Knox c. Italia: la CEDU riconosce la violazione dei diritti difensivi nel processo per l’omicidio di Meredith Kercher
“Fin quando gli uomini sono costretti a ascoltare entrambe le parti, c’è sempre una speranza; è quando si presta attenzione a una parte soltanto che gli errori si cristallizzano in pregiudizi, e la stessa verità cessa di produrre i suoi effetti, perché il fatto di essere stata esasperata la rende falsa” John Stuart Mill, “On liberty”
Abstract: Lo scritto analizza la recente pronuncia della Corte EDU con cui l’Italia è stata condannata per la violazione dei diritti fondamentali di Amanda Knox, nel processo a suo carico per il delitto di calunnia. Da questa sentenza è possibile trarre alcuni spunti di riflessione in merito all’incidenza della violazione dei diritti difensivi sulla giustizia processuale e sulla distanza tra la verità storica e quella giudiziaria.
Indice
1. Premessa sulla decisione della CEDU
2. La decisione della Corte
3. La decisione della Corte
3.1 Violazione dell’articolo 3 CEDU
3.2 Violazione dell’articolo 6 paragrafi 1 e 3 lett c) CEDU
3.3 Violazione articolo 6 paragrafi 1 e 3 lettera e) CEDU
4. Conclusioni
1. Premessa
Il 24 gennaio 2019 la prima sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo (di seguito Corte EDU) ha definito il procedimento intentato dalla cittadina statunitense Amanda Knox nei confronti dello Stato italiano
La pronuncia della Corte EDU, connessa al processo che è costatato alla Knox una condanna per il delitto di calunnia, impone una breve riflessione circa l’apparente antinomia tra l’efficacia del processo e l’efficacia dei diritti difensivi.
Innanzitutto, al centro del processo penale vi è l’indagato e l’indagato, in quanto tale, si presume innocente fino alla condanna definitiva.
Sul punto la giurisprudenza costituzionale è pacifica nel ritenere che la presunzione di non colpevolezza enucleata dall’articolo 27 c. 2 Costituzione debba intendersi nel senso – evidentemente più garantista – di presunzione di innocenza, secondo una lettura convenzionalmente orientata ai sensi dell’articolo 6 § 2 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e le libertà fondamentali (di seguito CEDU).
Di conseguenza, per valutare la posizione di chiunque rimanga coinvolto in un processo penale, si rende necessario abbandonare ogni distinzione tra soggetti colpevoli e non colpevoli. A tale presunzione di innocenza, che, come detto, tutela l’interessato fino alla pronuncia irrevocabile, deve corrispondere un trattamento processuale da non colpevole, configurando questa un generale obbligo di civiltà ancora prima che un principio di diritto.
Non bisogna infatti mai scordare che il processo penale è finalizzato all’affermazione della Giustizia, quale esaltazione della libertà e della democrazia, senza piegarlo ad istanze punitive né separarlo dall’effettività delle garanzie difensive, le quali spettano indistintamente ad ogni individuo.
Se può dirsi vero che il Pubblico Ministero rappresenta la società nell’interesse della punizione della colpa e che il difensore rappresenta la società nell’interesse dell’innocenza, non è meno vero che entrambi fanno parte di un sistema volto a realizzare l’efficacia del processo, che trova la propria ragione ed al contempo il proprio limite nel rispetto delle c.d. garanzie difensive. Tali garanzie non sono altro che l’espressione del grado di cultura del processo e della società e non riguardano soltanto l’imputato, bensì ogni cittadino, perchè questi, anche se potrebbe non essere mai coinvolto in un giudizio penale, ha diritto al rispetto di quanto la Costituzione gli ha promesso. Il rispetto delle garanzie riconosciute ad ogni individuo incide direttamente sulla giustizia del processo e garantisce di conseguenza la giustizia dell’affermazione circa la sua colpevolezza o innocenza.
In tali termini, non esiste una contrapposizione reale tra istanze punitive e difensive, ma solo un interesse universale alla salvaguardia della nostra libertà di cittadini: dunque, non c’è nessuna reale alternativa né alcun conflitto tra efficienza del processo e garanzie del cittadino.
2. I fatti
Nella notte tra il 1 e il 2 novembre 2007 Meredith Kercher, una ragazza inglese di 20 anni, veniva assassinata a Perugia all’interno dell’appartamento in cui viveva insieme ad altre ragazze.
