x

x

Reati fallimentari e crisi post emergenza sanitaria

Reati fallimentari
Reati fallimentari

Abstract

Il presente contributo mira a porre l’accento sulla necessità di una valutazione rafforzata del rischio da parte delle imprese, alla luce delle misure licenziate dal Governo per fronteggiare la crisi economica provocata dal Covid-19. La pandemia ha, infatti, prodotto effetti disastrosi sull’economia mondiale e, in generale, sull’attività imprenditoriale, portando il panorama aziendale nazionale a ricercare nuovi strumenti per ripartire. Ciò ha imposto al Governo italiano un celere intervento che si è materializzato tramite l’adozione dei DL 17 e 23 del 2020 recanti una serie di misure assistenziali per le imprese, quale ad esempio l’introduzione di forme di accesso al credito garantito dallo Stato. Tuttavia, nessuna disposizione ha derogato la normativa penale fallimentare producendo, per le numerose realtà che usufruiranno della garantita immissione di liquidità, dei potenziali cortocircuiti con evidenti rischi di rilevanza penale. Nessun DPCM ha introdotto scriminanti ovvero esimenti volte ad attenuare le ipotesi di reato contenute nella Legge Fallimentare. L’intervento, che qui appresso si riporta, mira dunque a far ordine per comprendere la delicatezza del momento che impone, obiettivamente, massima attenzione da parte del Tecnico officiato dall’Azienda ad assisterla.

 

Indice:

Premessa

1. I possibili cortocircuiti fra l’accesso al credito garantito e l’ordine di preferenze nei pagamenti

2. La relazione ex articolo 33 legge fallimentare e la valutazione della responsabilità: le indagini da parte della Procura

3. Il ruolo del collegio sindacale: doveri e profili di responsabilità

4. Conclusione

 

Premessa

La diffusione del Covid-19 ha inciso, ed ancora incide, pesantemente sulla vita, economica e non, del nostro Paese. Alla complessità del momento, conseguente alla crisi epidemiologica, si è, peraltro, aggiunta la circostanza che per farvi fronte il Governo abbia introdotto nuove e diverse disposizioni in tutti i settori, da quello giudiziario a quello del mondo del lavoro.

Gli interrogativi maggiori si riscontrano, in particolare, per tutto ciò che concerne la gestione del rischio sanitario da parte degli imprenditori, in termini di contenimento del virus negli ambienti di lavoro ed individuazione degli strumenti che i datori devono operativamente predisporre per risultare compliant ai nuovi modelli di condotta e protocolli adottati nell’alveo della c.d. normativa di emergenza. Basti in tal senso pensare al “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 24 aprile 2020 dal Governo in accordo con le parti sociali, che fissa delle linee guida in relazione alle attività professionali e produttive (in termini di accesso in azienda, pulizia e sanificazione, organizzazione aziendale etc).

Nessun DPCM o normativa emergenziale ha, infatti, derogato il dettato dell’articolo 2086 codice civile e, di conseguenza, grava ancor di più oggi sugli imprenditori il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato a fronteggiare le crisi d’impresa. Crisi, ca va sans dire, subìta passivamente per colpe esterne all’Ente. Dunque, in questo momento di particolare difficoltà, gli imprenditori sono chiamati a procedere ad un check-up aziendale completo e ad una attenta pianificazione economico finanziaria orientata ad arginare i rischi sanitari, produttivi e contrattuali.

In questo contesto si inseriscono la finanza garantita di cui al ‘Decreto Cura Italia’ (dl. 17/2020) ed al ‘Decreto Liquidità’ (dl. 23/2020).

Continua a leggere l’articolo, accedi o abbonati a Filodiritto.

Abbonati per avere accesso illimitato a tutti i contenuti Premium.

Sei già abbonato? Effettua il Login.