Le perquisizioni secondo la normativa austriaca

I

Il codice di procedura penale austriaco prevede le seguenti specie di perquisizioni:

1) A) Durchsuchung von Orten und Gegenständen perquisizione di un’entità immobiliare non accessibile a chiunque, di un vano, di un veicolo o di un contenitore (Behältnis)

B) Durchsuchung einer Wohnung oder eines anderen Ortes, der durch das Hausrecht geschützt ist und der darin befindlichen Gegenstände (perquisizione di un’abitazione o di altro luogo sottoposto a particolare tutela per effetto della legge dd. 27.10.1862, emanata zum Schutz des Hausrechtes) e degli oggetti che ivi si trovano

C) Durchsuchung einer Person (perquisizione di una persona) che può consistere nella:

a) Durchsuchung der Bekleidung der Person und der Gegenstände, die sie bei sich hat (perquisizione dell’abbigliamento di una persona e degli oggetti che ha con sé)

b) Besichtigung des unbekleideten Körpers einer Person (ispezione di una persona svestita).

II

A) Può procedersi alla perquisizione locale o di un oggetto, qualora, sulla base di determinati fatti, sia da ritenere che ivi sia:

a) nascosta una persona che si sospetta aver commesso un reato oppure

b) nascosto un oggetto da sottoporre a sequestro oppure

c) vi siano tracce da conservare o da esaminare.

B) Può procedersi alla perquisizione di una persona:

a) fermata o arrestata in flagranza di reato

b) sospettata della commissione di un reato se, sulla base di determinati fatti, è da ritenere che abbia con sé oggetti che devono essere sottoposti a sequestro oppure che sulla stessa si trovino tracce del reato

c) se, in conseguenza della commissione di un reato, è da ritenere che possa avere subito lesioni, il cui accertamento è necessario ai fini di un procedimento penale.

Per adempiere a quanto esposto sub II, la polizia è autorizzata ad usare mezzi di coazione, rispettando però il principio della Verhältnismäßgkeit **

** Questo principio è sancito - accanto a quello di legalità - dal par. 5 del codice di procedura penale austriaco ed obbliga polizia, PM e giudice, a scegliere, nell’esercizio delle rispettive attribuzioni, i mezzi (specie se si tratta di mezzi di coazione) che – nel minor modo possibile – influiscano sui diritti delle persone (non soltanto fisiche, ma anche giuridiche; per quanto concerne queste ultime, è da evitare unnötiges Aufsehen che può danneggiare p. es. l’immagine di una società o di una ditta). In ogni stato e grado del procedimento, gli organi suddetti devono procedere in modo da rispettare la dignità delle persone, i loro diritti nonché i loro interessi. Va rilevato che in ogni caso – e quindi anche qualora venga disposta dal PM - è vietata la perquisizione della persona offesa dal reato contro la volontà della stessa.

Procedendo all’esecuzione di una perquisizione locale, gli organi di polizia sono anche autorizzati ad impedire il compimento di qualsiasi atto idoneo a vanificare lo scopo della perquisizione stessa (p. es. possono impedire a persone presenti di asportare oggetti che si trovano sul luogo della perquisizione o fermare persone che vogliono allontanarsi).

III

Per quanto concerne gli oggetti da sottoporre a sequestro di cui sub II, A e B, tale misura può essere disposta (e va eseguita da organi di polizia), qualora la stessa appaia necessaria:

A) per fini probatori

B) zur Sicherung privatrechtlicher Ansprüche (cioè al fine di assicurare che oggetti appartenenti alla parte offesa e rinvenuti in possesso dell’autore del reato, possano essere riconsegnati alla parte offesa dopo il passaggio in giudicato della sentenza oppure - con il consenso dell’indagato / imputato – anche anteriormente alla stessa)

C) per assicurare la confisca o altra misura di sicurezza patrimoniale prevista dalla legge.

Gli organi di polizia possono procedere di iniziativa propria, al sequestro di:

a) oggetti di cui non è noto il possessore

b) oggetti di cui la parte offesa ha perso il possesso in conseguenza del reato

c) oggetti rinvenuti sul luogo nel quale è stato commesso il reato e che sono stati utilizzati per commettere il reato o che potrebbero essere stati destinati a tal fine

d) oggetti di scarso valore o che possono essere sostituiti temporaneamente con facilità

e) oggetti, il cui possesso non è lecito

f) oggetti:

aa) in possesso di una persona fermata oppure

bb) rinvenuti a seguito di una perquisizione.

Se il PM ha disposto la perquisizione al fine del rinvenimento di un oggetto determinato, la relativa ordinanza comprende anche l’obbligo del sequestro.

