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Superbonus 110: sì al Sismabonus ma solo fino a giugno

La risposta del MEF sulla detrazione del 110% per case antisismiche
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Si potrà accedere al Sismabonus entro e non oltre il 30 giugno 2022.

Questa la risposta del MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) ad alcune recenti interrogazioni parlamentari (Q.T. n. 5-07474, 5-07464, 5-07466 e 5-07467), riguardanti il Superbonus e la cessione del credito.

È stato chiesto infatti in commissione Camera se anche coloro che acquistino case antisismiche possano usufruire della detrazione del 110% attraverso il Superbonus.

Una questione complessa, che ha portato anche la Cassa Depositi e Prestiti a sospendere l’acquisto dei crediti da bonus dopo le novità del decreto Sostegni-ter (art. 28) “in attesa di eventuali modifiche legislative, approfondimenti e adeguamenti operativi” (come riporta ItaliaOggi).

Ma vediamo in dettaglio i passaggi.

 

Sismabonus: entro quando si può accedere?

Le interrogazioni parlamentari riguardavano innanzitutto le unifamiliari, con l’obiettivo di prolungare al 31 dicembre 2022 la fruizione del Superbonus 110 – a patto che siano stati realizzati lavori pari al 30% dell’intervento complessivo entro la fine di giugno.

Ma la detrazione sulle unifamiliari ha un regime applicativo diverso e specifico rispetto alle regole generali del 110% (prolungato, per altre categorie e attraverso la Legge di Bilancio 2022, al 31 dicembre 2025).

Quale allora il destino, non solo per le unifamiliari, ma anche per il Sismabonus applicabile alle case antisismiche?

Questa la risposta del MEF.

Il Decreto-legge 63/2013 (comma 1-septies) stabilisce una detrazione del 75% o 85% sul prezzo di acquisto di una casa antisismica che rientri nei seguenti parametri:

- massimale di spesa fissato a 96.000 euro;

- unità immobiliare collocata in una particolare zona sismica (1, 2 e 3);

- intervento di demolizione e ricostruzione eseguito su un intero edificio da una impresa di costruzione e/o ristrutturazione venditrice, con passaggio a classe di rischio inferiore o di due classi inferiori.

L’incremento al 110% – ossia applicando il Superbonus – è del 2020 con il Decreto Rilancio (art. 119, comma 4), riferendosi ai soli acquisti portati a termine tra l’1/07/2020 e il 30/06/2022.

La conferma è arrivata anche dall’Agenzia delle Entrate (risposta 57/2022): “l’aliquota più elevata si applica alle spese sostenute nel lasso temporale di vigenza del Superbonus dai soggetti elencati nel comma 9 del medesimo articolo 119 e che riguardano gli interventi realizzati su immobili ammessi a tale agevolazione”.

Nessuna applicazione quindi delle proroghe del Superbonus previste dalla Legge di Bilancio: la persona fisica che acquista una casa antisismica (con le caratteristiche elencate poco sopra) potrà ususfruire della detrazione del 110% solo se avrà stipulato l’atto entro il 30 giugno 2022.

 

Cessione del credito 2022: fino a quando la sospensione?

In ultimo, poi, i dubbi sulla cessione del credito.

Il Sostegni-ter ha modificato infatti il comma 1 dell’art. 121 del Decreto-legge 34/2020 (“i soggetti che sostengono le spese per gli interventi edilizi negli anni dal 2020 al 2024, come individuati dal comma 2 del citato art. 121, possono optare per la cessione e sconto in fattura ma con limitazione ad una sola cessione”), introducendo così il divieto alle cessioni multiple.

Da qui, la decisione della Cassa Depositivi e Prestiti a sospendere il giudizio (e la pratica) in merito fino a nuove disposizioni a livello legislativo.