotografiche eseguite dalle persone offese.

Spesso l’individuazione è l’unico elemento di prova a carico e, per Cassazione costante, giustifica l’adozione della misura cautelare perché “in tema di misure cautelari personali, l’individuazione fotografica effettuata dinanzi alla polizia giudiziaria, in assenza di profili di inattendibilità, è elemento idoneo per affermare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, indipendentemente dall’accertamento delle modalità e quindi della rispondenza alla metodologia prevista per la formale ricognizione articolo 213 Codice Procedura Penaleperché lascia fondatamente ritenere che il successivo sviluppo in un atto di riconoscimento, formale o informale, o in una testimonianza che tale riconoscimento confermi” (Cass. n. 6505 del 20.01.2015).

Le individuazioni fotografiche in sede d’indagine, siano esse svolte ad iniziativa della polizia giudiziaria ex articolo 348 Codice Procedura Penale – nell’ambito della raccolta di “ogni elementi utile finalizzato alla individuazione del colpevole” – che per mano della Pubblica Accusa ai sensi dell’articolo 361 Codice Procedura Penale – ad iniziativa o delegate – differiscono dalla tipicità dell’accertamento ricognitivo personale ex articoli 213-214 Codice Procedura Penale. A differenza, infatti, di quest’ultimo che costituisce un mezzo di prova ex lege, l’individuazione individuale gode di una dignità probatoria “atipica”, la cui utilizzabilità dibattimentale si legittima ai sensi dell’articolo 189 Codice Procedura Penale ed è soggetta al libero convincimento giudiziale (Cass. Pen., n. 6456/2015).

Avendo riguardo alla fase delle indagini preliminari, invece, è ormai pacifica l’utilizzabilità dei verbali d’individuazione fotografica, sia al fine di costituire quel corpo d’evidenze investigative in divenire dato dai gravi indizi di colpevolezza in sede di emissione d’ordinanza cautelare (Cass. Pen., Sez. VI, n. 401/1996; Cass. Pen., Sez. II, n. 22454/2007; Cass. Pen., n. 6505/2015), che finanche a supporto di una sentenza in sede d’abbreviato (Cass. Pen., Sez. VI, n. 18459/2007).

La ratio sottesa all’utilizzabilità dei suddetti atti, nell’ottica della Suprema Corte, risiede in due concetti fondamentali: atipicità ed attendibilità.

In buona sostanza, l’individuazione fotografica – eseguita per mano della p.g. ai sensi dell’articolo 348 Codice Procedura Penale ovvero a norma dell’articolo 361 Codice Procedura Penale – non reca un risultato probatorio “tipico” e predeterminato così come per l’atto ricognitivo, soggetto alle forme e garanzie di cui all’articolo 214 Codice Procedura Penale.

Stante la sua atipicità, indiziaria prima e probatoria poi, l’atto d’individuazione diviene utilizzabile solo attraverso un vaglio giudiziale di attendibilità, secondo il prudente apprezzamento fattuale e giuridico, il quale diviene maggiormente rigoroso in caso di contestazione circa il risultato e le forme del detto adempimento investigativo.

Altra Cassazione, inoltre, osserva come l’atto de quo veda la sua piena utilizzabilità, fermo restante l’indispensabile sindacato d’attendibilità, nella possibilità dello stesso di proiettarsi dibattimentalmente in un mezzo probatorio tipico, sia esso ricognizione personale ovvero testimonianza in grado di suffragare quanto a suo tempo individuato.

Connotatosi il percorso giuridico sotteso all’utilizzabilità in fase d’indagini preliminari, con particolare riguardo ai “gravi indizi di colpevolezza” a sostegno dell’emissione di misure cautelari, v’è da chiedersi se ed in che misura il vaglio d’attendibilità giudiziale possa estendersi nella fase dibattimentale.

Questo è il punto focale e direi dirimente per una accorta linea difensiva.

Infatti, se l’individuazione fotografica è sufficiente per l’emissione di una misura cautelare e per la sua affermazione in sede di Libertate, non altrettanto può dirsi nella fase di merito.

