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Le leggi razziali e la persecuzione degli ebrei: una lettera di Primo Levi dall’archivio della Prefettura di Torino

Leggi razziali
Leggi razziali

Nell’estate del 1938, pochi mesi prima dell’emanazione delle leggi razziali, il rabbino di Torino Dario Disegni invia due lettere allarmate, una al re, ricordandogli la sua funzione di garante dello Statuto, l’altra al duce, rilevando il disagio della comunità ebraica a fronte del clima discriminatorio già ampiamente percepito in città. La propaganda antiebraica infatti viene diffusa a quell’epoca in tutta Italia attraverso una sistematica campagna di stampa e l’antisemitismo razzista è celebrato, tra l’altro, nella pubblicazione Il fascismo e i problemi della razza, che compare dapprima in forma anonima su Il Giornale d'Italia il 14 luglio 1938 e viene poi ripubblicato il 5 agosto sul primo numero della rivista La difesa della razza, firmato da 10 scienziati con il titolo Manifesto degli scienziati razzisti o Manifesto della Razza, costituendo la base ideologica della politica razzista dell'Italia fascista. Il 17 luglio viene inoltre istituita alle dipendenze del Ministero dell’Interno la Direzione Generale per la demografia e la razza (nota anche come Demorazza), che negli anni successivi diventa il centro organizzativo della politica discriminatoria in Italia. Ad agosto la Direzione realizza un primo censimento della popolazione ebraica producendo uno strumento essenziale per l’attuazione delle norme che sarebbero entrate in vigore nei mesi successivi.

Nell’autunno 1938 vengono emanati diversi provvedimenti, tra cui quello di espulsione degli ebrei dalle scuole del Regno (5 settembre) e il Regio decreto 1728 (del 17 novembre), che contiene le norme “per la difesa della razza italiana" e così recita:

Vittorio Emanuele III per Grazia di Dio e per Volontà della Nazione Re d’Italia, Imperatore d’Etiopia

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l’art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l’interno, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

[…]

CAPO II – Degli appartenenti alla razza ebraica

Art. 10
I cittadini italiani di razza ebraica non possono:
a.    prestare servizio militare in pace e in guerra;
b.    esercitare l’ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica;
c.    essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e con le norme dell’art. 1 del R. decreto-legge 18 novembre 1929-VIII, n. 2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone, né avere di dette aziende la direzione né assumervi, comunque, l’ufficio di amministratore o di sindaco;
d.    essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila;
e.    essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila. Per i fabbricati per i quali non esista l’imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell’applicazione dell’imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743.
f.    Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l’interno, per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per gli scambi e valute, saranno emanate le norme per l’attuazione delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e).
[…].

L’anno successivo una nuova norma (legge 29 giugno 1939, n. 1054) disciplina anche l’“esercizio delle professioni da parte di cittadini di razza ebraica”. L’applicazione di queste leggi in Italia è capillare: gli ebrei (professori e studenti) vengono individuati ed espulsi dall’Università, i loro libri, le loro rappresentazioni teatrali, la loro musica non possono essere né pubblicati né diffusi. Nell’industria e nel commercio gli ebrei subiscono continuamente discriminazioni, soprusi ed espropriazioni.

Il censimento del 1938 viene costantemente aggiornato, al punto che al momento dell’occupazione nazista praticamente tutti gli ebrei italiani sono stati schedati. Una relazione della Direzione Generale per la demografia e la razza dell’agosto 1940 inviata al duce riferisce quanto segue sulla situazione degli ebrei dopo oltre un anno di applicazione delle varie leggi razziali, per avere precise direttive in merito:

  • da un calcolo approssimativo sui dati del censimento sono presenti nel Regno circa 39.000 ebrei italiani nelle varie province, raggruppati in circa 11500 nuclei familiari;
  • vi sono in complesso n. 6820 matrimoni misti;
  • 1200 coppie hanno figli dichiaratisi al censimento ebrei (3500 circa), 3400 coppie hanno figli dichiaratasi al censimento cattolici o di altra religione non ebraica;
  • vi sono oltre 150 ebrei ex Ufficiali delle Forze Armate e circa 250 ex funzionari dello Stato;
  • risulta che molti ebrei hanno lasciato definitivamente il Regno stabilendosi all’estero, soprattutto nell’America del Nord;
  • gli ebrei di origine straniera autorizzati a restare nel Regno (perché o di età superiore ai 65 anni o residenti nel Regno anteriormente al 1° gennaio 1919 o coniugati con cittadini italiani) sono circa 2950;
  • gli ebrei da espellere – ma ancora tollerati – circa 5200.

I dati in possesso delle autorità agevolano l’individuazione, l’arresto e l’avvio ai campi di sterminio. La maggior parte delle persone rastrellate in Italia viene indirizzata ai campi di Auschwitz.

Solo a partire dal 1944 vengono abrogate le leggi razziali nei territori italiani via via liberati. In particolare il 20 gennaio 1944 “ritenuta la urgente ed assoluta necessità di reintegrare nei propri diritti anteriori i cittadini italiani appartenenti alla razza ebraica per riparare prontamente alle gravi sperequazioni di ordine morale e politico create da un indirizzo politico infondatamente volto alla difesa della razza” è emanato il Regio decreto legge n. 25, contenente le “Disposizioni per la reintegrazione dei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica e o considerati di razza ebraica”.

Il fondo della Prefettura di Torino conservato dall’Archivio di Stato conserva molte testimonianze che documentano la frenetica attività persecutoria e la capillare applicazione delle leggi, garantita in epoca fascista dall’efficienza della macchina burocratica. Subito dopo la guerra cominciano a essere inoltrate al Ministero dell’Interno numerose richieste di risarcimento dai sopravvissuti alle persecuzioni: in una lettera inviata nel 1972 alla Prefettura al fine di ottenere il riconoscimento di "perseguitato razziale", Primo Levi dichiara di aver perso nel 1938 tutti i diritti civili e nel 1943 anche la propria abitazione, per poi essere arrestato e deportato in Germania fino all'ottobre 1945 quando, al suo ritorno in Italia, viene infine riconosciuto come cittadino italiano con tutti i diritti. I benefici connessi al riconoscimento erano previsti dalla legge 8 luglio 1971, n. 541 che applicava anche agli ex deportati e agli ex perseguitati, sia politici sia razziali, quanto disposto nella legge 24 maggio 1970, n. 336 per i dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati.

 

Lettera di Primo Levi al Prefetto di Torino, Archivio della Prefettura di Torino, Gabinetto della Prefettura di Torino, Versamento 1996, mazzo 962, 19 aprile 1972 - Recto

Lettera di Primo Levi al Prefetto di Torino, Archivio della Prefettura di Torino,
Gabinetto della Prefettura di Torino, Versamento 1996, mazzo 962, 19 aprile 1972
- recto
 Lettera di Primo Levi al Prefetto di Torino, Archivio della Prefettura di Torino, Gabinetto della Prefettura di Torino, Versamento 1996, mazzo 962, 19 aprile 1972 - verso

Lettera di Primo Levi al Prefetto di Torino, Archivio della Prefettura di Torino,
Gabinetto della Prefettura di Torino, Versamento 1996, mazzo 962, 19 aprile 1972
- verso
attestazione dell’internamento ad Auschwitz prodotta dal Comitato Internazionale della Croce Rossa nel luglio del 1963

Attestazione dell’internamento ad Auschwitz
prodotta dal Comitato Internazionale della Croce Rossa nel luglio del 1963

Per approfondimenti è possibile consultare la sezione didattica del sito web dell’Archivio dedicata alla politica del fascismo sulla razza, dove si analizzano numerosi documenti sul tema della politica razziale prodotti dagli organi statali, conservati in fondi privati o riferiti dalla stampa: Link.