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Punibilità - Cassazione Penale: esclusa l’applicazione della particolare tenuità del fatto nei procedimenti innanzi al Giudice di Pace

Punibilità - Cassazione Penale: esclusa l’applicazione della particolare tenuità del fatto nei procedimenti innanzi al Giudice di Pace
Punibilità - Cassazione Penale: esclusa l’applicazione della particolare tenuità del fatto nei procedimenti innanzi al Giudice di Pace

La Corte di Cassazione ha stabilito che la causa di esclusione della punibilità di cui all’articolo 131 bis del Codice Penale non è applicabile ai procedimenti davanti al Giudice di Pace, stante la necessità di applicare le diverse norme previste per questi procedimenti, da considerarsi come speciali, e quindi prevalenti, rispetto alle norme codicistiche.

Svolgimento del processo

La Suprema Corte si è pronunciata a seguito dell’impugnazione da parte del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma di una sentenza con la quale il Giudice di Pace dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato ai sensi dell’articolo 131 bis del Codice Penale, per la particolare tenuità del fatto oggetto di accertamento.

Il Procuratore Generale lamentava l’assenza nel provvedimento impugnato dell’imputazione, in violazione dell’articolo 546 del Codice di rito, e di un’effettiva motivazione in ordine alla tenuità del fatto.

La decisione della Cassazione

Il Giudice di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato.

A giudizio della Corte, l’articolo 131 bis del Codice Penale, introdotto dal Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28, non sarebbe applicabile ai procedimenti davanti al Giudice di Pace, disciplinati dal Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (“Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468”), norma speciale e, dunque, prevalente su quelle codicistiche.

In particolare, la disposizione di cui all’articolo 131 bis del Codice Penale non sarebbe del tutto sovrapponibile a quella enunciata dall’articolo 34 del Decreto Legislativo n. 274/2000, in base al quale “Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all’interesse tutelato, l’esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l’esercizio dell’azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l’ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato […] Se è stata esercitata l’azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l’imputato e la persona offesa non si oppongono”.

A norma dell’articolo 131 bis, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma (con parametri valutativi ulteriori rispetto a quelli indicati dall’articolo 34, in specie il grado di colpevolezza), l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale (anziché occasionale come indicato dall’articolo 34).

Le disposizioni esaminate, quindi, risultano diverse, coesistenti nel medesimo ordinamento e destinate a trovare applicazione in procedimenti con caratteristiche dissimili (l’articolo 34 può essere applicato esclusivamente nei procedimenti davanti al Giudice di Pace, in quanto contenuto nel Decreto Legislativo n. 274/2000 che ne prevede la disciplina, mentre l’articolo 131 bis è applicabile al solo procedimento penale ordinario).

Nel caso in esame, il Giudice di Pace avrebbe dovuto valutare la tenuità del fatto ai sensi dell’articolo 34 e non dell’articolo 131 bis. La Suprema Corte ha, di conseguenza, annullato la pronuncia, rinviando gli atti al Giudice di Pace per un nuovo giudizio di merito.

(Corte di Cassazione - Sezione Quinta Penale, Sentenza 31 marzo 2016, n. 13093)

La Corte di Cassazione ha stabilito che la causa di esclusione della punibilità di cui all’articolo 131 bis del Codice Penale non è applicabile ai procedimenti davanti al Giudice di Pace, stante la necessità di applicare le diverse norme previste per questi procedimenti, da considerarsi come speciali, e quindi prevalenti, rispetto alle norme codicistiche.

Svolgimento del processo

La Suprema Corte si è pronunciata a seguito dell’impugnazione da parte del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma di una sentenza con la quale il Giudice di Pace dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato ai sensi dell’articolo 131 bis del Codice Penale, per la particolare tenuità del fatto oggetto di accertamento.

Il Procuratore Generale lamentava l’assenza nel provvedimento impugnato dell’imputazione, in violazione dell’articolo 546 del Codice di rito, e di un’effettiva motivazione in ordine alla tenuità del fatto.

La decisione della Cassazione

Il Giudice di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato.

A giudizio della Corte, l’articolo 131 bis del Codice Penale, introdotto dal Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28, non sarebbe applicabile ai procedimenti davanti al Giudice di Pace, disciplinati dal Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (“Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468”), norma speciale e, dunque, prevalente su quelle codicistiche.

In particolare, la disposizione di cui all’articolo 131 bis del Codice Penale non sarebbe del tutto sovrapponibile a quella enunciata dall’articolo 34 del Decreto Legislativo n. 274/2000, in base al quale “Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all’interesse tutelato, l’esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l’esercizio dell’azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l’ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato […] Se è stata esercitata l’azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l’imputato e la persona offesa non si oppongono”.

A norma dell’articolo 131 bis, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma (con parametri valutativi ulteriori rispetto a quelli indicati dall’articolo 34, in specie il grado di colpevolezza), l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale (anziché occasionale come indicato dall’articolo 34).

Le disposizioni esaminate, quindi, risultano diverse, coesistenti nel medesimo ordinamento e destinate a trovare applicazione in procedimenti con caratteristiche dissimili (l’articolo 34 può essere applicato esclusivamente nei procedimenti davanti al Giudice di Pace, in quanto contenuto nel Decreto Legislativo n. 274/2000 che ne prevede la disciplina, mentre l’articolo 131 bis è applicabile al solo procedimento penale ordinario).

Nel caso in esame, il Giudice di Pace avrebbe dovuto valutare la tenuità del fatto ai sensi dell’articolo 34 e non dell’articolo 131 bis. La Suprema Corte ha, di conseguenza, annullato la pronuncia, rinviando gli atti al Giudice di Pace per un nuovo giudizio di merito.

(Corte di Cassazione - Sezione Quinta Penale, Sentenza 31 marzo 2016, n. 13093)