A questo riguardo deve ribadirsi la differenza ontologica, più volte sottolineata dalla Suprema Corte, tra la fase delle indagini preliminari e quella di merito: mentre a fondamento della misura cautelare personale non è richiesta l’allegazione di prove incontrovertibili, essendo sostenuta dalla prospettazione di "gravi indizi di colpevolezza" e dall’accertamento della probabilità di colpevolezza, la decisione di merito sulla fondatezza dell’accusa è caratterizzata dalla esigenza di individuazione di indiscutibili prove circa la sussistenza del fatto inquadrabile in una fattispecie penale e la commissione da parte del reo in presenza di requisiti oggettivi e soggettivi voluti dalla norma sostanziale.

Esaurito il breve excursus giurisprudenziale, ritorniamo al caso specifico e al ragionamento sviluppato dal giudicante.

Ora è noto che l’attività di individuazione attraverso la fotografia è una mera indicazione in fatto, non avente la stessa forza probante della formale ricognizione di persona, da valutare liberamente seppure con particolare attenzione: la sua forza dimostrativa non risiede, pertanto, nell’atto in sé ma nel complesso delle necessarie valutazioni di supporto che inducano ad assumere la sostanziale attendibilità (Cass. 15.02.2017 n. 17747).

Dagli atti processuali emerge “come fatto osservare analiticamente dal difensore che le indicazioni fornite in sede descrittiva dalle persone offese, prima di procedere alla individuazione fotografica, divergono dalle caratteristiche fisiche dell’imputato”.

Prosegue, il Giudice: "Pur in presenza di una individuazione, deve ribadirsi la differenza ontologica, più volte sottolineata dalla Suprema Corte, tra la fase delle indagini e quella di merito: mentre a fondamento della misura cautelare personale non è richiesta l’allegazione di prove incontrovertibili, essendo sostenuta dalla prospettazione di gravi indizi di colpevolezza, la decisione di merito sulla fondatezza dell’accusa è caratterizzata dalla esigenza di individuazioni di indiscutibili prove circa la sussistenza del fatto inquadrabile in una fattispecie penale e la commissione da parte del reo in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi voluti dalla norma sostanziale".

Nel caso di specie "le puntuali osservazioni della difesa, in merito alle discrepanze e divergenze delle indicazioni fornite dalle vittime dei reati in ordine alle caratteristiche fisiche del rapinatore, non consentono di attribuire, in assenza di ulteriori elementi di prova, piena attendibilità al positivo riconoscimento fotografico. Se è vero che l’imputato corrisponde per età al rapinatore descritto dalle persone offese, non altrettanto può dirsi per l’altezza e la corporatura: l’imputato, infatti, è alto 1,80 cm - cfr. diario clinico della casa circondariale prodotto dalla difesa - e la sua corporatura al momento dei fatti non poteva certamente definirsi esile".

Ciò premesso, il Giudicante ricorda che l’attività di individuazione attraverso la fotografia è una mera indicazione in fatto non avente la stessa forza probante della formale ricognizione di persona, da valutare liberamente seppure con particolare attenzione. La sua forza dimostrativa non risiede nell’atto in sé ma nel “complesso delle necessarie valutazioni di supporto che inducano ad assumerne la sostanziale attendibilità (Cass. penale 15.02.2017 n. 17747).

Pertanto, ad avviso del Tribunale, “in assenza di elementi di riscontro alla individuazione fotografica effettuata, non può affermarsi, al di là di ogni ragionevole dubbio, che … sia l’autore delle rapine in contestazione”.

Visto l’articolo 530 comma 2 Codice Procedura Penale ASSOLVE.

La giurisprudenza in materia:

Cass. Pen. Sez. V, 1 ottobre 2015 n. 6456;

Cass. Pen. Sez. VI, 23 gennaio 1996 n. 401;

Cass. Pen. Sez. VI, 11 aprile 2007 n. 18459;

Cass. Pen. Sez. VI n. 17747/2017,

Cass. Pen. Sez. VI, n. 9505/2016.