IV

Con riferimento a quanto esposto sopra sub II A (tracce del reato da assicurare o da esaminare), se la persona che ha la disponibilità di un luogo indicato nel Gesetz zum Schutze des Hausrechtes *** non presta il consenso agli accertamenti da parte degli organi di polizia, questi possono procedere agli stessi, a meno che essi non comportino l’apertura di contenitori o il rilievo di impronte digitali, nel qual caso è prescritta l’ordinanza del PM e l’autorizzazione da parte del giudice.

Il solo accesso a luoghi o a veicoli senza procedere a Durchsuchung (per esempio se è certo dove si trova un determinato oggetto), è lecito al fine di procedere al sequestro.

Anche allo scopo di procedere all’esecuzione di una Anordnung zur Festnahme (trad. lett.: ordine di fermo), gli organi di polizia sono autorizzati ad accedere all’abitazione o ad altri luoghi menzionati nel Gesetz zum Schutze des Hausrechtes, se questi luoghi sono indicati nella suddetta Anordnung

*** Il Gesetz zum Schutze des Hausrechtes (legge di tutela del domicilio) è stato emanato nell’ottobre del 1862 e poi modificato nel 1920 e nel 1974. Nel preambolo di questa legge se ne indica il fine che è quello della tutela contro i “soprusi” da parte degli organi della forza pubblica (“Übergriffe der Organe der öffentlichen Gewalt”). Il paragrafo 1 prevede che la perquisizione “ der Wohnung oder sonstiger zum Hauswesen gehörigen Räumlichkeiten” (cioè dell’abitazione e dei vani accessori) può essere eseguita – di norma – soltanto in base ad un’ordinanza motivata del giudice, ordinanza che deve essere esibita (o notificata entro 24 ore) all’interessato.

“Zum Zwecke der Strafrechtspflege”, in caso di pericolo nel ritardo, può procedersi a perquisizione anche senza “ richterlichen Befehl”, ma chi procede alla perquisizione deve avere “ eine schriftliche Ermächtigung (autorizzazione scritta) da esibire all’interessato. Questa legge già prevedeva la facoltà, anche da parte degli organi di pubblica sicurezza, di procedere a perquisizione, di propria iniziativa, in caso di accompagnamento coattivo, esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, arresto in flagranza di reato, sussistenza di indizi di reato, possesso di oggetti che legittimano di ritenere la compartecipazione ad un reato. L’esecuzione abusiva di un perquisizione – in caso di dolo - veniva punita quale “Mißbrauch der Amtsgewalt” (abuso del potere dell’ufficio); altrimenti a titolo di violazione dei doveri del pubblico ufficiale. In caso di esito negativo della perquisizione (“wenn nichts Verdächtigtes ermittelt wurde”), all’interessato, su sua richiesta, doveva essere consegnata una “Bestätigung”. Considerato che la legge suddetta è stata emanata ca. 150 anni orsono, alla stessa va riconosciuta una portata decisamente innovativa.

Da notare è che il vigente codice penale austriaco prevede un’autonoma fattispecie (“fahrlässige Verletzung des Hausrechtes”) e punisce la gesetzwidrige Hausdurchsuchung aus Fahrlässigkeit – sull’ulteriore presupposto che dalla stessa sia derivato Schaden an Rechten del perquisito, con la pena detentiva fino a tre mesi o con quella pecuniaria fino a 180 Tagessätze.

V

Le perquisizioni di cui sub I, 1, eseguite in luoghi menzionati nel Gesetz zum Schutze des Hausrechtes, devono essere disposte dal PM; in caso di pericolo nel ritardo, possono essere effettuate da organi di polizia di iniziativa propria.

VI

A Con riferimento a quanto esposto sub I, 1,C, b, per la perquisizione – salvo che sussista pericolo nel ritardo oppure in caso di flagranza (o quasi flagranza) di reato o se la persona è in possesso di oggetti dai quali è desumibile che ha concorso nella commissione di un reato – è richiesta “eine gerichtlich bewilligte Anordnung der Staatsanwaltschaft” (un’ordinanza del PM sottoposta ad approvazione da parte del giudice)

B Gli organi di polizia sono autorizzati a procedere, di propria iniziativa, alla perquisizione della persona, della quale deve essere accertata l’identità, se non collabora a tal fine con gli organi di polizia oppure – per altri motivi – l’identità non può essere subito accertata.

