La "Berufung" (appello) nel codice di procedura penale tedesco

Premessa

Il presente articolo fa seguito a quello pubblicato sotto il titolo “Le impugnazioni in generale e la Beschwerde (reclamo) in particolare nel codice di procedura penale della Repubblica Federale Tedesca”.

I mezzi di impugnazione previsti nel c.p.p. tedesco sono:

1) la “Beschwerde” (reclamo)

2) l’appello

3) la “Revision” (che è ammessa per sole violazioni di legge) e

4) la “Wiederaufnahme” (che corrisponde alla revisione del c.p.p. italiano).

Questo articolo avrà per oggetto unicamente la “Berufung”.

A Ammissibilità della “Berufung”

Se l’imputato è stato condannato alla pena della multa non superiore a 15 “Tagessaetze”* o se vi è stata “Verwarnung mit Strafvorbehalt”** per una pena non superiore a 15 Tagessaetze oppure in caso di condanna ad un’ammenda (Geldbusse), l’appello è ammissibile soltanto previa delibazione; la stessa cosa vale se lo imputato è stato assolto o se vi è stata dichiarazione di non doversi procedere e il PM ha chiesto la pena della multa non superiore a 30 Tagessaetze.

*Tagessaetze:

Le pene pecuniarie vengono inflitte in base a Tagessaetze (con un minimo di 5 e – di norma – un massimo di 300).

L’ammontare del Tagessatz viene fissato dal giudice tenendo conto delle condizioni personali e patrimoniali dell’autore del reato. Nella determinazione del Tagessatz, il giudice prende come base il reddito netto giornaliero del condannato. L’entità minima del Tagessatz è di un Euro; quella massima è di cinquemila Euro.

Il sistema dei Tagessaetze è previsto anche nel diritto penale austriaco.

** Verwarnung mit Strafvorbehalt:

In caso di condanna ad una pena pecuniaria non superiore a 180 Tagessaetze, il giudice può riservarsi di eseguire la stessa:

1) se è da ritenere che l’autore del reato si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati

2) se, effettuata una valutazione complessiva del reato e della personalità dello autore dello stesso, sussistono particolari circostanze che consentono di ritenere di non dover eseguire la pena.

3) se esigenze di prevenzione generale non impongono l’esecuzione della condanna.

Alla “Verwarnung mit Strafvorbehalt” non può procedersi se deve essere applicata una misura di sicurezza.

L’ appello è dichiarato ammissibile, se lo stesso non appare manifestamente infondato; altrimenti ne deve essere dichiarata inammissibilità.

B Termini e forma

L’ appello deve essere proposto – entro una settimana dalla lettura della sentenza e dinanzi al giudice di primo grado - per iscritto o mediante dichiarazione dettata a verbale al cancelliere.

Qualora la lettura della sentenza non sia avvenuta in presenza dell’imputato, il termine per impugnare inizia a decorrere dalla data di notificazione a meno che la lettura non sia avvenuta in presenza del difensore munito di procura speciale.

C Effetto sospensivo

In seguito alla tempestiva proposizione dell’appello, la sentenza, relativamente ai capi e punti oggetto del gravame, non diviene esecutiva.

D Motivi di appello

I motivi di appello possono essere depositati entro una settimana dalla data di deposito della dichiarazione di appello, presso il giudice di 1° grado, con atto scritto oppure essere dettati a verbale.

L’appello può essere limitato a determinati punti o capi della decisione di primo grado; altrimenti si intende impugnata l’intera sentenza.

E Impugnazione tardiva

Se l’appello è stato proposto senza l’osservanza del termine per impugnare, il giudice di 1° grado – con ordinanza – deve dichiararne l’inammissibilità ma l’appellante, entro una settimana dall’avvenuta notifica della suddetta ordinanza, può proporre opposizione dinanzi al giudice d’appello (al quale gli atti devono essere trasmessi) senza, però, effetto sospensivo dell’impugnata sentenza.

(Va ricordato che in occasione della lettura di una decisione, per l’impugnazione della quale è previsto un termine, il condannato deve essere informato della possibilità di proporre gravame nonché in ordine ai relativi termini e forme.)

F Trasmissione degli atti al PM

Se l’appello è stato proposto tempestivamente, la cancelleria, una volta scaduto il termine per la presentazione dei motivi di appello ed indipendentemente dalla presentazione o meno degli stessi, deve trasmettere gli atti al PM.

G Trasmissione degli atti al giudice di 2° grado

Il PM presso il giudice di 1° grado trasmette gli atti al PM presso il giudice di 2° grado e quest’ ultimo cura la trasmissione degli atti al presidente dell’autorità giudiziaria competente per lo appello.

