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Responsabilità penale del medico? Rilevanza della cartella clinica

La cartella clinica può essere considerata “atto pubblico avente fede privilegiata”, poiché redatta da pubblico ufficiale avente la capacità di esternare la volontà della Pubblica Amministrazione attraverso un’attività certificativa.

Sul punto, la stessa giurisprudenza di legittimità ha dichiarato che la cartella clinica, sia su supporto informatico e sia su supporto cartaceo, è considerata un atto pubblico (Cassazione Penale, Sezioni Unite, Sentenza 11 luglio 1992, n. 7958).

È bene precisare che il predetto documento fa piena prova fino a querela di falso del decorso clinico della malattia del paziente e dei vari fatti clinici che lo interessano; ciò, richiede un’annotazione contestuale al loro verificarsi.

Al riguardo, i reati più significativi e che trovano la propria fonte nella redazione della cartella clinica, sono i reati di “falso ideologico” e “falso materiale”, previsti e disciplinati nel nostro Codice Penale agli articoli 479 e 476.

La configurabilità del primo reato sussiste nel caso in cui colui che è chiamato a redigere il predetto documento, attesta fatti non conformi al vero e quindi l’Ordinamento giuridico mira a tutelare la cosiddetta genuinità e veridicità della cartella clinica stessa.

Al contrario, qualora ricorra la figura delittuosa del falso materiale avremo una modifica, un’aggiunta oppure una cancellazione successiva alla formazione del documento anche se protesa al ripristino della verità dei fatti in essa contenuti.

Ai fini della sussistenza dei predetti reati, è indispensabile che colui che compie un’attività illecita di alterazione o contraffazione della cartella clinica sia un pubblico ufficiale. Tali considerazioni, giustificano l’esistenza di una stretta correlazione tra la condotta delittuosa e colui che è chiamato ad esercitare pubbliche funzioni.

Nell’ambito del settore medico-sanitario, può assumere la qualifica di pubblico ufficiale per esempio il dirigente di un’unità operativa, il medico di presidio, ecc. e quindi tutti coloro che per la natura delle funzioni esercitate hanno la capacità, come sopra specificato, di esteriorizzare la volontà della Pubblica Amministrazione e, di conseguenza, di porre in essere delle condotte delittuose idonee a pregiudicare il corretto funzionamento della stessa Pubblica Amministrazione.

La ricorrenza di una responsabilità penale medica è subordinata all’esistenza della cosiddetta coscienza e volontà nel compimento dell’azione delittuosa tipizzata dalla norma e concretizzantesi nel falso ideologico o materiale. È chiaro che tutti i reati di falso, saranno punibili a titolo di dolo.

Dopo avere analizzato sinteticamente i reati di falso, passiamo ora ad esaminare le ipotesi in cui l’operatore sanitario ometta di rispettare l’obbligo di corretta tenuta della cartella clinica e da ciò ne derivi una lesione alla salute del paziente. Si pensi ai reati di lesioni colpose o di omicidio colposo.

Sul punto, varie sono state le pronunce della Corte di Cassazione, la quale in più occasioni, non ha mancato di riconoscere in capo all’esercente la professione sanitaria un tipo di responsabilità caratterizzata dalla ricorrenza della colpa, laddove si riscontri un’omissione e comunque la mancata segnalazione, nella cartella clinica, di manifestazioni cliniche rilevanti, di trattamenti medicamentosi e di atti operatori (Cassazione n. 8875/98; Cassazione n. 12103/2000; Cassazione n. 10414/2000).

Le predette argomentazioni, ci consentono di ritenere negligente ed imperita, la condotta del medico nel momento in cui non rediga la cartella clinica in modo completo e perfetto e quindi senza omissioni.

In particolare, è bene precisare che come affermato in precedenza, la cartella clinica assolve alla funzione di diario del decorso della malattia e di altri fatti clinici rilevanti e, quindi, in essa dovranno essere annotati tutti gli eventi connessi allo stato di salute del paziente contestualmente al loro verificarsi.

Di conseguenza, se dalla non corretta tenuta della cartella clinica ne derivi un pregiudizio per la salute del paziente, il medico che ha redatto il documento di cui si discute, potrà ritenersi responsabile dei reati di lesioni colpose o di omicidio colposo.

In conclusione, ogni singola annotazione contenuta in cartella, assume carattere di definitività, non essendo più possibile in tempi successivi procedere alla sua modifica e/o cancellazione, uscendo conseguenzialmente dalla sfera di disponibilità del suo autore.

Tuttavia, è bene precisare che i meri errori materiali possono essere corretti purché non si alteri la parte contenutistica del documento. In tale caso, non si pregiudicherà la pubblica fede, bene tutelato dalla normativa in commento e quindi non ricorrerà alcuna condotta idonea a trarre altri in errore.

Allo stesso tempo, la lacunosità, le irregolarità e, in ogni caso, la incompletezza della cartella clinica, qualora siano fonte di danno per la salute del paziente, determineranno il sorgere di una responsabilità sia civile che penale per il medico sul quale incombeva l’obbligo di corretta tenuta della cartella clinica stessa.