C In sede di controlli operati in zona doganale, gli organi di pubblica sicurezza sono autorizzati – secondo quanto previsto dal SMG (Suchtmittelgesetz = legge sugli stupefacenti) – a procedere alla perquisizione dell’abbigliamento di una persona, qualora, sulla base di fatti determinati, è da ritenere che vengano importate o esportate illecitamente sostanze stupefacenti

D Gli organi di pubblica sicurezza sono altresì autorizzati a procedere alla perquisizione dell’abbigliamento di persone nonché a quella di veicoli e di contenitori (Behältnisse: p. es. valigie, borse) in luoghi ove, in base ad indizi concreti o fatti determinati, vi è grave sospetto che vengano violate le norme in materia di divieto di importazione, esportazione, possesso o detenzione di armi o munizioni.

VII

Mentre l’autorizzazione (ai sensi dell’art. 40 SPG (Sicherheitspolizeigesetz)) degli organi di pubblica sicurezza di procedere alla perquisizione di persone fermate o arrestate, ha lo scopo di prevenire la fuga o di impedire che possano mettere in pericolo l’incolumità propria o quella di altre persone, la perquisizione di cui sub II, B, a, ha una finalità diversa che è quella di assicurare la raccolta di tracce e di prove del reato nonché di elementi per l’accertamento del fatto. In base all’art. 40 del SPG gli organi di pubblica sicurezza possono perquisire non soltanto l’abbigliamento della persona e gli oggetti che essa porta con sé ma anche disporre un’ispezione corporale, la quale, però, deve essere eseguita da un medico.

VIII

Le perquisizioni sub I,1,B e I,1,C,b, possono essere eseguite previa ordinanza del PM, la quale necessita dell’approvazione del giudice. Se vi è pericolo nel ritardo, gli organi di polizia sono autorizzati a procedervi, di propria iniziativa, ma essi hanno l’obbligo di informare il PM al più presto possibile. In nessun caso però la parte offesa di un reato può essere obbligata a farsi perquisire – contro la sua volontà - per accertare lesioni, rilevanti ai fini di un procedimento penale.

IX

Ogni perquisizione deve essere preceduta dalla richiesta – motivata – rivolta dagli organi di polizia al perquisendo, di acconsentire alla perquisizione o di consegnare quanto viene ricercato; una deroga a tale obbligo è prevista – in caso di pericolo nel ritardo e di arresto in flagranza di reato.

X

A La persona nei cui confronti viene eseguita una perquisizione, locale o personale, ha diritto di essere presente all’esecuzione della medesima. In tal caso e anche qualora si proceda ad una perquisizione sub I,1 C, b, può farsi assistere da una persona di sua fiducia, che non può essere una persona sospettata di concorso nel reato, per il quale si procede o una persona che si prevede verrà esaminata in qualità di teste o che sarà è comunque am Verfahren beteiligt”.

B Se l’inquilino di un’abitazione è assente, i diritti ad esso spettanti possono essere esercitati da un coinquilino maggiorenne. In assenza anche di quest’ultimo, la perquisizione deve essere eseguita in presenza di due persone estranee, di certa affidabilità (in ciò è ravvisabile una certa analogia con la legislazione della RFT in materia di perquisizioni, già oggetto di un articolo pubblicato da quest’autore), a meno che non sia ravvisabile pericolo nel ritardo. Se la perquisizione viene disposta in un’entità immobiliare destinata ad esercizio esclusivo di una libera professione, non può procedersi alla stessa se non in presenza di un rappresentante dell’ordine professionale di appartenenza del perquisendo.

C Procedendo alla perquisizione, gli organi di polizia sono tenuti ad evitare – per quanto possibile – ogni pubblicità ed interruzione dell’attività professionale o lavorativa. Qualora si proceda ad una perquisizione di cui sub I,1,C,b, la stessa può essere eseguita soltanto da persona dello stesso sesso del perquisendo/della perquisenda oppure da un medico; in ogni caso deve essere rispettata la dignità della persona.

XI

A Gli organi di polizia sono obbligati a dare comunicazione al PM - nel più breve tempo possibile – di ogni perquisizione di vani menzionati nel Gesetz zum Schutze des Hausrechtes e di ogni perquisizione sub I,1,C,b; il PM è, a sua volta obbligato, a richiedere – ex post – al giudice una decisione in ordine all’ammissibilità (Zulässgkeit) della perquisizione. In caso di inammissibilità della stessa, il PM e l’organo di polizia sono obbligati a ripristinare lo status quo ante (distruggendo i verbali relativi agli atti compiuti e restituendo gli oggetti sottoposti a sequestro).

B Se nel corso di una perquisizione vengono rinvenuti oggetti che legittimano a ritenere che sia stato commesso un reato diverso da quello per il quale si è proceduto alla perquisizione (si parla in proposito di “Zufallsfunde”), vi è obbligo di procedere al sequestro dei medesimi, ma va redatto un verbale a parte ed il PM deve essere informato di ciò immediatamente.