Il 5 novembre 2007 Raffaele Sollecito, legato sentimentalmente ad Amanda Knox, coinquilina statunitense della vittima, veniva convocato in questura per l’acquisizione delle sue dichiarazioni. Egli si presentava accompagnato dalla Knox. Secondo quanto emerso da loro precedenti dichiarazioni, i due avrebbero trascorso la notte in cui Meredith è stata assassinata presso l’abitazione del Sollecito ed avrebbero scoperto il corpo della vittima solo la mattina seguente.
In questura Amanda veniva sentita come persona informata sui fatti, una prima volta all’1.45 alla presenza di tre agenti di polizia e di una funzionaria che fungeva da interprete ed una seconda volta alle 5.45 alla presenza del Pubblico Ministero. Nel corso di tali audizioni – qualificate come spontanee dichiarazioni – la studentessa americana, precedentemente dichiaratasi estranea ai fatti, indicava quale colpevole dell’omicidio Patrick Lumumba, gestore del locale ove la stessa lavorava occasionalmente.
Tuttavia, poco tempo dopo, rendeva dichiarazioni diverse. In particolare, scriveva una dichiarazione (del 6 novembre) ed altre due memorie (del 9 novembre) rivolte agli avvocati in cui, da un lato, ritrattava il contenuto di quanto dichiarato agli agenti in merito alle accuse nei confronti del Lumumba e, dall’altro, sosteneva di avere reso tali dichiarazioni in uno stato di incapacità di intendere e di confusione mentale, stato causato della violenza verbale e fisica subita dagli agenti.
Secondo quanto affermato dalla ragazza, durante le audizioni della notte del 6 novembre – peraltro condotte in una lingua a lei sconosciuta e con l’aiuto di un interprete improvvisato – la stessa sarebbe stata colpita due volte alla testa da un agente, offesa ed accusata di mentire perché in realtà a conoscenza dell’identità del colpevole nonché minacciata di finire in carcere per i successivi trent’anni qualora non avesse parlato. Inoltre, gli agenti avrebbero più volte sostenuto di aver accertato la sua presenza nell’abitazione al momento del delitto ed avrebbero smesso di maltrattatala solo in seguito alla sua indicazione del colpevole; momento in cui un poliziotto l’avrebbe abbracciata e accarezzata.
La successiva attività investigativa conduceva ad accertare l’innocenza di Lumumba, mentre la Knox veniva arrestata per l’omicidio della Kercher, ipoteticamente commesso in concorso col Sollecito e Rudy Guede, che si presumeva avesse una relazione con la vittima.
Nel corso del processo, in ragione di quanto raccontato circa le modalità di audizione nella notte del 5 e il 6 novembre, la Knox veniva denunciata per aver prospettato in capo ai pubblici funzionari potenziali responsabilità penali. Simmetricamente, la difesa dell’imputata richiedeva l’accertamento della responsabilità degli operanti in ragione delle modalità di conduzione dell’interrogatorio. La prima notizia di reato si concludeva con una pronuncia di innocenza dell’imputata per il reato di calunnia, mentre la seconda non veniva mai qualificata come notizia di reato ed iscritta nel relativo registro.
Amanda veniva tuttavia condannata per le dichiarazioni accusatorie nei confronti del Lumumba con sentenza che diveniva definitiva nel 2013. Contro tale decisione ricorreva alla Corte di Strasburgo denunciando diverse violazioni della CEDU, tutte relative al modo in cui era stata condotta la sua audizione la notte tra il 5 ed il 6 novembre 2007.
Nello specifico, la ricorrente lamentava la violazione dell’articolo 3 CEDU, sotto il profilo della violazione dell’articolo 8 CEDU per l’estrema pressione psicologia subita – in una situazione di ristrettezza di fisica – che l’avrebbe indotta alle dichiarazioni etero accusatorie; la violazione degli artt. 6. e 3 lettera a) c) e) sotto il triplice profilo
della mancata comunicazione in lingua comprensibile della natura e dei motivi dell’accusa a suo carico,
della mancata assistenza di un difensore e
della mancata assistenza di un interprete professionista e indipendente: l’ufficiale di polizia infatti aveva a suo avviso svolto una funzione di mediatore suggerendole ipotesi sul corso degli eventi.
3. La decisione della Corte
3.1 Violazione dell’articolo 3 CEDU
A norma dell’articolo 3 CEDU “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.”
In primo luogo, la Corte di Strasburgo ha accertato la violazione dell’articolo 3 della Convenzione, norma che vieta i trattamenti disumani e degradanti.