La cartella clinica può essere considerata “atto pubblico avente fede privilegiata”, poiché redatta da pubblico ufficiale avente la capacità di esternare la volontà della Pubblica Amministrazione attraverso un’attività certificativa.

Sul punto, la stessa giurisprudenza di legittimità ha dichiarato che la cartella clinica, sia su supporto informatico e sia su supporto cartaceo, è considerata un atto pubblico (Cassazione Penale, Sezioni Unite, Sentenza 11 luglio 1992, n. 7958).

È bene precisare che il predetto documento fa piena prova fino a querela di falso del decorso clinico della malattia del paziente e dei vari fatti clinici che lo interessano; ciò, richiede un’annotazione contestuale al loro verificarsi.

Al riguardo, i reati più significativi e che trovano la propria fonte nella redazione della cartella clinica, sono i reati di “falso ideologico” e “falso materiale”, previsti e disciplinati nel nostro Codice Penale agli articoli 479 e 476.

La configurabilità del primo reato sussiste nel caso in cui colui che è chiamato a redigere il predetto documento, attesta fatti non conformi al vero e quindi l’Ordinamento giuridico mira a tutelare la cosiddetta genuinità e veridicità della cartella clinica stessa.

Al contrario, qualora ricorra la figura delittuosa del falso materiale avremo una modifica, un’aggiunta oppure una cancellazione successiva alla formazione del documento anche se protesa al ripristino della verità dei fatti in essa contenuti.

Ai fini della sussistenza dei predetti reati, è indispensabile che colui che compie un’attività illecita di alterazione o contraffazione della cartella clinica sia un pubblico ufficiale. Tali considerazioni, giustificano l’esistenza di una stretta correlazione tra la condotta delittuosa e colui che è chiamato ad esercitare pubbliche funzioni.

Nell’ambito del settore medico-sanitario, può assumere la qualifica di pubblico ufficiale per esempio il dirigente di un’unità operativa, il medico di presidio, ecc. e quindi tutti coloro che per la natura delle funzioni esercitate hanno la capacità, come sopra specificato, di esteriorizzare la volontà della Pubblica Amministrazione e, di conseguenza, di porre in essere delle condotte delittuose idonee a pregiudicare il corretto funzionamento della stessa Pubblica Amministrazione.

La ricorrenza di una responsabilità penale medica è subordinata all’esistenza della cosiddetta coscienza e volontà nel compimento dell’azione delittuosa tipizzata dalla norma e concretizzantesi nel falso ideologico o materiale. È chiaro che tutti i reati di falso, saranno punibili a titolo di dolo.

Dopo avere analizzato sinteticamente i reati di falso, passiamo ora ad esaminare le ipotesi in cui l’operatore sanitario ometta di rispettare l’obbligo di corretta tenuta della cartella clinica e da ciò ne derivi una lesione alla salute del paziente. Si pensi ai reati di lesioni colpose o di omicidio colposo.

Sul punto, varie sono state le pronunce della Corte di Cassazione, la quale in più occasioni, non ha mancato di riconoscere in capo all’esercente la professione sanitaria un tipo di responsabilità caratterizzata dalla ricorrenza della colpa, laddove si riscontri un’omissione e comunque la mancata segnalazione, nella cartella clinica, di manifestazioni cliniche rilevanti, di trattamenti medicamentosi e di atti operatori (Cassazione n. 8875/98; Cassazione n. 12103/2000; Cassazione n. 10414/2000).

Le predette argomentazioni, ci consentono di ritenere negligente ed imperita, la condotta del medico nel momento in cui non rediga la cartella clinica in modo completo e perfetto e quindi senza omissioni.

In particolare, è bene precisare che come affermato in precedenza, la cartella clinica assolve alla funzione di diario del decorso della malattia e di altri fatti clinici rilevanti e, quindi, in essa dovranno essere annotati tutti gli eventi connessi allo stato di salute del paziente contestualmente al loro verificarsi.

Di conseguenza, se dalla non corretta tenuta della cartella clinica ne derivi un pregiudizio per la salute del paziente, il medico che ha redatto il documento di cui si discute, potrà ritenersi responsabile dei reati di lesioni colpose o di omicidio colposo.

In conclusione, ogni singola annotazione contenuta in cartella, assume carattere di definitività, non essendo più possibile in tempi successivi procedere alla sua modifica e/o cancellazione, uscendo conseguenzialmente dalla sfera di disponibilità del suo autore.

Tuttavia, è bene precisare che i meri errori materiali possono essere corretti purché non si alteri la parte contenutistica del documento. In tale caso, non si pregiudicherà la pubblica fede, bene tutelato dalla normativa in commento e quindi non ricorrerà alcuna condotta idonea a trarre altri in errore.

Allo stesso tempo, la lacunosità, le irregolarità e, in ogni caso, la incompletezza della cartella clinica, qualora siano fonte di danno per la salute del paziente, determineranno il sorgere di una responsabilità sia civile che penale per il medico sul quale incombeva l’obbligo di corretta tenuta della cartella clinica stessa.