Per quanto concerne il sequestro di oggetti rinvenuti a seguito di ordinanza del PM, occorre distinguere se l’oggetto è stato indicato nell’ordinanza del PM (p. es. perquisizione disposta al fine di rinvenire documentazione fiscale) o meno; nel primo caso deve intendersi compreso anche l’ordine di sequestro, pur in mancanza di espressa menzione dello stesso. Nel secondo caso gli organi di polizia sono obbligati a procedere al sequestro di propria iniziativa (con gli adempimenti successivi che abbiamo visto sopra).

In ogni caso alla persona presente alla perquisizione, risp. alla persona menzionata sub X, A,B, deve essere consegnata un’attestazione (Bestätigung) dell’avvenuta perquisizione e dell’esito della medesima; a tale consegna deve procedersi immediatamente dopo l’ultimazione dell’atto di perquisizione, o, comunque, al più tardi, nelle 24 ore successive. Se la perquisizione è stata disposta dal PM, deve essere consegnata anche copia della relativa ordinanza.

XII

Quanto ora esposto deve essere tenuto distinto dalle facoltà che competono agli organi di polizia secondo il SPG= Sicherheitspolizeigesetz (legge di pubblica sicurezza).

A Gli organi di pubblica sicurezza sono autorizzati a perquisire immobili e veicoli ai fini:

a) della ricerca di una persona, la cui vita, salute od incolumità appaia in imminente pericolo

b) della ricerca di una persona pericolosa

c) della ricerca di un oggetto destinato a servire per un’aggressione pericolosa.

B Gli organi di pubblica sicurezza sono autorizzati a procedere – nelle immediate vicinanze di un aereoporto o su strade di collegamento interstatali – alla perquisizione di mezzi di trasporto, qualora, in base a fatti determinati, è da ritenere che questi mezzi vengano utilizzati per la commissione di reati non circoscritti al territorio austriaco.

C Gli organi di pubblica sicurezza, ricorrendo le circostanze ora specificate, sono altresì autorizzati a procedere all’apertura di contenitori, anche se gli stessi si trovano in un vano ( p. es. in un camper).

D Qualora si tratti di impianti o immobili (Einrichtungen) particolarmente vulnerabili ad attacchi contro la vita, la salute o l’incolumità di un numero rilevante di persone, gli organi di pubblica sicurezza sono autorizzati a procedere all’apertura di contenitori abbandonati o comunque privi di sorveglianza.

E Nell’esercizio delle facoltà sub A-D, gli organi di pubblica sicurezza sono obbligati a procedere in modo tale da rispettare il principio della Verhältnismäßigkeit, nel senso di ledere la sfera dei diritti del perquisendo nella minor misura possibile, in particolare di salvaguardare il segreto professionale per quanto possibile.

E Se vi è stata un’aggressione pericolosa, per la perquisizione di immobili, veicoli e contenitori, trovano applicazione le norme previste dal codice di procedura penale.

XIII

A Gli organi di pubblica sicurezza sono autorizzati:

a) a procedere a perquisizione di persone sottoposte a fermo al fine di salvaguardare l’incolumità delle stesse e di altri e per impedire che si diano alla fuga

b) procedere alla perquisizione di persone, qualora vi sia da presumere, sulla base di determinati fatti, che siano in possesso di un oggetto pericoloso e che possano compiere un atto lesivo contro la vita, la salute, la libertà o la proprietà

c) nei casi sub a e b, gli organi di pubblica sicurezza sono anche autorizzati ad aprire e a perquisire contenitori (per esempio valigie e borse) di cui le persone predette sono in possesso.

XIV

A Se, sulla base di determinati fatti, è da presumere che in concomitanza di una Großveranstaltung (grande manifestazione), possano verificarsi episodi di violenza non soltanto sporadici oppure episodi di violenza non isolati contro la vita o l’incolumità delle persone, gli organi di pubblica sicurezza - con ordinanza - possono subordinare l’accesso al luogo della manifestazione al consenso, di chi accede allo stesso, di sottoporsi a perquisizione dell’abbigliamento e dei contenitori di cui è in possesso; in caso di rifiuto, l’accesso può essere negato, senza obbligo di restituzione del biglietto d’ingresso eventualmente già pagato. Questa disposizione non trova applicazione per le riunioni previste dal Versammlungsgesetz del 1951.

B All’ordinanza menzionata sub A, deve essere data la pubblicità più ampia possibile, in particolare con l’affissione di manifesti, anche sul luogo della manifestazione, con annunci radiofonici e diffusione ad opera delle televisioni locali.

