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Maltrattamenti in famiglia

Maltrattamenti in famiglia
Maltrattamenti in famiglia

Abstract

Lo scritto si propone di offrire una panoramica sull’articolo 572 codice penale relativo ai maltrattamenti in famiglia, permettendo di riflettere su quando questi ultimi avvengono davanti ai figli minori.

 

Sommario

1. Una breve panoramica sulla circostanza aggravante di cui all’articolo 61 codice penale, comma 1, n. 11-quinquies

2. Cosa dice la giurisprudenza sui maltrattamenti davanti ai minori

3. Conclusioni sui maltrattamenti davanti ai minori

 

1. Una breve panoramica sulla circostanza aggravante di cui all’articolo 61 codice penale, comma 1, n. 11-quinquies

L’articolo 61 codice penale, comma 1, n. 11-quinquies, stabilisce una circostanza aggravante per i delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, contro la libertà personale, e per il delitto di maltrattamenti: queste fattispecie sono aggravate quando siano commesse “in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.

Le modifiche al codice penale apportate con la Legge 15 ottobre 2013, n. 119, in riferimento all’articolo 572 codice penale, sui maltrattamenti in famiglia, hanno introdotto quale circostanza aggravante comune l’aver commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto.

L’attuale stesura dell’articolo 61 codice penale, comma 1, n. 11-quinquies infatti, prevede tra le aggravanti per i delitti non colposi contro la vita, l’incolumità individuale, la libertà personale nonché per maltrattamenti, quella comune della commissione del fatto alla presenza di un minore di anni diciotto.

Orbene, l’articolo 572 comma 2 codice penale ha subito negli ultimi anni plurimi interventi modificativi: inizialmente, la disposizione normativa de qua è stata abrogata per effetto del Decreto Legge n. 93/2013 convertito con modifiche in Legge n. 119/2013: la giurisprudenza ha ritenuto, tuttavia, tale abolizione solo apparente, in quanto il provvedimento legislativo, che ha eliminato tale comma, ha contestualmente introdotto la previsione dell’articolo 61 codice penale, comma 1, n. 11-quinquies.

 

2. Cosa dice la giurisprudenza sui maltrattamenti davanti ai minori

Sul punto la giurisprudenza ha argomentato che, limitatamente alle ipotesi di fatto commesso in danno o alla presenza di minore infraquattordicenne, il reato previsto dall’articolo 572 codice penale, comma 2, costituisce causa ostativa alla sospensione dell’ordine di esecuzione, nonostante l’abrogazione di detta norma, operata dal Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, articolo 1, comma 1-bis, convertito nella Legge 15 ottobre 2013, n. 119, attesa la natura “mobile” del rinvio contenuto nell’articolo 656 codice procedura penale, comma 9, all’articolo 572 codice penale, comma 2, e continuità normativa tra l’ipotesi formalmente abrogata e l’analoga previsione di cui all’articolo 572 codice penale, comma 1 e articolo 61 codice penale, comma 1, n. 11-quinquies” (cfr. Cassazione Penale, Sezione 1, n. 32727/2020, Di Renzo, rv. 279896).

Successivamente, con la Legge 69/2019, articolo 9, tra le altre modifiche, è stata inserita nell’articolo 572 codice penale, al comma 2, quale aggravante ad effetto speciale, la condotta commessa in danno o in presenza di minori, che è stata scollegata dall’articolo 61 codice penale, comma 1, n. 11-quinquies.

Se i genitori dei bambini litigano in continuazione creano un danno psicologico ai figli minori. Quando un bambino assiste a un litigio tra i genitori resta sconvolto, anche se si tratta di un episodio isolato. A volte piange e coltiva, dentro di sé paure e insicurezze che si ripercuotono nell’arco della sua adolescenza.

La violenza non fa parte del mondo dei bambini e il contatto con essa è sempre scioccante. L’aggressione del genitore non deve necessariamente essere unilaterale (il marito, ad esempio, che maltratta la moglie o viceversa) ma può anche essere reciproca come nel caso dei litigi. In questo caso a rispondere del reato saranno entrambi i genitori, indipendentemente dalle ragioni del diverbio. Le questioni si risolvono in assenza dei minori, eventualmente per strada o in un altro luogo. I diverbi che si verificano di fronte ai minori costituiscono violenza.

Lo ha affermato la Suprema Corte di Cassazione che, di recente, ha emesso una sentenza su questo tema (Cass. sent. n. 18833/18 del 2/05/2018; Cass. Pen. Sez. I, Sentenza 17 marzo 2021, n. 10373).

La condanna per maltrattamenti in famiglia in presenza di infra quattordicenne rientra fra le ipotesi previste dall’articolo 656, comma 9, codice procedura penale (Cassazione n. 38359/2021).

L’articolo 656 del codice di procedura penale, comma 9, rubricato “Esecuzione delle pene detentive” stabilisce:

9. La sospensione dell’esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:

  • a] nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’articolo 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 423 bis, 572, secondo comma, 612 bis, terzo comma, 624 bis del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell’articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
  • b] nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.
  • [c] nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale.]

Stesso orientamento è stato poi ribadito dalla Cassazione Sezione VI, penale, 25 novembre 2021 n. 43570 dove la questione era nata dal fatto che il soggetto condannato dalla Corte di appello di Firenze alla pena di anni tre di reclusione per il reato di cui all’articolo 572 codice penale, commesso in danno della moglie, aveva proposto ricorso in cassazione.

Il ricorso però è stato dichiarato inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati. La Corte di merito, infatti, aveva ritenuto configurabile il reato di maltrattamenti a fronte della persistente condotta di incuria dell’imputato, affatto riducibile ai periodi in cui l’imputato non svolgeva attività lavorativa; di comportamenti passibili di censura non solo sul piano morale di fronte a moglie e figli.

Le violenze fisiche e morali perpetrate a danno dei minori possono incidere negativamente sullo sviluppo della loro personalità, provocando danni psichici irreversibili.  

Il maltrattamento si identifica ne “gli atti e le carenze che turbano gravemente i bambini e le bambine, attentano alla loro integrità corporea, al loro sviluppo fisico, affettivo, intellettivo e morale, le cui manifestazioni sono la trascuratezza e/o lesioni di ordine fisico e/o psichico e/o sessuale da parte di un familiare o di terzi” (Consiglio d’Europa, Strasburgo 1978).

 

3. Conclusioni sui maltrattamenti davanti ai minori

In conclusione, non vi è continuità normativa tra l’aggravante di aver commesso il fatto in danno di un minore e l’aggravante (comune) di aver commesso il fatto alla presenza di un minore (che è fattispecie più severa, dunque inapplicabile retroattivamente); in caso di maltrattamento commesso alla presenza del minore, dunque, è possibile sospendere l’esecuzione della pena (Cassazione penale sez. I, 24/01/2019, n.12653).

In sostanza quindi, l’aggravante dell’essere stato il delitto commesso alla presenza del minore prevista dall’art. 61 codice penale, n. 11-quinquies è integrata dalla circostanza che il minore assista ad uno dei fatti che si inseriscono nella condotta costituente reato e non è necessario che gli atti di violenza posti in essere alla presenza del minore rivestano il carattere dell’abitualità.