La Procura centrale anticorruzione in Austria - I delitti di corruzione in Italia ed in Austria

A Il problema della corruzione è sentito non soltanto in Italia, ma pure in Austria. Tant’è vero che nel gennaio 2009 è stata istituita la PROCURA CENTRALE ANTICORRUZIONE ( Zentrale Staatsanwaltschaft zur Bekaempfung der Korruption – abbrev. KStA), a capo della quale è stato posto un ex magistrato inquirente ed ex parlamentare, Walter Geyer. Egli ha preso possesso del suo ufficio il 28.1.09 in presenza del Ministro della Giustizia austriaco, signora Bandion-Ortner, che ha definito Geyer l’uomo giusto al posto giusto e ha sottolineato che la lotta contro la corruzione si impone con una certa urgenza in quanto delitti di questo genere hanno crescenti conseguenze nefaste anche in campo economico.

Bandion-Ortner ha parlato della corruzione come “veleno per l’economia” (“Gift fuer die Wirtschaft”), alterando la stessa la competizione leale tra le imprese nell’ottenimento di lavori pubblici).Secondo Bandion-Ortner è necessario che vengano tracciati confini precisi e rigorosi tra il lecito e l’illecito, senza cadere nell’estremo opposto di considerare già ogni invito una forma di “corruzione”.

Bandion-Ortner si è espressa nel senso che contrastare la corruzione è uno degli obiettivi prioritari che si è posta assumendo la guida del dicastero della giustizia. La corruzione nuoce non soltanto alla fiducia che dai cittadini viene riposta nell’integrità della P.A., ma cagiona anche gravi danni all’economia. Pertanto è indispensabile, per contrastare tale fenomeno, predisporre mezzi più efficienti e moderni nonché reperire i fondi necessari nel bilancio statale per la lotta contro la corruzione. Ha affermato Bandion-Ortner, che è auspicabile un ulteriore allargamento delle competenze della PROCURA CENTRALE ANTICORRUZIONE quali previste ora dalla legge istitutiva; nel contempo ha ravvisato la esigenza di precisare ulteriormente le fattispecie delittuose in materia di delitti di corruzione.

B Attualmente, in Austria, il pubblico ufficiale che chiede, accetta o fa promettere – per sé o per un terzo – per il compimento di un atto contrario ai propri doveri d’ufficio, un vantaggio, anche non economico, è punibile con la pena detentiva fino a tre anni.

Quando si tratta del compimento, da parte del pubblico ufficiale, di un atto non contrario ai propri doveri d’ufficio, la pena detentiva è fino ad un anno.

Qualora il valore del vantaggio richiesto, accettato od oggetto della promessa, supera 1.800 Euro, la pena massima è di 5 anni di reclusione, se si tratta di atto contrario ai doveri d’ufficio e fino a tre anni se l’atto non è contrario ai doveri d’ufficio.

Nel caso in cui il pubblico ufficiale accetta o si fa promettere un vantaggio di modesta entità e non si tratta di un atto contrario ai doveri d’ufficio, non è punibile a meno che l’accettazione o la promessa del vantaggio non ha carattere di abitualità.

Il soggetto attivo della corruzione è punibile con la pena detentiva fino a due anni se si tratta di atto contrario ai doveri d’ufficio; fino a sei mesi di pena detentiva o con pena pecuniaria fino a 360 Tagessaetze, se si tratta di un atto non contrario ai doveri d’ufficio.

Le norme ora illustrate trovano applicazione pure per i dipendenti di enti pubblici economici.

Come emerge da quanto sopra esposto, i fatti di “corruzione”, in Austria, sono puniti in modo meno grave rispetto a quanto previsto in materia dal codice penale italiano. Ciò vale in particolare per la fattispecie che, secondo il codice penale italiano, è qualificata come concussione (reclusione da quattro a dodici anni) e che, secondo il codice penale austriaco, è ricompresa nella corruzione.

Meno appariscente, ma senz’altro rilevante, è la differenza – sotto il profilo sanzionatorio – per quanto concerne l’entità della pena prevista per il compimento di un atto non contrario ai doveri d’ufficio nel c.p. italiano ed in quello austriaco. Non così per l’atto contrario ai doveri d’ufficio, punito, secondo il c.p. italiano, con la reclusione da 2 a 5 anni e secondo il c.p. austriaco con la pena detentiva fino a 3 anni.

Il c.p. italiano, all’art. 323 bis, prevede, tra l’altro, un’attenuante per i fatti di corruzione e di concussione, mentre il c.p. austriaco prevede per fatti analoghi (qualora il vantaggio sia stato di modesta entità), la non punibilità, a meno che non è provata la commissione del fatto con abitualità.

Nel c.p. austriaco non esiste una disposizione analoga a quella prevista dall’art. 318, 2^ comma, del c.p. italiano (ricevimento di una retribuzione, da parte del pubblico ufficiale, dopo aver già compiuto l’atto contrario ai doveri d’ufficio).

Nel c.p. austriaco manca anche un’apposita norma a parte per la corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p. italiano).

Da quanto ora esposto risulta che l’esigenza – ribadita da Bandion-Ortner - di precisare maggiormente le fattispecie in materia di “corruzione” ed –eventualmente – di aumentare le relative sanzioni, appare senz’altro giustificata ed attuale.