H Dichiarazione di inammissibilità prima del dibattimento

Qualora il giudice competente per il giudizio di secondo grado ritenga che non siano state osservate le norme che disciplinano la proposizione dell’appello, il gravame può essere dichiarato inammissibile con ordinanza; altrimenti l’appello viene deciso con sentenza.

I Ordinanza del giudice d’appello

Il giudice d’appello decide con ordinanza non impugnabile sull’ammissibilità dell’appello; l’ordinanza con la quale l’appello è dichiarato ammissibile, non deve essere motivata.

K Atti preliminari al dibattimento

IL presidente del collegio dispone la citazione dell’imputato e della parte lesa. Se è prevedibile che il dibattimento si protragga nel tempo, i testi e i consulenti tecnici non vengono citati per la prima udienza. La citazione dell’imputato a piede libero, contiene l’ammonimento che, qualora non compaia senza legittimo impedimento, verrà ordinato il suo arresto e l’accompagnamento coattivo all’udienza; questa disposizione non trova applicazione se è prevedibile la condanna alla sola pena pecuniaria non superiore a 180 Tagessaetze, la Verwarnung mit Strafvorbehalt, il divieto di circolazione o la confisca.

Tra la notifica della citazione a giudizio e il giorno del dibattimento, deve intercorrere almeno una settimana. Il difensore d’ufficio deve sempre essere avvisato della data del dibattimento; quello di fiducia, se la sua nomina risulta dagli atti.

La citazione dei testi esaminati nel procedimento di primo grado, non viene disposta se il loro ulteriore esame non appare necessario.

Sono ammissibili nuove prove.

Nella scelta dei testi e dei consulenti tecnici da citare, si deve tenere conto di quanto dedotto dall’imputato a sostegno dello appello da lui proposto.

L Dibattimento

Aperto il dibattimento, il relatore, in assenza dei testi, riferisce sullo stato del procedimento. Della sentenza di primo grado viene data lettura, se ciò appare necessario ai fini della decisione sul gravame, ma dalla lettura della motivazione dell’impugnata sentenza si può prescindere, in caso di rinuncia da parte del PM, del difensore e dell’imputato.

Poi si procede all’interrogatorio dell’imputato e all’istruzione dibattimentale.

M Lettura di atti e documenti

Nel corso della relazione e dell’istruzione dibattimentale, può essere data lettura di atti e documenti. Dei verbali delle dichiarazioni dei testi e dei consulenti tecnici esaminati nel dibattimento di primo grado, non può essere data lettura senza il consenso del PM e dell’imputato, se è stata disposta nuova citazione dei testi o dei consulenti tecnici.

N Conclusioni

Terminata l’istruzione dibattimentale, inizia la discussione e poi l’imputato e il difensore dell’imputato illustrano le loro conclusioni.

O Cognizione del giudice del gravame

La cognizione del giudice di gravame è limitata ai capi e punti dell’impugnata sentenza che sono stati oggetto dello appello.

P Sentenza

Il giudice del gravame procede alla riforma della sentenza di primo grado nei limiti in cui l’appello è ritenuto fondato. In caso di incompetenza del giudice di primo grado, il giudice del gravame annulla la sentenza e rinvia gli atti al giudice ritenuto competente.

Q Assenza dell’imputato

Qualora all’inizio del dibattimento non sia presente né l’imputato, né il suo legale rappresentante (nei limiti della ammissibilità della rappresentanza legale) e se l’assenza non viene ritenuta giustificata, il giudice del gravame deve dichiarare l’inammissibilità dell’appello.

L’assenza dell’imputato o del suo legale rappresentante non è di ostacolo all’ammissibilità dell’appello proposto dal solo PM. L’imputato – entro una settimana dalla notifica della sentenza - può chiedere la rimessione in termine se la sua assenza era dovuto a fatto a lui non imputabile.

R Appello del legale rappresentante

Se l’appello è stato proposto dal legale rappresentante dell’imputato, questi deve essere citato per il dibattimento e, in caso di mancata comparizione, ne può essere disposto l’accompagnamento coattivo.

In caso di mancata comparizione sia dell’imputato che del legale rappresentante, l’appello va dichiarato inammissibile.

S Divieto di reformatio in peius

Qualora l’appello sia stato proposto dal solo imputato oppure – in suo favore – dal PM o dal legale rappresentante dell’imputato, sussiste il divieto della reformatio in peius nel senso che non può essere comminata una pena di specie diversa o più grave rispetto a quella inflitta con la sentenza di primo grado. Tuttavia il giudice del gravame può sempre ordinare il ricovero dell’imputato in un ospedale psichiatrico o in uno stabilimento per la disintossicazione (Entziehungsanstalt).