I

Il codice di procedura penale austriaco prevede le seguenti specie di perquisizioni:

1) A) Durchsuchung von Orten und Gegenständen perquisizione di un’entità immobiliare non accessibile a chiunque, di un vano, di un veicolo o di un contenitore (Behältnis)

B) Durchsuchung einer Wohnung oder eines anderen Ortes, der durch das Hausrecht geschützt ist und der darin befindlichen Gegenstände (perquisizione di un’abitazione o di altro luogo sottoposto a particolare tutela per effetto della legge dd. 27.10.1862, emanata zum Schutz des Hausrechtes) e degli oggetti che ivi si trovano

C) Durchsuchung einer Person (perquisizione di una persona) che può consistere nella:

a) Durchsuchung der Bekleidung der Person und der Gegenstände, die sie bei sich hat (perquisizione dell’abbigliamento di una persona e degli oggetti che ha con sé)

b) Besichtigung des unbekleideten Körpers einer Person (ispezione di una persona svestita).

II

A) Può procedersi alla perquisizione locale o di un oggetto, qualora, sulla base di determinati fatti, sia da ritenere che ivi sia:

a) nascosta una persona che si sospetta aver commesso un reato oppure

b) nascosto un oggetto da sottoporre a sequestro oppure

c) vi siano tracce da conservare o da esaminare.

B) Può procedersi alla perquisizione di una persona:

a) fermata o arrestata in flagranza di reato

b) sospettata della commissione di un reato se, sulla base di determinati fatti, è da ritenere che abbia con sé oggetti che devono essere sottoposti a sequestro oppure che sulla stessa si trovino tracce del reato

c) se, in conseguenza della commissione di un reato, è da ritenere che possa avere subito lesioni, il cui accertamento è necessario ai fini di un procedimento penale.

Per adempiere a quanto esposto sub II, la polizia è autorizzata ad usare mezzi di coazione, rispettando però il principio della Verhältnismäßgkeit **

** Questo principio è sancito - accanto a quello di legalità - dal par. 5 del codice di procedura penale austriaco ed obbliga polizia, PM e giudice, a scegliere, nell’esercizio delle rispettive attribuzioni, i mezzi (specie se si tratta di mezzi di coazione) che – nel minor modo possibile – influiscano sui diritti delle persone (non soltanto fisiche, ma anche giuridiche; per quanto concerne queste ultime, è da evitare unnötiges Aufsehen che può danneggiare p. es. l’immagine di una società o di una ditta). In ogni stato e grado del procedimento, gli organi suddetti devono procedere in modo da rispettare la dignità delle persone, i loro diritti nonché i loro interessi. Va rilevato che in ogni caso – e quindi anche qualora venga disposta dal PM - è vietata la perquisizione della persona offesa dal reato contro la volontà della stessa.

Procedendo all’esecuzione di una perquisizione locale, gli organi di polizia sono anche autorizzati ad impedire il compimento di qualsiasi atto idoneo a vanificare lo scopo della perquisizione stessa (p. es. possono impedire a persone presenti di asportare oggetti che si trovano sul luogo della perquisizione o fermare persone che vogliono allontanarsi).

III

Per quanto concerne gli oggetti da sottoporre a sequestro di cui sub II, A e B, tale misura può essere disposta (e va eseguita da organi di polizia), qualora la stessa appaia necessaria:

A) per fini probatori

B) zur Sicherung privatrechtlicher Ansprüche (cioè al fine di assicurare che oggetti appartenenti alla parte offesa e rinvenuti in possesso dell’autore del reato, possano essere riconsegnati alla parte offesa dopo il passaggio in giudicato della sentenza oppure - con il consenso dell’indagato / imputato – anche anteriormente alla stessa)

C) per assicurare la confisca o altra misura di sicurezza patrimoniale prevista dalla legge.

Gli organi di polizia possono procedere di iniziativa propria, al sequestro di:

a) oggetti di cui non è noto il possessore

b) oggetti di cui la parte offesa ha perso il possesso in conseguenza del reato

c) oggetti rinvenuti sul luogo nel quale è stato commesso il reato e che sono stati utilizzati per commettere il reato o che potrebbero essere stati destinati a tal fine

d) oggetti di scarso valore o che possono essere sostituiti temporaneamente con facilità

e) oggetti, il cui possesso non è lecito

f) oggetti:

aa) in possesso di una persona fermata oppure

bb) rinvenuti a seguito di una perquisizione.

Se il PM ha disposto la perquisizione al fine del rinvenimento di un oggetto determinato, la relativa ordinanza comprende anche l’obbligo del sequestro.

