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Parchimetro senza bancomat? Si può essere multati

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Cassazione: si deve dimostrare di aver fatto di tutto per effettuare il pagamento

Parchimetro senza bancomat? Si può essere multati

Prosegue l’ampio dibattito sulla possibilità o meno di essere sottoposti ad una multa o eventualmente agire in ricorso qualora il parchimetro non consenta l’utilizzo di modalità alternative alle monete, quali il bancomat.
 

Parchimetro: multa sì o multa no?

Il suddetto dibattito sul parchimetro ha avuto inizio con quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2016, che disponeva, a decorrere dal 1° luglio 2016, l'obbligo da parte dei Comuni di dotare i parchimetri posti all’ingresso delle aree di sosta pubbliche e private, di dispositivi in grado di accettare pagamenti effettuati con bancomat, carta di credito o carta prepagata. Unica eccezione si aveva qualora il Comune avesse dimostrato che quella zona vi erano problemi di copertura della rete cellulare, che rendeva perciò impossibile il collegamento tra il parcometro e il sistema bancario.

Alla luce di tale nuova disposizione, il Giudice di Pace di Fondi e successivamente il Giudice di Pace di Firenze, hanno interpretato quanto sopra detto stabilendo che qualora il Comune non avesse disposto delle modalità alternative al pagamento con le monete, e quindi reso possibile all’autista l’effettivo adempimento, non era dovuto alcun pagamento.

In particolare, nella sentenza del Giudice di Fondi, oltre a far riferimento alla Legge di Stabilità si legge che “La ricaduta è che gli automobilisti, in mancanza dei dispositivi attrezzati col bancomat, potranno ritenersi autorizzati a parcheggiare gratis e senza il rischio di essere multati, allorquando dimostrino che non abbiano potuto adempiere con le monete all’obbligo di pagamento”.

Come ben si può capire le suddette pronunce hanno portato ad una serie di ricorsi nei confronti dei Comuni suffragati dall’interpretazione secondo la quale, se l’autista non ha a disposizione delle monete e non può pagare con la bancomat, carta o altri mezzi affini, a causa del disservizio del Comune, è esente dal pagamento e conseguentemente la multa è nulla.

Alla luce di tale situazione le amministrazioni comunali hanno agito con un ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, la quale si è pronunciata sul punto. Dunque, la Cassazione, con ordinanza n. 277, ha ritenuto che si trattasse di un illecito amministrativo oltre che un inadempimento contrattuale e l’automobilista non si riteneva liberato dalla sua prestazione (il pagamento del parcheggio), se non dimostrava di aver fatto tutto il possibile per adempiervi.

parchimetro
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D’altronde questo è un principio generale delle obbligazioni: ai sensi dell’art. 1176 c.c. “nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia” e ancora, l’obbligazione non è dovuto qualora l’impossibilità sopravvenuta non sia imputabile al debitore ai sensi dell’art. 1256 c.c. Quindi il debitore, l’autista, è tenuto ad adottare tutti gli strumenti a sua disposizione per adempiere e nel caso di specie, il corretto adempimento secondo la diligenza media richiesta, potrebbe dover comportare la ricerca delle monete nei negozi e attività commerciali limitrofe al parchimetro. Ma indubbiamente l’autista dimostrerebbe così di aver “fatto tutto il possibile”.