Premessa

Il presente articolo fa seguito a quello pubblicato sotto il titolo “Le impugnazioni in generale e la Beschwerde (reclamo) in particolare nel codice di procedura penale della Repubblica Federale Tedesca”.

I mezzi di impugnazione previsti nel c.p.p. tedesco sono:

1) la “Beschwerde” (reclamo)

2) l’appello

3) la “Revision” (che è ammessa per sole violazioni di legge) e

4) la “Wiederaufnahme” (che corrisponde alla revisione del c.p.p. italiano).

Questo articolo avrà per oggetto unicamente la “Berufung”.

A Ammissibilità della “Berufung”

Se l’imputato è stato condannato alla pena della multa non superiore a 15 “Tagessaetze”* o se vi è stata “Verwarnung mit Strafvorbehalt”** per una pena non superiore a 15 Tagessaetze oppure in caso di condanna ad un’ammenda (Geldbusse), l’appello è ammissibile soltanto previa delibazione; la stessa cosa vale se lo imputato è stato assolto o se vi è stata dichiarazione di non doversi procedere e il PM ha chiesto la pena della multa non superiore a 30 Tagessaetze.

*Tagessaetze:

Le pene pecuniarie vengono inflitte in base a Tagessaetze (con un minimo di 5 e – di norma – un massimo di 300).

L’ammontare del Tagessatz viene fissato dal giudice tenendo conto delle condizioni personali e patrimoniali dell’autore del reato. Nella determinazione del Tagessatz, il giudice prende come base il reddito netto giornaliero del condannato. L’entità minima del Tagessatz è di un Euro; quella massima è di cinquemila Euro.

Il sistema dei Tagessaetze è previsto anche nel diritto penale austriaco.

** Verwarnung mit Strafvorbehalt:

In caso di condanna ad una pena pecuniaria non superiore a 180 Tagessaetze, il giudice può riservarsi di eseguire la stessa:

1) se è da ritenere che l’autore del reato si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati

2) se, effettuata una valutazione complessiva del reato e della personalità dello autore dello stesso, sussistono particolari circostanze che consentono di ritenere di non dover eseguire la pena.

3) se esigenze di prevenzione generale non impongono l’esecuzione della condanna.

Alla “Verwarnung mit Strafvorbehalt” non può procedersi se deve essere applicata una misura di sicurezza.

L’ appello è dichiarato ammissibile, se lo stesso non appare manifestamente infondato; altrimenti ne deve essere dichiarata inammissibilità.

B Termini e forma

L’ appello deve essere proposto – entro una settimana dalla lettura della sentenza e dinanzi al giudice di primo grado - per iscritto o mediante dichiarazione dettata a verbale al cancelliere.

Qualora la lettura della sentenza non sia avvenuta in presenza dell’imputato, il termine per impugnare inizia a decorrere dalla data di notificazione a meno che la lettura non sia avvenuta in presenza del difensore munito di procura speciale.

C Effetto sospensivo

In seguito alla tempestiva proposizione dell’appello, la sentenza, relativamente ai capi e punti oggetto del gravame, non diviene esecutiva.

D Motivi di appello

I motivi di appello possono essere depositati entro una settimana dalla data di deposito della dichiarazione di appello, presso il giudice di 1° grado, con atto scritto oppure essere dettati a verbale.

L’appello può essere limitato a determinati punti o capi della decisione di primo grado; altrimenti si intende impugnata l’intera sentenza.

E Impugnazione tardiva

Se l’appello è stato proposto senza l’osservanza del termine per impugnare, il giudice di 1° grado – con ordinanza – deve dichiararne l’inammissibilità ma l’appellante, entro una settimana dall’avvenuta notifica della suddetta ordinanza, può proporre opposizione dinanzi al giudice d’appello (al quale gli atti devono essere trasmessi) senza, però, effetto sospensivo dell’impugnata sentenza.

(Va ricordato che in occasione della lettura di una decisione, per l’impugnazione della quale è previsto un termine, il condannato deve essere informato della possibilità di proporre gravame nonché in ordine ai relativi termini e forme.)

F Trasmissione degli atti al PM

Se l’appello è stato proposto tempestivamente, la cancelleria, una volta scaduto il termine per la presentazione dei motivi di appello ed indipendentemente dalla presentazione o meno degli stessi, deve trasmettere gli atti al PM.

G Trasmissione degli atti al giudice di 2° grado

Il PM presso il giudice di 1° grado trasmette gli atti al PM presso il giudice di 2° grado e quest’ ultimo cura la trasmissione degli atti al presidente dell’autorità giudiziaria competente per lo appello.

