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Patto di corresponsabilità, no vax e scuola

Legittima l’esclusione dei figli da asilo nido e scuola dell’infanzia se si viola il patto di corresponsabilità
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Patto di corresponsabilità: ordinanza TAR Emilia Romagna 28 settembre 2021

Proviamo a spiegare le motivazioni dell’Ordinanza del TAR per l’Emilia Romagna (sezione prima) emessa il 28 settembre 2021, che respingendo la domanda cautelare di una coppia di genitori No vax contro un provvedimento del Comune di Modena, ritiene di fatto legittime le dimissioni di due minori rispettivamente dalla scuola dell’infanzia e dall’asilo nido. I genitori avevano violato il “Patto di corresponsabilità
 

Patto di corresponsabilità: comune denominatore

La riapertura delle scuole e la gestione di tutte le attività scolastiche in sicurezza, richiede la collaborazione e la condivisione delle responsabilità fra tutti gli attori (Dirigenti, Docenti, Personale scolastico, Studenti e Famiglie). A scuola, come nell’intera collettività, è necessaria la convergenza di condotte virtuose volte alla riduzione del rischio di nuovi contagi da Covid 19.

Fondamentale è la collaborazione attiva di studenti e famiglie per contribuire al contrasto della pandemia e l’impegno che questi sono chiamati ad assumersi e’ cristallizzato nel patto di corresponsabilità (o Patto di responsabilità reciproca), che tra l’altro è parte integrante del Protocollo Salute e Sicurezza nelle Scuole Covid 19 del 28 agosto 2020.  Il rigoroso rispetto del patto di corresponsabilità appare necessario per garantire la didattica in presenza e favorire il pieno sviluppo dell’apprendimento e della socialità.
 

Quando viene sottoscritto il patto di corresponsabilità?

Il patto di corresponsabilità richiede la sottoscrizione da parte dei genitori e rappresentante legale della scuola contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, quindi prima dell’avvio delle lezioni.
 

Perché nella fattispecie si è ritenuto violato il patto di corresponsabilità?

Secondo i verbali della polizia municipale depositati in giudizio, i ricorrenti avrebbero reiterato la violazione delle misure di contenimento del contagio, ossia l’utilizzo delle mascherine e distanziamento sociale anche all’aperto, prescritte dal DPCM del 2 marzo 2021,vigente all’epoca dei fatti. Risulterebbe così violato il patto di corresponsabilità che, a legger bene, impegna chi lo sottoscrive a condotte di massima cautela circa il rischio di contagio, anche al di fuori dei tempi e dei luoghi in cui il proprio figlio svolge le attività didattiche.

Il provvedimento dell’Amministrazione Comunale richiama la normativa nazionale finalizzata al contrasto della pandemia ed in particolare il suddetto DPCM (attuativo del D.L. 16 maggio 2020 n.33Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid19” convertito in legge n.74/2020)
 

Patto di corresponsabilità: il rigetto della domanda

Il TAR per l’Emilia Romagna si è pronunciato per il rigetto della domanda per mancanza di quel “fumus boni iuri” (cioè uno dei due presupposti necessari per ottenere, nell'ambito del processo civile, un provvedimento cautelare) determinata da quella che è parsa essere la consapevolezza dei ricorrenti di violare patto di corresponsabilità, che al di là di un eventuale problema qualificatorio, è certamente espressivo dei principi costituzionali, a partire dall’art.2 Cost. che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, richiedendo l’adempimento di inderogabili doveri di solidarietà, e dall’art.32 che riconosce la tutela della salute da parte della Repubblica come diritto fondamentale dell’uomo e interesse della collettività. Il patto di corresponsabilità si armonizza anche con l’art. 2087 c.c, che esprime invece la posizione di garanzia del datore di lavoro e dell’art. 7 d.lgs 65/17.

Sempre secondo il TAR, non sussiste nemmeno il secondo requisito, del periculum in mora(cioè il rischio che possa essere arrecato un pregiudizio ad un diritto soggettivo nell’attesa di un giudizio) perché in un’ottica di bilanciamento di interessi, prevale quello sovrapersonale della collettività, senza contare che nel caso di specie il Comune si è reso disponibile ad assicurare comunque la fruizione dei servizi in questione
 

Patto di corresponsabilità: l’orientamento generale

L’ orientamento degli addetti ai lavori, in generale appare coerente con la ratio che sottende al Patto di corresponsabilità; alcuni recenti riscontri sono rintracciabili nelle seguenti determinazioni:

  • TAR Lazio dichiara legittima la sospensione automatica e dalla retribuzione dei docenti privi di Green pass, avallando altresì la circostanza che il costo del tampone venga a gravare sul docente che intenda beneficiare di tale alternativa al vaccino.
  • TAR Friuli-Venezia Giulia   ha respinto il ricorso di un infermiere, in servizio in un'Azienda sanitaria della regione, e di un odontoiatra contro il provvedimento di sospensione dal servizio per l’inosservanza dell’obbligo vaccinale

Restiamo in attesa di leggere le future determinazioni del Consiglio di Stato in relazione ai singoli casi di specie.