x

x

Intercettazioni ambientali e telefoniche: no alla distruzione in caso di mera archiviazione del procedimento

intercettazioni
intercettazioni

Intercettazioni ambientali e telefoniche: no alla distruzione in caso di mera archiviazione del procedimento

Il Giudice per le indagini preliminari può rifiutare di distruggere, come chiesto dal Pubblico ministero, le intercettazioni relative a un procedimento anche se archiviato da oltre dieci anni.

La sola archiviazione non basta, infatti, ad escludere la possibilità di una rilevanza futura del materiale archiviato.

Così, la Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, con sentenza n. 13459 del 17.03.2022.

 

Intercettazioni ambientali e telefoniche: i profili processual-penalistici analizzati della suprema corte

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia, depositava istanza al Giudice per le Indagini Preliminari perché si procedesse alla distruzione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali eseguite in un procedimento per cui era stata disposta l’archiviazione.

Tuttavia, il GIP ne rigettava la richiesta, ritenendo che la mera archiviazione non poteva equivalere a garanzia certa e futura del difetto della rilevanza delle intercettazioni de quibus.

Avverso la predetta decisione, il PM con ricorso asseriva che l’ordinanza del Decidente avrebbe dovuto essere considerata abnorme. Una decisione, secondo il ricorrente, in contrasto con larticolo 269 comma secondo del Codice di procedura penale, in quanto foriera di una stasi procedimentale, da risolversi solo con la sua rimozione.

In effetti, il Pubblico Ministero del Tribunale friulano riteneva che emergesse ictu oculi la totale inutilità delle intercettazioni ambientali e telefoniche afferenti al procedimento archiviato, atteso il lungo lasso di tempo intercorso tra il decreto di archiviazione e l’assenza della necessità di rivalutazione dei fatti.

 

Secondo l’organo requirente, dunque, il no alla distruzione si risolverebbe in una conservazione sine die del materiale e dunque in uno stallo procedimentale da rimuovere; stante, per altro, il pericolo di compromissione della sfera privata del soggetto indagato.

La Corte di Cassazione, invece, addiveniva a delle conclusioni del tutto divergenti.

I giudici di legittimità precisavano che larticolo 269 del Codice di procedura penale prevedeva che le intercettazioni debbano essere conservate fino alla sentenza non più impugnabile. Fermo restando che la parte interessata, ovviamente compreso il Pubblico Ministero, possa chiederne la loro distruzione prima, allorché la documentazione non sia necessaria ( Cass., Sez. Terza Pen., n. 48595/16).

La valutazione della rilevanza del materiale acquisito o della sua eventuale inutilità impone, infatti, l’attivazione di uno specifico incombente in termini di contraddittorio ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen., in cui bilanciare la tutela dell’interesse alla riservatezza delle persone coinvolte in relazione al concreto contenuto della documentazione con il pubblico interesse all’utilizzazione e, dunque, alla sua conservazione fino a che il procedimento non si è concluso.

Tale onere procedimentale incombe sia nel caso in cui l’istanza provenga dalle parti private, sia nel caso in cui sia lo stesso PM ad attivare la procedura (così, Corte Cost. n. 463/94).

Inoltre, la valutazione de qua resta subordinata da un procedimento camerale con contraddittorio tra le parti.

Iter che, nello specifico, il Gip aveva seguito, scongiurando così il rischio di aver adottato un atto abnorme sia sotto il profilo funzionale che processuale. Per altro, neppure può dirsi che lordinanza impugnata abbia determinato una stasi, perché non pregiudicava la possibilità, per il Requirente, di riproporre listanza alla luce delle circostanze evidenziate dal Gip, di fatto, dunque garantendo il diritto al contraddittorio.

Larchiviazione, di per sé, non giustifica né il no alla distruzione, solo in virtù di una possibile valenza probatoria del materiale, né può essere la ragione per distruggere le intercettazioni perché nulla dice sulla loro rilevanza.