H Dichiarazione di inammissibilità prima del dibattimento

Qualora il giudice competente per il giudizio di secondo grado ritenga che non siano state osservate le norme che disciplinano la proposizione dell’appello, il gravame può essere dichiarato inammissibile con ordinanza; altrimenti l’appello viene deciso con sentenza.

I Ordinanza del giudice d’appello

Il giudice d’appello decide con ordinanza non impugnabile sull’ammissibilità dell’appello; l’ordinanza con la quale l’appello è dichiarato ammissibile, non deve essere motivata.

K Atti preliminari al dibattimento

IL presidente del collegio dispone la citazione dell’imputato e della parte lesa. Se è prevedibile che il dibattimento si protragga nel tempo, i testi e i consulenti tecnici non vengono citati per la prima udienza. La citazione dell’imputato a piede libero, contiene l’ammonimento che, qualora non compaia senza legittimo impedimento, verrà ordinato il suo arresto e l’accompagnamento coattivo all’udienza; questa disposizione non trova applicazione se è prevedibile la condanna alla sola pena pecuniaria non superiore a 180 Tagessaetze, la Verwarnung mit Strafvorbehalt, il divieto di circolazione o la confisca.

Tra la notifica della citazione a giudizio e il giorno del dibattimento, deve intercorrere almeno una settimana. Il difensore d’ufficio deve sempre essere avvisato della data del dibattimento; quello di fiducia, se la sua nomina risulta dagli atti.

La citazione dei testi esaminati nel procedimento di primo grado, non viene disposta se il loro ulteriore esame non appare necessario.

Sono ammissibili nuove prove.

Nella scelta dei testi e dei consulenti tecnici da citare, si deve tenere conto di quanto dedotto dall’imputato a sostegno dello appello da lui proposto.

L Dibattimento

Aperto il dibattimento, il relatore, in assenza dei testi, riferisce sullo stato del procedimento. Della sentenza di primo grado viene data lettura, se ciò appare necessario ai fini della decisione sul gravame, ma dalla lettura della motivazione dell’impugnata sentenza si può prescindere, in caso di rinuncia da parte del PM, del difensore e dell’imputato.

Poi si procede all’interrogatorio dell’imputato e all’istruzione dibattimentale.

M Lettura di atti e documenti

Nel corso della relazione e dell’istruzione dibattimentale, può essere data lettura di atti e documenti. Dei verbali delle dichiarazioni dei testi e dei consulenti tecnici esaminati nel dibattimento di primo grado, non può essere data lettura senza il consenso del PM e dell’imputato, se è stata disposta nuova citazione dei testi o dei consulenti tecnici.

N Conclusioni

Terminata l’istruzione dibattimentale, inizia la discussione e poi l’imputato e il difensore dell’imputato illustrano le loro conclusioni.

O Cognizione del giudice del gravame

La cognizione del giudice di gravame è limitata ai capi e punti dell’impugnata sentenza che sono stati oggetto dello appello.

P Sentenza

Il giudice del gravame procede alla riforma della sentenza di primo grado nei limiti in cui l’appello è ritenuto fondato. In caso di incompetenza del giudice di primo grado, il giudice del gravame annulla la sentenza e rinvia gli atti al giudice ritenuto competente.

Q Assenza dell’imputato

Qualora all’inizio del dibattimento non sia presente né l’imputato, né il suo legale rappresentante (nei limiti della ammissibilità della rappresentanza legale) e se l’assenza non viene ritenuta giustificata, il giudice del gravame deve dichiarare l’inammissibilità dell’appello.

L’assenza dell’imputato o del suo legale rappresentante non è di ostacolo all’ammissibilità dell’appello proposto dal solo PM. L’imputato – entro una settimana dalla notifica della sentenza - può chiedere la rimessione in termine se la sua assenza era dovuto a fatto a lui non imputabile.

R Appello del legale rappresentante

Se l’appello è stato proposto dal legale rappresentante dell’imputato, questi deve essere citato per il dibattimento e, in caso di mancata comparizione, ne può essere disposto l’accompagnamento coattivo.

In caso di mancata comparizione sia dell’imputato che del legale rappresentante, l’appello va dichiarato inammissibile.

S Divieto di reformatio in peius

Qualora l’appello sia stato proposto dal solo imputato oppure – in suo favore – dal PM o dal legale rappresentante dell’imputato, sussiste il divieto della reformatio in peius nel senso che non può essere comminata una pena di specie diversa o più grave rispetto a quella inflitta con la sentenza di primo grado. Tuttavia il giudice del gravame può sempre ordinare il ricovero dell’imputato in un ospedale psichiatrico o in uno stabilimento per la disintossicazione (Entziehungsanstalt).