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Sanzione da illecito stradale: impugnativa giurisdizionale

auto elettrica
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Tipologia del giudizio introdotto

Il ricorso giurisdizionale oppositivo alle sanzioni amministrative irrogate per violazioni al Codice della Strada introduce un giudizio di tipo amministrativo, funzionalmente devoluto alla cognizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Esso non rinviene un necessario antecedente prodromico nell’impugnativa prefettizia ex artt. 203 e 204 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Cass. Civ., SS. UU., 16181/2001).

Giurisprudenza

Cassazione Civile, sez. un, 21 dicembre 2001, n. 16181

In materia di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al c. strad., il ricorso al prefetto avverso il verbale di accertamento dell’infrazione al c. strad., ai sensi dell’art. 203 cod. strada (approvato con d.lg. 30 aprile 1992 n. 285), non costituisce - stante l’incompatibilità col sistema costituzionale (art. 24, 103 e 113 cost.) di un principio di riserva di amministrazione - presupposto processuale per poter adire il giudice ordinario e quindi il previo ricorso di tale ricorso amministrativo è meramente facoltativo, potendo l’interessato, indipendentemente da esso, rivolgersi al giudice per contestare la soggezione alla sanzione amministrativa pecuniaria.

Tale procedimento è di tipo impugnatorio e tende specificamente all’accertamento negativo della pretesa sanzionatoria della Pubblica Amministrazione, svolgendosi comunque in ossequio alle ordinarie regole del procedimento civile, salve l’inversione dell’onere probatorio discendente dalla qualificazione dell’opponente o ricorrente come convenuto in senso sostanziale e dell’opposto o resistente come attore in senso sostanziale nonché il termine di costituzione di quest’ultimo (non dilatato sino alla data dell’udienza di prima comparizione ma fermo ai dieci giorni precedenti).

Dunque, l’Autorità Giudiziaria adita deve limitarsi ad esaminare i profili di illegittimità dedotti nel ricorso, al fine di rispettare il principio della necessità della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (predicato dall’art. 112 c.p.c.).

Il ricorso è inammissibile ove sia stata già pagata, seppure in misura ridotta, la sanzione pecuniaria da opporre, in quanto il pagamento implica l’accettazione della sanzione indi il riconoscimento di responsabilità del soggetto individuato ex lege come trasgressore e conseguentemente la rinuncia ad esercitare il diritto alla tutela amministrativa e/o giurisdizionale (Cass. Civ., sez. II, 16181/2009).

Parimenti, ex articolo 204 bis comma quarto del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285, il ricorso è inammissibile laddove sia stato proposto ricorso prefettizio avverso la stessa sanzione opponenda.

Giurisprudenza

Cassazione Civile, sez. II, 08 giugno 2009, n. 16181

Ai sensi dell’art. 203, comma 1 e 204 bis, comma 1, C.d.S. una volta effettuato il pagamento in misura ridotta ex art. 202, c. strad., comma 1, entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, rimane preclusa la possibilità d’impugnare l’accertamento dell’infrazione. Il pagamento in misura ridotta, infatti, implica l’accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento della propria responsabilità e, conseguentemente, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale. Ne consegue la legittimità dell’incasso della somma da parte dell’amministrazione titolare della pretesa sanzionatoria, la cui fondatezza non può più essere rimessa in discussione attraverso un tardivo sindacato sul pregresso accertamento dell’illecito.

Tuttavia, l’avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria non comporta l’inammissibilità dell’opposizione spiegata avverso la sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente di guida, atteso che il pagamento stesso non ha rilevanza sulla sanzione accessoria medesima (Cass. Civ., SS. UU., 20544/2008).

Giurisprudenza

Cassazione Civile, SS. UU., 29 luglio 2008, n. 20544

Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria non influenza l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie (come, ad esempio, la decurtazione dei punti patente), per le quali non vi è preclusione all’opposizione al prefetto o al g.o., in conseguenza del versamento della somma dovuta; tale pagamento in misura ridotta, infatti, comporta solo un’incompatibilità (oltre che un’implicita rinunzia) a far valere qualunque contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria amministrativa irrogata sia alla violazione stradale contestata, ma, proprio perché il pagamento non influenza le sanzioni accessorie, non è impeditivo delle opposizioni (di cui agli art. 203 e 204 bis C.d.S.) che abbiano ad oggetto esclusivamente tali sanzioni accessorie, senza porre in discussione né la sanzione pecuniaria né la violazione contestata.

 

[Estratto da "Illecito stradale: contenzioso da sanzione amministrativa, commento e formule" - Filodiritto Editore - 2011 - www.filodirittoeditore.com]