Circa le denunce di torture o trattamenti disumani perpetrate dalla polizia, la giurisprudenza europea riconosce una particolare tutela alle vittime, prevedendo, in generale, forti presunzioni di responsabilità in capo al Governo (cfr. Salman c. Turchia, par. 100; Rivas c. Francia, par. 38; Bouyid c. Belgio, par. 83, Turan Cakir c. Belgio, par. 54; Mete e altri c. Turchia, par. 112, Gäfgen, par. 92, e El-Masri c. Macedonia, par. 152).
È tuttavia necessario precisare che, per un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, le predette presunzioni trovano applicazione esclusivamente con riferimento alle lesioni fisiche evidenti, mentre esse vengono meno in relazione a violenze psicologiche, dove spetta piuttosto al ricorrente dimostra l’effettività della lesione subita, secondo le ordinarie ripartizioni probatorie.
Nel caso di specie, la violazione dell’articolo 3 della Convenzione è stata affermata solo in ordine al profilo procedurale. In particolare, l’assenza assoluta di indagini sul comportamento degli agenti in sede di audizione – denunciato dalla ricorrente – avrebbe infatti impedito la verifica concreta dei lamentati trattamenti disumani e degradanti.
Sul punto la giurisprudenza europea (cfr. Bouyid c. Belgio, parr. 115-123; El-Masri c. Macedonia, par.182-185; Mocanu e altri c. Romania, parr. 316-326) ritiene che un’“indagine” sia “effettiva” quando risulti:
1. indipendente ed imparziale, pertanto condotta da autorità prive di qualsiasi connessione gerarchica con gli indagati e dotate di un’effettiva indipendenza da essi;
2. tempestiva, caratteristica che risulta essenziale non solo per la prova dei fatti, ma anche per non dissolvere il legame di fiducia sociale riposto nelle istituzioni e non dare adito a sospetti di collusione o di tolleranza di atti illeciti;
3. approfondita, poiché le autorità devono condurre un tentativo serio e scrupoloso di ricostruzione dei fatti;
4. efficace, in quanto l’indagine deve essere in grado di condurre all’identificazione ed alla punizione dei responsabili, considerando però che tale obbligo non si configura come dovere di perseguire un certo risultato ma di mezzi da impiegare.
La Corte ha affermato che “si deve pertanto concludere che la ricorrente non ha beneficiato di un’indagine che potesse chiarire i fatti e le eventuali responsabilità nel suo caso” e che “per quanto riguarda l’aspetto materiale della denuncia la Corte ritiene che non vi siano prove per concludere che la ricorrente sia stata sottoposta al trattamento inumano e degradante di cui si lamenta” (p. 138-139 sentenza).
In proposito, l’articolo 112 Costituzione, nel sancire l’obbligatorietà dell’azione penale, integra senza dubbio una delle conquiste più qualificanti della nostra Carta fondamentale, segnando il superamento della concezione potestativa della giustizia.
Ed infatti la Corte costituzionale, con la sentenza n. 88 del 1991, ha definito tale principio come il “punto di convergenza di un complesso di principi basilari del sistema costituzionale”, in quanto trova ragione nei principi di uguaglianza, legalità ed indipendenza istituzionale della pubblica accusa.
L’introduzione dell’articolo 112 è da ricondursi alla volontà di discostarsi da un passato autoritario, ove vigeva la soggezione dei Pubblici Ministeri al Ministro della Giustizia e ha continuato a operare in ragione dell’assetto vigente tra politica e magistratura.
L’indipendenza e l’obbligatorietà dell’azione penale, considerate dai costituenti come facce della stessa medaglia, costituiscono (o meglio, costituirebbero) il miglior baluardo dell’uguaglianza di tutti i cittadini. La violazione di tali principi nuocerebbe a tutti, in quanto, senza l’accertamento della fondatezza di ogni notizia di reato, le norme incriminatrici costituirebbero vuote e astratte previsioni di divieti e la tutela penale sarebbe demandata a criteri di priorità discrezionali valutati di volta in volta da ogni soggetto inquirente.
Pertanto, la violazione dell’obbligatorietà dell’azione penale porta con sé – sempre – un vuoto di tutela che, nel caso specifico, si è concretizzato nell’impossibilità di accertare eventuali responsabilità in capo agli agenti.
