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Stupefacenti: indici rivelatori della destinazione allo spaccio

Secondo la Cassazione
TU 309/90 e stupefacenti
TU 309/90 e stupefacenti

Si susseguono le sentenze della Suprema Corte in materia di stupefacenti, spesso con decisioni contrastanti gli Ermellini indicano gli “indici rivelatori” della destinazione allo spaccio.

Da ultimo con la sentenza n. 47015 del 10 novembre 2021 si indica che la prova della destinazione a uso non esclusivamente personale della droga va desunta da una serie di indici sintomatici:

quali la quantità dello stupefacente (Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013 - dep. 08/03/2013, De Rosa e altro, Rv. 255726), elemento che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili (Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, dep. 12/11/2014, P.G. in c. Salaman, Rv. 260991);

  • la qualità soggettiva di tossicodipendente;
  • le condizioni economiche del detentore,;
  • le modalità di custodia e di frazionamento della sostanza;
  • il ritrovamento di sostanze e di mezzi idonei al taglio e al confezionamento delle dosi;
  • il luogo e le modalità di custodia (Sez. 4, n. 36755 del 04/06/2004 - dep. 17/09/2004, Vidonis, Rv. 229686).

Questi sono gli indici rivelatori della destinazione allo spaccio.

Non è peraltro necessario che, nel singolo caso, sia accertata la sussistenza di tutti gli indici sintomatici della destinazione a terzi dello stupefacente, purché detta destinazione sia appurata oltre ogni ragionevole dubbio, sulla base di uno o più elementi indicativi della finalità di spaccio presenti nel caso concreto.

Conseguentemente, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018 - dep. 14/02/2018, Gjoka, Rv. 272463).

Nel caso esaminato, i giudici di merito, con doppia valutazione conforme, hanno fatto corretta applicazione dei principi appena indicati, ritenendo, in maniera non certo implausibile, raggiunta la prova della finalità di spaccio della droga sequestrata sulla base del dato ponderale, particolarmente pregnante, dello stupefacente detenuto, da cui erano ricavabili 610 dosi medie singole, e del frazionamento in cinque confezioni, della parte più consistente della droga, rinvenuta nell'autovettura.