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Intelligenza artificiale, occorre riconoscere una soggettività giuridica?

Parigi, 2005
Ph. Simona Balestra / Parigi, 2005

Indice

Premessa

1. La soggettività giuridica prima della intelligenza artificiale

2. Intelligenza artificiale: oggetto o soggetto giuridico?

3. Il fattore umano dei soggetti giuridici e la coseità della intelligenza artificiale

 

Premessa

Con la «Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE REGOLE ARMONIZZATE SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE (LEGGE SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE) E MODIFICA ALCUNI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE»[1], si sta accendendo il dibattito sulla eventuale opportunità di attribuire soggettività giuridica alle intelligenze artificiali. Una possibilità che, per quanto esclusa dalla citata Proposta di regolamento e da altre sperimentazioni legislative, merita quantomeno una minima indagine intellettuale.

 

1. La soggettività giuridica prima della intelligenza artificiale

Il diritto è un fenomeno umano a servizio degli esseri umani, per questo antropomorfico e antropocentrico. Nasce con la società e si configura come una tecnica complessa – perché interattiva – ma sempre necessaria: non esiste agglomerato sociale sprovvisto di rapporti, prescrizioni, indicazioni, consuetudini, riti: ossia sprovvisto di elementi giuridici.

Al centro di questo sistema chiamato diritto figurano i soggetti giuridici, soggetti la cui esistenza e il cui agire sono considerati particolarmente rilevanti. Sono i protagonisti dell’ordinamento e la loro determinazione presenta caratteri comuni e inderogabili.

Nel vigente ordinamento giuridico sono soggetti giuridici tutte le persone fisiche, ossia tutte le persone umane fenomeniche. Sono soggetti giuridici, altresì, associazioni, società e agglomerati umani individuati dal legislatore la cui esistenza e il cui agire rilevano sul piano del diritto.

A eccezione di rarissime entità giuridiche, quali i nascituri, i soggetti giuridici vantano la capacità giuridica: l’idoneità a essere titolari di diritti e di doveri (cfr. art. 1, c. 1, c.c., art. 22, Cost.). A chiunque sia giuridicamente capace l’ordinamento giuridico riconosce le possibilità di avere interessi degni di tutela e obblighi nei confronti di altri consociati.

Il soggetto giuridicamente capace è parte di una trama, di una rete, prima sociale e quindi giuridica. Un soggetto potrebbe vedersi riconosciuta la capacità giuridica, ma non la capacità legale d’agire: la possibilità di disporre personalmente, autonomamente e validamente delle proprie situazioni giuridiche (cfr. art. 2, c. 1, c.c.).

Si è incapaci di agire prima del compimento del diciottesimo anno di età, se si è interdetti e in tutti quei casi in cui l’ordinamento riconosce a un soggetto la possibile titolarità di situazioni giuridiche soggettive, e, al contempo, l’impossibilità di disporne attivamente.

In questo quadro, ispirato alla legislazione codicistica positiva, la macchina — sia pure la più performante e “intelligente” — è una res. Una cosa, un bene mobile disponibile. Un oggetto, non un soggetto, di diritto.

Si innesta qui la necessaria e intrigante distinzione tra oggettività e soggettività giuridica.

 

2. Intelligenza artificiale: oggetto o soggetto giuridico?

Come riporta la sezione «Attualità» del sito del Parlamento europeo, «L’intelligenza artificiale (IA) è l’abilità di una macchina di mostrare capacità umane quali il ragionamento, l’apprendimento, la pianificazione e la creatività. L’intelligenza artificiale permette ai sistemi di capire il proprio ambiente, mettersi in relazione con quello che percepisce e risolvere problemi, e agire verso un obiettivo specifico. Il computer riceve i dati (già preparati o raccolti tramite sensori, come una videocamera), li processa e risponde.»[2]

Sono inoltre distinti due tipi di intelligenza artificiale: i «software: assistenti virtuali, software di analisi di immagini, motori di ricerca, sistemi di riconoscimento facciale e vocale» e l’«Intelligenza incorporata: robot, veicoli autonomi, droni, l’internet delle cose»[3].

Per quanto la narrazione della intelligenza artificiale sia entusiastica e trionfalistica, nessuno osa riconoscere a questa tecnologia una soggettività semplice, prima che giuridica. Pur riconoscendo alla macchina delle abilità che vengono definite «umane», la macchina non è socialmente percepita come un soggetto, ma come un oggetto. La macchina o il software che si avvalgono della intelligenza artificiale sono considerati oggetti complessi, di alta ingegneria, ma pur sempre oggetti: unità materiali strumentali senza percezione di sé, interamente dipendenti dai soggetti responsabili.

Non solo sono evidentemente incapaci di intendere e di volere, ma neppure possono vantare una capacità giuridica, e men che meno una capacità d’agire. Per motivi strutturali propri, nonché per l’essenza umanistico-giuridica delle suddette categorie.

Finché le macchine incorporanti intelligenza artificiale non diverranno consociati, o entità umanoidi portatrici di interessi propri e capaci di adempiere obblighi, resteranno oggetti di diritto. Economicamente rilevanti, forse utili all’umanità, ma pur sempre oggetti privi del fattore umano caratterizzante l’intramontabile e vincente categoria della soggettività giuridica.

Inoltre, l’espressione «intelligenza artificiale» è da considerarsi più poetica che scientifica: non esiste, infatti, una definizione univoca di intelligenza, che possa affiancarsi alla specificazione «artificiale». Possiamo, tuttalpiù, indagarne l’etimologia, e considerarla la capacità di «leggere dentro», leggere in profondità con libertà di pensiero critico e coscienza. Qualità squisitamente umane, intellettuali, non meccaniche né elettroniche o informatiche.