Ciò, nonostante, da un lato, nel giudizio di merito siano emersi interrogatori ripetuti per ore nel corso della notte; atteggiamenti promiscui da parte di un agente che aveva abbracciato la ragazza in ragione delle dichiarazioni accusatorie, l’assenza di un difensore e di un interprete qualificato e la verbalizzazione di quanto avvenuto estremamente breve e incompleta e, dall’altro, il Tribunale di Firenze chiamato ad accertare la calunniosità delle accuse della Knox nei confronti degli agenti, nel negare la responsabilità dell’imputata, abbia accertato che nel corso della testimonianza vi sono stati “omissioni”, “verbali inaffidabili” oltre a “diritti negati”.
3.2 Violazione dell’articolo 6 paragrafi 1 e 3 lett c) CEDU
A norma dell’articolo 6 paragrafo 1 CEDU: “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente...” e dell’articolo 6 paragrafo 3 lettera c) CEDU “difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia”.
La seconda violazione accertata dalla Corte attiene all’articolo 6 § 3 della Convezione, cagionata dall’assenza dell’assistenza difensiva durante le audizioni. Come visto, le dichiarazioni della Knox venivano verbalizzate come “spontanee”, anche se tale qualifica sconta le conseguenze della mancata verifica circa la condotta tenuta dagli agenti.
È di tutta evidenza che il mancato accertamento delle modalità di conduzione dell’interrogatorio dovrebbe impedire di poter qualificare le dichiarazioni rese dalla ricorrente come spontanee, nozione che presuppone l’assenza di coercizioni di sorta.
Non è infatti un caso se la giurisprudenza interna consente l’utilizzo delle dichiarazioni rese dall’indagato in assenza di un difensore quando queste sono spontanee e costituiscono, come nel caso in esame, un reato in sé (ex multis Cass. Pen. n. 10089/2005, n. 26460/10 e n. 33583/15).
Nel caso de quo la Corte, ribadendo che la qualifica di indagato attiene ad un profilo sostanziale (cfr. Simeonovic c. Bulgaria p. 110-111) e che si connette all’esistenza di ragionevoli motivi per sospettare che il soggetto sia coinvolto nel fatto di reato, ha osservato come “la ricorrente (fosse) già stata ascoltata dalla polizia il 2,3,4 novembre 2007 ed era stata intercettata” (pg. 151 sentenza).
“Tuttavia” ha aggiunto la Corte “anche se tali elementi non fossero sufficienti per concludere che alle ore 1.45 del 6 novembre 2007 la ricorrente potesse essere considerata sospetta ai sensi della giurisprudenza” – il che comunque contrasterebbe con le denunciate dichiarazioni di polizia circa le prove che avrebbero collocato la ricorrente sul luogo del fatto al momento dell’assassinio – “va notato che quando ha rilasciato le sue dichiarazioni alle ore 5.45 dinanzi al pubblico ministero, ha formalmente acquisito lo status di persona incriminata”.
A tal punto la Corte si è soffermata sull’assenza, nel caso di specie, di motivi imperativi che legittimassero la limitazione al diritto di accesso ad un difensore e, infine, ha valutato l’equità complessiva del procedimento a carico della ricorrente.
Nel farlo, ha considerato i criteri elaborati dalla giurisprudenza europea e riassunti nella sentenza Beuze c. Belgio (par. 150 sent.), ossia
(i) lo stato di vulnerabilità dell’accusato,
(ii) le circostanze in cui sono state ottenute le prove ammesse in giudizio,
(iii) il quadro normativo e la capacità dell’accusato di confutare le prove a suo carico,
(iv) la natura incriminatoria o meno delle dichiarazioni rese da Beuze in assenza del suo avvocato,
(v) le informazioni di cui la giuria si è servita per giungere al verdetto.
Come esposto, Amanda versava in una situazione di particolare vulnerabilità, considerato che all’epoca dei fatti aveva vent’anni ed era da poco in Italia, non parlava né comprendeva fluentemente la lingua, ed è stata ascoltata in assenza di un difensore e di un interprete terzo.
In ragione di tali argomenti, la Corte ha concluso che nel processo per calunnia sia stato violato anche il diritto ad un processo equo.
3.3 Violazione articolo 6 paragrafi 1 e 3 lettera e) CEDU
Infine, la Corte ha accertato la violazione dell’articolo 6 § 1 e 3 lettera e), che sancisce il diritto di “farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza”.
