x

x

Concorrenza - Tribunale di Modena: la penale nel patto di non concorrenza

Concorrenza - Tribunale di Modena: la penale nel patto di non concorrenza
Concorrenza - Tribunale di Modena: la penale nel patto di non concorrenza

Il Tribunale di Modena ha deciso con sentenza sull’opposizione a decreto ingiuntivo per il credito avente ad oggetto la penale prevista per la violazione del patto di non concorrenza.

 

Il contenuto del patto

Basandosi sulla documentazione agli atti, il Tribunale aveva accertato l’esistenza, in calce all’atto di transazione stipulato tra l’opponente e il presunto titolare del credito, di un patto di non concorrenza che stabiliva che entrambe le parti si impegnavano a “non interferire nella reciproca attività economica, nell’ambito del mercato in cui le stesse operano, e, segnatamente, a non contattare la clientela dell’altra parte offrendo servizio e/o beni che, seppure non identici, siano comunque idonei a soddisfare le esigenze della clientela medesima”.

Inoltre si impegnavano a non porre in essere condotte che per la loro natura fossero idonee a sviare le rispettive clientele e a non assumere condotte che fossero in palese concorrenza con le rispettive attività oltre che a non svolgere alcuna attività che potesse ritenersi in concorrenza, diretta o indiretta, tra le stesse.

La clausola infine stabiliva di “non porre in essere condotte e non adottare segni distintivi o altro che in ogni altro caso possano creare confusione con le reciproche attività, obbligandosi infine a non diffondere notizie e apprezzamenti sulle rispettive attività”.

La violazione di tale patto comportava l’applicazione della penale prevista dall’atto di transazione.

 

Le considerazioni del Tribunale

Ricordando un orientamento della Corte di Cassazione per il quale è nullo il patto di non concorrenza diretto a precludere in assoluto ad una parte la possibilità di impiegare la propria capacità professionale nel settore economico di riferimento, il Tribunale non ha ritenuto che, con riferimento al caso in esame, l’ambito di applicazione del patto di non concorrenza fosse tale da escludere lo svolgimento di qualunque attività, nello stesso settore, ad opera di una delle parti, ma solo quell’attività che incideva sulla stessa area di mercato e sulla clientela immediata.

Tuttavia, alla luce della genericità del materiale probatorio volto a circostanziare l’attività dell’opponente al decreto ingiuntivo, il Tribunale ritiene non integrata la violazione del patto di non concorrenza, ritenendo dunque non applicabile la conseguente penale.

Sulla base di tali considerazioni il Tribunale ha dunque ritenuto valido il patto di non concorrenza stipulato tra le parti, revocando, data l’assenza di tale violazione, il decreto ingiuntivo emesso in relazione alla penale prevista dal patto stesso.

(Tribunale ordinario di Modena - Sezione Prima Civile, Sentenza del 09 marzo 2018, n. 443)