IV

Con riferimento a quanto esposto sopra sub II A (tracce del reato da assicurare o da esaminare), se la persona che ha la disponibilità di un luogo indicato nel Gesetz zum Schutze des Hausrechtes *** non presta il consenso agli accertamenti da parte degli organi di polizia, questi possono procedere agli stessi, a meno che essi non comportino l’apertura di contenitori o il rilievo di impronte digitali, nel qual caso è prescritta l’ordinanza del PM e l’autorizzazione da parte del giudice.

Il solo accesso a luoghi o a veicoli senza procedere a Durchsuchung (per esempio se è certo dove si trova un determinato oggetto), è lecito al fine di procedere al sequestro.

Anche allo scopo di procedere all’esecuzione di una Anordnung zur Festnahme (trad. lett.: ordine di fermo), gli organi di polizia sono autorizzati ad accedere all’abitazione o ad altri luoghi menzionati nel Gesetz zum Schutze des Hausrechtes, se questi luoghi sono indicati nella suddetta Anordnung

*** Il Gesetz zum Schutze des Hausrechtes (legge di tutela del domicilio) è stato emanato nell’ottobre del 1862 e poi modificato nel 1920 e nel 1974. Nel preambolo di questa legge se ne indica il fine che è quello della tutela contro i “soprusi” da parte degli organi della forza pubblica (“Übergriffe der Organe der öffentlichen Gewalt”). Il paragrafo 1 prevede che la perquisizione “ der Wohnung oder sonstiger zum Hauswesen gehörigen Räumlichkeiten” (cioè dell’abitazione e dei vani accessori) può essere eseguita – di norma – soltanto in base ad un’ordinanza motivata del giudice, ordinanza che deve essere esibita (o notificata entro 24 ore) all’interessato.

“Zum Zwecke der Strafrechtspflege”, in caso di pericolo nel ritardo, può procedersi a perquisizione anche senza “ richterlichen Befehl”, ma chi procede alla perquisizione deve avere “ eine schriftliche Ermächtigung (autorizzazione scritta) da esibire all’interessato. Questa legge già prevedeva la facoltà, anche da parte degli organi di pubblica sicurezza, di procedere a perquisizione, di propria iniziativa, in caso di accompagnamento coattivo, esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, arresto in flagranza di reato, sussistenza di indizi di reato, possesso di oggetti che legittimano di ritenere la compartecipazione ad un reato. L’esecuzione abusiva di un perquisizione – in caso di dolo - veniva punita quale “Mißbrauch der Amtsgewalt” (abuso del potere dell’ufficio); altrimenti a titolo di violazione dei doveri del pubblico ufficiale. In caso di esito negativo della perquisizione (“wenn nichts Verdächtigtes ermittelt wurde”), all’interessato, su sua richiesta, doveva essere consegnata una “Bestätigung”. Considerato che la legge suddetta è stata emanata ca. 150 anni orsono, alla stessa va riconosciuta una portata decisamente innovativa.

Da notare è che il vigente codice penale austriaco prevede un’autonoma fattispecie (“fahrlässige Verletzung des Hausrechtes”) e punisce la gesetzwidrige Hausdurchsuchung aus Fahrlässigkeit – sull’ulteriore presupposto che dalla stessa sia derivato Schaden an Rechten del perquisito, con la pena detentiva fino a tre mesi o con quella pecuniaria fino a 180 Tagessätze.

V

Le perquisizioni di cui sub I, 1, eseguite in luoghi menzionati nel Gesetz zum Schutze des Hausrechtes, devono essere disposte dal PM; in caso di pericolo nel ritardo, possono essere effettuate da organi di polizia di iniziativa propria.

VI

A Con riferimento a quanto esposto sub I, 1,C, b, per la perquisizione – salvo che sussista pericolo nel ritardo oppure in caso di flagranza (o quasi flagranza) di reato o se la persona è in possesso di oggetti dai quali è desumibile che ha concorso nella commissione di un reato – è richiesta “eine gerichtlich bewilligte Anordnung der Staatsanwaltschaft” (un’ordinanza del PM sottoposta ad approvazione da parte del giudice)

B Gli organi di polizia sono autorizzati a procedere, di propria iniziativa, alla perquisizione della persona, della quale deve essere accertata l’identità, se non collabora a tal fine con gli organi di polizia oppure – per altri motivi – l’identità non può essere subito accertata.

C In sede di controlli operati in zona doganale, gli organi di pubblica sicurezza sono autorizzati – secondo quanto previsto dal SMG (Suchtmittelgesetz = legge sugli stupefacenti) – a procedere alla perquisizione dell’abbigliamento di una persona, qualora, sulla base di fatti determinati, è da ritenere che vengano importate o esportate illecitamente sostanze stupefacenti

D Gli organi di pubblica sicurezza sono altresì autorizzati a procedere alla perquisizione dell’abbigliamento di persone nonché a quella di veicoli e di contenitori (Behältnisse: p. es. valigie, borse) in luoghi ove, in base ad indizi concreti o fatti determinati, vi è grave sospetto che vengano violate le norme in materia di divieto di importazione, esportazione, possesso o detenzione di armi o munizioni.

VII

Mentre l’autorizzazione (ai sensi dell’art. 40 SPG (Sicherheitspolizeigesetz)) degli organi di pubblica sicurezza di procedere alla perquisizione di persone fermate o arrestate, ha lo scopo di prevenire la fuga o di impedire che possano mettere in pericolo l’incolumità propria o quella di altre persone, la perquisizione di cui sub II, B, a, ha una finalità diversa che è quella di assicurare la raccolta di tracce e di prove del reato nonché di elementi per l’accertamento del fatto. In base all’art. 40 del SPG gli organi di pubblica sicurezza possono perquisire non soltanto l’abbigliamento della persona e gli oggetti che essa porta con sé ma anche disporre un’ispezione corporale, la quale, però, deve essere eseguita da un medico.

VIII

Le perquisizioni sub I,1,B e I,1,C,b, possono essere eseguite previa ordinanza del PM, la quale necessita dell’approvazione del giudice. Se vi è pericolo nel ritardo, gli organi di polizia sono autorizzati a procedervi, di propria iniziativa, ma essi hanno l’obbligo di informare il PM al più presto possibile. In nessun caso però la parte offesa di un reato può essere obbligata a farsi perquisire – contro la sua volontà - per accertare lesioni, rilevanti ai fini di un procedimento penale.

IX

Ogni perquisizione deve essere preceduta dalla richiesta – motivata – rivolta dagli organi di polizia al perquisendo, di acconsentire alla perquisizione o di consegnare quanto viene ricercato; una deroga a tale obbligo è prevista – in caso di pericolo nel ritardo e di arresto in flagranza di reato.

X

A La persona nei cui confronti viene eseguita una perquisizione, locale o personale, ha diritto di essere presente all’esecuzione della medesima. In tal caso e anche qualora si proceda ad una perquisizione sub I,1 C, b, può farsi assistere da una persona di sua fiducia, che non può essere una persona sospettata di concorso nel reato, per il quale si procede o una persona che si prevede verrà esaminata in qualità di teste o che sarà è comunque am Verfahren beteiligt”.

B Se l’inquilino di un’abitazione è assente, i diritti ad esso spettanti possono essere esercitati da un coinquilino maggiorenne. In assenza anche di quest’ultimo, la perquisizione deve essere eseguita in presenza di due persone estranee, di certa affidabilità (in ciò è ravvisabile una certa analogia con la legislazione della RFT in materia di perquisizioni, già oggetto di un articolo pubblicato da quest’autore), a meno che non sia ravvisabile pericolo nel ritardo. Se la perquisizione viene disposta in un’entità immobiliare destinata ad esercizio esclusivo di una libera professione, non può procedersi alla stessa se non in presenza di un rappresentante dell’ordine professionale di appartenenza del perquisendo.

C Procedendo alla perquisizione, gli organi di polizia sono tenuti ad evitare – per quanto possibile – ogni pubblicità ed interruzione dell’attività professionale o lavorativa. Qualora si proceda ad una perquisizione di cui sub I,1,C,b, la stessa può essere eseguita soltanto da persona dello stesso sesso del perquisendo/della perquisenda oppure da un medico; in ogni caso deve essere rispettata la dignità della persona.

XI

A Gli organi di polizia sono obbligati a dare comunicazione al PM - nel più breve tempo possibile – di ogni perquisizione di vani menzionati nel Gesetz zum Schutze des Hausrechtes e di ogni perquisizione sub I,1,C,b; il PM è, a sua volta obbligato, a richiedere – ex post – al giudice una decisione in ordine all’ammissibilità (Zulässgkeit) della perquisizione. In caso di inammissibilità della stessa, il PM e l’organo di polizia sono obbligati a ripristinare lo status quo ante (distruggendo i verbali relativi agli atti compiuti e restituendo gli oggetti sottoposti a sequestro).

B Se nel corso di una perquisizione vengono rinvenuti oggetti che legittimano a ritenere che sia stato commesso un reato diverso da quello per il quale si è proceduto alla perquisizione (si parla in proposito di “Zufallsfunde”), vi è obbligo di procedere al sequestro dei medesimi, ma va redatto un verbale a parte ed il PM deve essere informato di ciò immediatamente.

Per quanto concerne il sequestro di oggetti rinvenuti a seguito di ordinanza del PM, occorre distinguere se l’oggetto è stato indicato nell’ordinanza del PM (p. es. perquisizione disposta al fine di rinvenire documentazione fiscale) o meno; nel primo caso deve intendersi compreso anche l’ordine di sequestro, pur in mancanza di espressa menzione dello stesso. Nel secondo caso gli organi di polizia sono obbligati a procedere al sequestro di propria iniziativa (con gli adempimenti successivi che abbiamo visto sopra).

In ogni caso alla persona presente alla perquisizione, risp. alla persona menzionata sub X, A,B, deve essere consegnata un’attestazione (Bestätigung) dell’avvenuta perquisizione e dell’esito della medesima; a tale consegna deve procedersi immediatamente dopo l’ultimazione dell’atto di perquisizione, o, comunque, al più tardi, nelle 24 ore successive. Se la perquisizione è stata disposta dal PM, deve essere consegnata anche copia della relativa ordinanza.

XII

Quanto ora esposto deve essere tenuto distinto dalle facoltà che competono agli organi di polizia secondo il SPG= Sicherheitspolizeigesetz (legge di pubblica sicurezza).

A Gli organi di pubblica sicurezza sono autorizzati a perquisire immobili e veicoli ai fini:

a) della ricerca di una persona, la cui vita, salute od incolumità appaia in imminente pericolo

b) della ricerca di una persona pericolosa

c) della ricerca di un oggetto destinato a servire per un’aggressione pericolosa.

B Gli organi di pubblica sicurezza sono autorizzati a procedere – nelle immediate vicinanze di un aereoporto o su strade di collegamento interstatali – alla perquisizione di mezzi di trasporto, qualora, in base a fatti determinati, è da ritenere che questi mezzi vengano utilizzati per la commissione di reati non circoscritti al territorio austriaco.

C Gli organi di pubblica sicurezza, ricorrendo le circostanze ora specificate, sono altresì autorizzati a procedere all’apertura di contenitori, anche se gli stessi si trovano in un vano ( p. es. in un camper).

D Qualora si tratti di impianti o immobili (Einrichtungen) particolarmente vulnerabili ad attacchi contro la vita, la salute o l’incolumità di un numero rilevante di persone, gli organi di pubblica sicurezza sono autorizzati a procedere all’apertura di contenitori abbandonati o comunque privi di sorveglianza.

E Nell’esercizio delle facoltà sub A-D, gli organi di pubblica sicurezza sono obbligati a procedere in modo tale da rispettare il principio della Verhältnismäßigkeit, nel senso di ledere la sfera dei diritti del perquisendo nella minor misura possibile, in particolare di salvaguardare il segreto professionale per quanto possibile.

E Se vi è stata un’aggressione pericolosa, per la perquisizione di immobili, veicoli e contenitori, trovano applicazione le norme previste dal codice di procedura penale.

XIII

A Gli organi di pubblica sicurezza sono autorizzati:

a) a procedere a perquisizione di persone sottoposte a fermo al fine di salvaguardare l’incolumità delle stesse e di altri e per impedire che si diano alla fuga

b) procedere alla perquisizione di persone, qualora vi sia da presumere, sulla base di determinati fatti, che siano in possesso di un oggetto pericoloso e che possano compiere un atto lesivo contro la vita, la salute, la libertà o la proprietà

c) nei casi sub a e b, gli organi di pubblica sicurezza sono anche autorizzati ad aprire e a perquisire contenitori (per esempio valigie e borse) di cui le persone predette sono in possesso.

XIV

A Se, sulla base di determinati fatti, è da presumere che in concomitanza di una Großveranstaltung (grande manifestazione), possano verificarsi episodi di violenza non soltanto sporadici oppure episodi di violenza non isolati contro la vita o l’incolumità delle persone, gli organi di pubblica sicurezza - con ordinanza - possono subordinare l’accesso al luogo della manifestazione al consenso, di chi accede allo stesso, di sottoporsi a perquisizione dell’abbigliamento e dei contenitori di cui è in possesso; in caso di rifiuto, l’accesso può essere negato, senza obbligo di restituzione del biglietto d’ingresso eventualmente già pagato. Questa disposizione non trova applicazione per le riunioni previste dal Versammlungsgesetz del 1951.

B All’ordinanza menzionata sub A, deve essere data la pubblicità più ampia possibile, in particolare con l’affissione di manifesti, anche sul luogo della manifestazione, con annunci radiofonici e diffusione ad opera delle televisioni locali.