Nell’effettuare una ricognizione del diritto applicabile al caso, la Corte si è soffermata sulle previsioni della Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, il cui obiettivo è quello di facilitare l’applicazione pratica del diritto all’interpretazione e alla traduzione per coloro che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento, sancito dall’articolo 6 della CEDU come interpretato dalla giurisprudenza della Corte, al fine di garantire il diritto ad un processo equo delle persone indagate o imputate.
Sul punto la Corte ha rilevato che, il ruolo svolto dalla funzionaria di polizia di traduttrice “è andato oltre le funzioni di interprete che era tenuta a svolgere". La stessa infatti “aveva in effetti l’intenzione di stabilire un rapporto umano e emotivo con la ricorrente, assumendo il ruolo di mediatore e acquisendo un atteggiamento materno non richiesto” (par. 185 sent).
Nell’affermare tale concetto, la Corte ha elevato lo standard di tutela previsto dalla precedente giurisprudenza, inserendo, accanto al requisito della “professionalità dell’interprete”, quello dell’imparzialità.
In ordine al primo profilo, secondo la giurisprudenza europea, il diritto all’assistenza linguistica deve essere concreto ed effettivo per consentire all’imputato di conoscere ciò che gli viene addebitato e di difendersi e si concretizza non solo nell’obbligo per le autorità competenti di nominare un interprete, ma anche – qualora le circostanze lo richiedano – di effettuare un controllo a posteriori del valore dell’interpretariato (cfr. Hermi c. Italia [GC], par. 70; Kamasinski c. Austria, par. 74; Cuscani c. Regno Unito, par. 39; Protopapa c. Turchia, par. 80, Vizgirda c. Slovenia, parr. 75-79).
In merito ad imparzialità e indipendenza del traduttore, sebbene la Corte non ne abbia chiaramente affermato la necessità, in concreto ha censurato l’atteggiamento della funzionaria di polizia che ha inteso creare una relazione umana e emotiva con la ricorrente, capace di influenzare le dichiarazioni della stessa.
La configurazione del diritto all’assistenza linguistica come diritto soggettivo non rinunciabile da parte dell’imputato è un’acquisizione risalente nel nostro ordinamento, sulla quale hanno inciso in maniera significativa le norme internazionali ed europee in materia di giusto processo.
Inizialmente, infatti, la funzione della traduzione era considerata in termini oggettivi, quale mera collaborazione con l’autorità giudiziaria rivolta alla rimozione dell’incomunicabilità linguistica e legata al buon andamento dei processi; ora, invece, il nesso lingua-diritto-processo ha assunto un valore fondamentale, oggetto di un preciso diritto dell’imputato e direttamente derivante dal diritto di difesa.
È di tutta evidenza, infatti, che la sussistenza di barriere linguistiche di fatto vanifica i diritti umani dell’imputato ed elimina gli interessi difensivi senza i quali nessun processo può dirsi giusto.
Per questo motivo la giurisprudenza europea ha da tempo chiarito che la finalità dell’articolo 6 co. 3 lettera e) è quella di attenuare “gli svantaggi che l’imputato che non comprende o si esprime nella lingua usata dalla Corte soffre rispetto chi è familiare con tale lingua” (Luedicke, Belkacem e Koc. contro Germania) e, analogamente, la Corte Costituzionale, già dal 1993, considera l’istituto della traduzione degli atti e della presenza dell’interprete per l’imputato alla stregua di una “clausola generale di ampia applicazione che assicura una garanzia essenziale al godimento di un diritto fondamentale di difesa” (Corte Costituzione 10/93).
Eppure, a distanza di diversi anni, si assiste ancora a violazioni di tale meta diritto che, collocandosi a monte rispetto tutti i diritti processuali riconosciuti all’imputato, ne integra la “capacità processuale”, consentendogli di partecipare coscientemente al procedimento.
4. Conclusioni
In conclusione, la Corte ha accertato la violazione degli articoli 3, 6 parargafo 1, 3 lettera c) e 6 paragrafo 1, 3 lettera e) e ha condannato lo Stato italiano a risarcire economicamente la ricorrente.
Se quanto esposto non fosse sufficiente ad illustrare l’incidenza del rispetto delle garanzie difensive del soggetto indagato-imputato sulla correttezza dell’esito processuale, basti considerare come si è concluso il procedimento per l’assassinio di Meredith: Amanda e Raffaele sono stati assolti all’esito di 5 gradi di giudizio durati 8 anni, mentre Rudi Guede è stato condannato a 16 anni di reclusione per un omicidio commesso in concorso con nessuno.