Rilevabile d’ufficio il mancato rispetto dell’art. 603 comma 3 bis c.p.p. anche se non dedotto dalle parti.

Rilevabile d’ufficio il mancato rispetto dell’art. 603 comma 3 bis c.p.p. anche se non dedotto dalle parti.
“Le regole ordinarie in tema di impugnazione cedono il passo a un parametro sul quale si basa lo stesso esercizio della giurisdizione penale” cassazione sez. II 3154/2022.
Nel caso di diversa valutazione della prova dichiarativa in sede di appello e conseguente ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado la cassazione può rilevare d’ufficio la questione della mancata rinnovazione dell’istruttoria anche se non è stata prospettata dai ricorrenti?
La cassazione sez. II con la sentenza n. 3154/2022 presidente Luciano Imperiali ha stabilito: Dunque, il tema è quello della rilevabilità d'ufficio del mancato rispetto del disposto di cui all'art. 603 co. 3-bis cod. proc. pen., già in vigore al momento della consumazione dei fatti per i quali vi è giudizio. Sul punto esistono orientamenti diversi in questa sede di legittimità: la posizione negativa si basa sulla considerazione che, trattandosi di violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. c) cod. proc. pen., essa va fatta valere in coerenza col disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., e quindi con l'illustrazione delle ragioni di fatto e di diritto a suo sostegno.
In tale direzione si pongono le sentenze N. 51396 del 2013 Rv. 257831 - 01, N. 18432 del 2014 Rv. 261920 - 01, N. 26860 del 2015 Rv. 263961 - 01.
Nella direzione opposta si collocano le sentenze N. 47280 del 2019 Rv. 277363 - 02 (questa in relazione alla violazione di altre disposizioni della Convenzione EDU), N. 24384 del 2015 Rv. 263896 - 01, N. 11648 del 2015 Rv. 262978 - 01, N. 19322 del 2015 Rv. 263513 - 01, e la più recente N. 14062 del 16/03/2021 Rv. 281661 - 01.
La ratio a base del secondo orientamento, che questo Collegio ritiene di condividere, sta nell'avere la disposizione di cui all'art. 603 co. 3-bis cod. proc. pen. cristallizzato un principio fondante il sistema processuale penale, e cioè quello, esposto nelle menzionate pronunce delle Sez. U., del mancato superamento del dubbio ragionevole allorché, a fronte di una differente valutazione della prova dichiarativa che conduca un esito peggiorativo nei confronti dell'imputato rispetto al primo grado del giudizio, il Giudice di appello ometta di provvedere, in coerenza coi canoni di oralità e di immediatezza, alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale innanzi a sé.
La conseguenza è che le regole ordinarie in tema di impugnazione cedono il passo, quanto alla rilevabilità in cassazione, a un parametro sul quale si basa lo stesso esercizio della giurisdizione penale.
Ne è conferma la circostanza che già prima della modifica normativa plurime decisione delle Sez. U. avevano elaborato l'esegesi che poi sarebbe stata sintetizzata dal richiamato art. 603 co. 3-bis cod. proc. pen., desumendola in via diretta dall'art. 6 della Convenzione EDU. Né va trascurato che la Corte costituzionale (cf., fra le altre, le sentenze n. 43 e n. 49/2018) ha sottolineato l'obbligo per il Giudice di interpretare le norme dell'ordinamento nazionale, inclusa quella di cui all'art. 609 co. 2 cod. proc. pen., relativa alla rilevabilità d'ufficio nel giudizio di legittimità, in conformità alle norme della Convenzione, ancor più quando esse corrispondono, come è nella specie, al parametro costituzionale del giusto processo.