Spetta ora al legislatore di provvedere alle necessarie riforme.

A Il problema della corruzione è sentito non soltanto in Italia, ma pure in Austria. Tant’è vero che nel gennaio 2009 è stata istituita la PROCURA CENTRALE ANTICORRUZIONE ( Zentrale Staatsanwaltschaft zur Bekaempfung der Korruption – abbrev. KStA), a capo della quale è stato posto un ex magistrato inquirente ed ex parlamentare, Walter Geyer. Egli ha preso possesso del suo ufficio il 28.1.09 in presenza del Ministro della Giustizia austriaco, signora Bandion-Ortner, che ha definito Geyer l’uomo giusto al posto giusto e ha sottolineato che la lotta contro la corruzione si impone con una certa urgenza in quanto delitti di questo genere hanno crescenti conseguenze nefaste anche in campo economico.

Bandion-Ortner ha parlato della corruzione come “veleno per l’economia” (“Gift fuer die Wirtschaft”), alterando la stessa la competizione leale tra le imprese nell’ottenimento di lavori pubblici).Secondo Bandion-Ortner è necessario che vengano tracciati confini precisi e rigorosi tra il lecito e l’illecito, senza cadere nell’estremo opposto di considerare già ogni invito una forma di “corruzione”.

Bandion-Ortner si è espressa nel senso che contrastare la corruzione è uno degli obiettivi prioritari che si è posta assumendo la guida del dicastero della giustizia. La corruzione nuoce non soltanto alla fiducia che dai cittadini viene riposta nell’integrità della P.A., ma cagiona anche gravi danni all’economia. Pertanto è indispensabile, per contrastare tale fenomeno, predisporre mezzi più efficienti e moderni nonché reperire i fondi necessari nel bilancio statale per la lotta contro la corruzione. Ha affermato Bandion-Ortner, che è auspicabile un ulteriore allargamento delle competenze della PROCURA CENTRALE ANTICORRUZIONE quali previste ora dalla legge istitutiva; nel contempo ha ravvisato la esigenza di precisare ulteriormente le fattispecie delittuose in materia di delitti di corruzione.

B Attualmente, in Austria, il pubblico ufficiale che chiede, accetta o fa promettere – per sé o per un terzo – per il compimento di un atto contrario ai propri doveri d’ufficio, un vantaggio, anche non economico, è punibile con la pena detentiva fino a tre anni.

Quando si tratta del compimento, da parte del pubblico ufficiale, di un atto non contrario ai propri doveri d’ufficio, la pena detentiva è fino ad un anno.

Qualora il valore del vantaggio richiesto, accettato od oggetto della promessa, supera 1.800 Euro, la pena massima è di 5 anni di reclusione, se si tratta di atto contrario ai doveri d’ufficio e fino a tre anni se l’atto non è contrario ai doveri d’ufficio.

Nel caso in cui il pubblico ufficiale accetta o si fa promettere un vantaggio di modesta entità e non si tratta di un atto contrario ai doveri d’ufficio, non è punibile a meno che l’accettazione o la promessa del vantaggio non ha carattere di abitualità.

Il soggetto attivo della corruzione è punibile con la pena detentiva fino a due anni se si tratta di atto contrario ai doveri d’ufficio; fino a sei mesi di pena detentiva o con pena pecuniaria fino a 360 Tagessaetze, se si tratta di un atto non contrario ai doveri d’ufficio.

Le norme ora illustrate trovano applicazione pure per i dipendenti di enti pubblici economici.

Come emerge da quanto sopra esposto, i fatti di “corruzione”, in Austria, sono puniti in modo meno grave rispetto a quanto previsto in materia dal codice penale italiano. Ciò vale in particolare per la fattispecie che, secondo il codice penale italiano, è qualificata come concussione (reclusione da quattro a dodici anni) e che, secondo il codice penale austriaco, è ricompresa nella corruzione.

Meno appariscente, ma senz’altro rilevante, è la differenza – sotto il profilo sanzionatorio – per quanto concerne l’entità della pena prevista per il compimento di un atto non contrario ai doveri d’ufficio nel c.p. italiano ed in quello austriaco. Non così per l’atto contrario ai doveri d’ufficio, punito, secondo il c.p. italiano, con la reclusione da 2 a 5 anni e secondo il c.p. austriaco con la pena detentiva fino a 3 anni.

Il c.p. italiano, all’art. 323 bis, prevede, tra l’altro, un’attenuante per i fatti di corruzione e di concussione, mentre il c.p. austriaco prevede per fatti analoghi (qualora il vantaggio sia stato di modesta entità), la non punibilità, a meno che non è provata la commissione del fatto con abitualità.

Nel c.p. austriaco non esiste una disposizione analoga a quella prevista dall’art. 318, 2^ comma, del c.p. italiano (ricevimento di una retribuzione, da parte del pubblico ufficiale, dopo aver già compiuto l’atto contrario ai doveri d’ufficio).

Nel c.p. austriaco manca anche un’apposita norma a parte per la corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p. italiano).

Da quanto ora esposto risulta che l’esigenza – ribadita da Bandion-Ortner - di precisare maggiormente le fattispecie in materia di “corruzione” ed –eventualmente – di aumentare le relative sanzioni, appare senz’altro giustificata ed attuale.

Spetta ora al legislatore di provvedere alle necessarie riforme.