La recente Proposta di regolamento dell’Unione europea, comunque, definisce normativamente «“sistema di intelligenza artificiale” (sistema di IA): un software sviluppato con una o più delle tecniche e degli approcci elencati nell'allegato I[4], che può, per una determinata serie di obiettivi definiti dall'uomo, generare output quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti con cui interagiscono»[5].

Una definizione ad ampissimo spettro. Degno di nota che gli «obiettivi» dei sistemi di intelligenza artificiale, per questa autorevole prospettiva, sono da intendersi sempre «definiti dall’uomo».

 

3. Il fattore umano dei soggetti giuridici e la coseità della intelligenza artificiale

Abbiamo sinora indagato l’istituto della soggettività giuridica e la realtà della intelligenza artificiale.

Si è dimostrata l’essenza oggettiva della intelligenza artificiale, la sua coseità, in contrapposizione al concetto di soggettività.

Mentre il soggetto è pensante e può essere pensato, l’oggetto può essere pensato ma non è pensante, né può identificarsi nell’atto con cui è pensato.

Il diritto supera questa impostazione filosofica: gli oggetti giuridici sono distinti dai soggetti giuridici non solo per il criterio del pensiero.

Il discrimen è più netto e più affascinante, e non può essere identificato in nessuna filosofia se non nel pragmatismo del diritto. Il discrimen è il fattore umano: l’insieme delle caratteristiche umane non matematizzabili, non ulteriormente scomponibili, irriducibili. La volizione, la coscienza — intesa come luogo del pensiero inesplorato ma esistente, oltre che come consapevolezza della consapevolezza —, la libertà, l’autodeterminazione, l’autonomia, l’emozionalità. In una parola, il mistero dell’essere umano.

Non esiste, nel nostro ordinato e coerente ordinamento giuridico, un soggetto giuridico che non sia intessuto e animato – in ogni sua fase esistenziale – dal fattore umano.

Dall’ormai lontana abolizione dell’Ancien Régime tutte le persone umane sono di diritto persone fisiche giuridicamente capaci, soggetti di diritto a pieno titolo, espressione massima del fattore umano perché particelle vive e pulsanti di umanità.

Il discorso è differente per i soggetti giuridici collettivi, come le società, le associazioni e tutte le persone giuridiche.

A proposito, si deve constatare che la loro esistenza materiale e giuridica fa capo sempre e comunque alle persone fisiche: persone umane, dunque. Non esiste persona giuridica la cui esistenza, la cui sussistenza e il cui scioglimento non siano manifestazioni dirette del fattore umano.

In estrema sintesi, ma con estrema certezza, possiamo affermare sicuramente che le persone giuridiche vengono ad esistenza, si sviluppano, si modificano e si estinguono solo ed esclusivamente a causa e per mezzo del fattore umano incarnato dalle donne e dagli uomini facenti parte l’ente.

Fattore, questo, sconosciuto alla macchina dotata di intelligenza artificiale, per la quale qualcuno postula una indipendenza dalle persone fisiche.

Orbene, riconoscere una qualsiasi soggettività significa, in qualche modo, riconoscere un’umanità. La stessa questione di attribuire o meno soggettività giuridica alle intelligenze artificiali può sorgere dall’ipotesi fantascientifica che la macchina possa sostituire – potenzialmente in tutto – il suo creatore, l’uomo.

L’intelligenza artificiale, tuttavia, né può né vuole sostituire la persona umana. Al contrario si propone di rivestire una funzione strumentale, cooperando e collaborando con l’uomo ai fini del progresso – inteso nelle sue molteplici accezioni –, ma niente di più.

Credere che la macchina possa, in futuro, sostituire la persona umana nella sua essenza è una speranza legittima e sintomatica di una slanciata fede nel progresso tecnologico. Una speranza, quantunque, senza riscontri rilevanti: non si è ancora vista — e molti credono non si vedrà mai— una macchina libera, pensante, agente, cosciente, autocosciente, emozionale, relazionale. Si vedono solo calcolatori molto sofisticati, di cui occorre disciplinare l’uso.

La questione risolutiva diventa quindi la seguente: si può considerare soggetto un oggetto?

 

[1] Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE REGOLE ARMONIZZATE SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE (LEGGE SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE) E MODIFICA ALCUNI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE, Bruxelles, 21 aprile 2021 (https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e0649735-a372-11eb-9585-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF).

[2] Che cos’è l’intelligenza artificiale e come viene usata?, Europarl.europa.eu: https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20200827STO85804/che-cos-e-l-intelligenza-artificiale-e-come-viene-usata, 3 settembre 2020.

[3] Ibidem.

[4] Cfr. «ALLEGATO I, TECNICHE E APPROCCI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE: a) Approcci di apprendimento automatico, compresi l'apprendimento supervisionato, l'apprendimento non supervisionato e l'apprendimento per rinforzo, con utilizzo di un'ampia gamma di metodi, tra cui l'apprendimento profondo (deep learning); b) approcci basati sulla logica e approcci basati sulla conoscenza, compresi la rappresentazione della conoscenza, la programmazione induttiva (logica), le basi di conoscenze, i motori inferenziali e deduttivi, il ragionamento (simbolico) e i sistemi esperti; c) approcci statistici, stima bayesiana, metodi di ricerca e ottimizzazione.»

(https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e0649735-a372-11eb-9585-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_2&format=PDF).

[5] Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE REGOLE ARMONIZZATE SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE (LEGGE SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE) E MODIFICA ALCUNI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE, cit. (https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e0649735-a372-11eb-9585-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF).