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Reati - Cassazione Penale: costituisce ricettazione il possesso ingiustificato di bene oggetto di furto

Reati - Cassazione Penale: costituisce ricettazione il possesso ingiustificato di bene oggetto di furto
Reati - Cassazione Penale: costituisce ricettazione il possesso ingiustificato di bene oggetto di furto

La Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di ricettazione, il possesso di beni oggetto di furto costituisce reato qualora non si fornisca una spiegazione attendibile dell’origine e che la prova dell’elemento soggettivo del reato può essere raggiunta dall’omessa o non attendibile indicazione della provenienza del bene.

 

Il caso oggetto della decisione

Il Tribunale territorialmente competente assolveva l’imputato dal reato di ricettazione ascrittogli, per il possesso di un telefono cellulare di provenienza furtiva, per insufficienza di prove circa la disponibilità del bene.

La Corte d’Appello confermava in sostanza l’assoluzione dell’imputato, ritenendo non raggiunta la prova della consapevolezza, in capo allo stesso, della provenienza illecita del bene. Secondo i giudici di secondo grado, il principio delineato dalla Cassazione, in base al quale “l’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, […] sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede, [applicabile] in tema di ricettazione di assegni, documenti d’identità o comunque beni mobili registrati, ovvero beni che hanno un regime di circolazione del tutto peculiare, perché non liberamente commerciabili, mal si attaglierebbe a beni come i telefoni cellulari, ormai costituenti ordinariamente oggetto di compravendite e di scambi tra privati, in relazione ai quali il richiedere che sia l’imputato a dover giustificare il possesso di un bene che costituisce ordinariamente oggetto di compravendite e di scambi tra privati, tanto più quando, come nella fattispecie, vi è stato un uso sporadico, implicherebbe una inversione dell’onere probatorio che l’ordinamento non consente”.

Avverso la sentenza della Corte Territoriale, il Procuratore Generale distrettuale proponeva ricorso per cassazione censurando la mancata valorizzazione da parte del giudicante dell’omessa indicazione da parte dell’imputato della provenienza del bene, ritenendo la stessa circostanza irrilevante ai fini dell’affermazione di responsabilità, ponendosi in tal modo in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale dominante.

 

La decisione della Suprema Corte

La Cassazione ha ritenuto che la ricostruzione operata dalla Corte d’Appello degli orientamenti della Corte di legittimità fosse macroscopicamente erronea e lacunosa.

Secondo il consolidato orientamento della Cassazione, il principio in base al quale “ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, che costituisce prova della conoscenza dell’illecita provenienza della res, in quanto sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fedesi applica generalmente a qualsiasi tipo di bene e non necessariamente a quelli la cui commercializzazione è limitata.

Contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, ciò non comporta una inammissibile inversione dell’onere della prova a danno dell’imputato, in quanto “è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell’indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della “res”, il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa”.

All’imputato è, piuttosto, richiesto un onere di allegazione di elementi, idonei a ritenere sussistente una diversa ipotesi di reato rispetto a quella in esame (come ad esempio furto) o l’irrilevanza penale della condotta contestata.

Inoltre, secondo un orientamento giurisprudenziale condiviso anche dalle Sezioni Unite “l’elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto; in particolare, rispetto alla ricettazione, il dolo eventuale è ravvisabile quando l’agente, rappresentandosi l’eventualità della provenienza delittuosa della cosa, non avrebbe agito diversamente anche se di tale provenienza avesse avuto la certezza”.

 

I principi di diritto

La Corte di Cassazione ha, conseguentemente, annullato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello, enunciando i seguenti principi di diritto:

a) “risponde di ricettazione l’imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, e quindi anche di telefoni cellulari, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine del possesso”;

b) “ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta – quale che ne sia la natura, e quindi anche se si tratti di telefoni cellulari – da parte del soggetto agente”;

c) in tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza” di cui all’art. 712 del Codice Penale.

(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Penale, Sentenza 27 aprile 2017, n. 20193)

La Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di ricettazione, il possesso di beni oggetto di furto costituisce reato qualora non si fornisca una spiegazione attendibile dell’origine e che la prova dell’elemento soggettivo del reato può essere raggiunta dall’omessa o non attendibile indicazione della provenienza del bene.

 

Il caso oggetto della decisione

Il Tribunale territorialmente competente assolveva l’imputato dal reato di ricettazione ascrittogli, per il possesso di un telefono cellulare di provenienza furtiva, per insufficienza di prove circa la disponibilità del bene.

La Corte d’Appello confermava in sostanza l’assoluzione dell’imputato, ritenendo non raggiunta la prova della consapevolezza, in capo allo stesso, della provenienza illecita del bene. Secondo i giudici di secondo grado, il principio delineato dalla Cassazione, in base al quale “l’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, […] sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede, [applicabile] in tema di ricettazione di assegni, documenti d’identità o comunque beni mobili registrati, ovvero beni che hanno un regime di circolazione del tutto peculiare, perché non liberamente commerciabili, mal si attaglierebbe a beni come i telefoni cellulari, ormai costituenti ordinariamente oggetto di compravendite e di scambi tra privati, in relazione ai quali il richiedere che sia l’imputato a dover giustificare il possesso di un bene che costituisce ordinariamente oggetto di compravendite e di scambi tra privati, tanto più quando, come nella fattispecie, vi è stato un uso sporadico, implicherebbe una inversione dell’onere probatorio che l’ordinamento non consente”.

Avverso la sentenza della Corte Territoriale, il Procuratore Generale distrettuale proponeva ricorso per cassazione censurando la mancata valorizzazione da parte del giudicante dell’omessa indicazione da parte dell’imputato della provenienza del bene, ritenendo la stessa circostanza irrilevante ai fini dell’affermazione di responsabilità, ponendosi in tal modo in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale dominante.

 

La decisione della Suprema Corte

La Cassazione ha ritenuto che la ricostruzione operata dalla Corte d’Appello degli orientamenti della Corte di legittimità fosse macroscopicamente erronea e lacunosa.

Secondo il consolidato orientamento della Cassazione, il principio in base al quale “ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, che costituisce prova della conoscenza dell’illecita provenienza della res, in quanto sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fedesi applica generalmente a qualsiasi tipo di bene e non necessariamente a quelli la cui commercializzazione è limitata.

Contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, ciò non comporta una inammissibile inversione dell’onere della prova a danno dell’imputato, in quanto “è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell’indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della “res”, il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa”.

All’imputato è, piuttosto, richiesto un onere di allegazione di elementi, idonei a ritenere sussistente una diversa ipotesi di reato rispetto a quella in esame (come ad esempio furto) o l’irrilevanza penale della condotta contestata.

Inoltre, secondo un orientamento giurisprudenziale condiviso anche dalle Sezioni Unite “l’elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto; in particolare, rispetto alla ricettazione, il dolo eventuale è ravvisabile quando l’agente, rappresentandosi l’eventualità della provenienza delittuosa della cosa, non avrebbe agito diversamente anche se di tale provenienza avesse avuto la certezza”.

 

I principi di diritto

La Corte di Cassazione ha, conseguentemente, annullato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello, enunciando i seguenti principi di diritto:

a) “risponde di ricettazione l’imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, e quindi anche di telefoni cellulari, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine del possesso”;

b) “ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta – quale che ne sia la natura, e quindi anche se si tratti di telefoni cellulari – da parte del soggetto agente”;

c) in tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza” di cui all’art. 712 del Codice Penale.

(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Penale, Sentenza 27 aprile 2017, n. 20193)