TAR Napoli: illegittima la valutazione insufficiente attribuita all’aspirante avvocato col solo voto numerico
E’ questo il principio con cui il TAR Campania (NAPOLI, SEZ. VIII - sentenza 20 febbraio 2008 n. 867) ha accolto il ricorso proposto da un candidato non ammesso alla prova orale per l’esame d’avvocato.
In particolare, per il TAR adito illegittima la valutazione insufficiente attribuita ad una prova scritta da una commissione di esami per l’abilitazione alla professione di avvocato nel caso in cui il lievissimo scarto dal raggiungimento della soglia di sufficienza (un punto), unitamente alle perentorie ed argomentate osservazioni rese nel parere pro-veritate da un qualificato esperto della materia in ordine alla sufficienza della prova scritta (nella specie si trattava della prova relativa alla redazione di un atto giudiziario), rendano evidente l’illogicità metodologica e l’insufficienza motivazionale della valutazione operata dalla commissione: essa, infatti, pur in relazione ad una situazione-limite di estrema opinabilità in ordine al raggiungimento della soglia di sufficienza, si è tradotta in una serie di passaggi astratti disancorati da qualsiasi riferimento alle ragioni che concretamente dovrebbero giustificare sia l’aggettivazione utilizzata che il punteggio che tale aggettivazione ha determinato.
Nella motivazione della sentenza in rassegna si dà lealmente atto dell’orientamento del giudice amministrativo di secondo grado (v. Cons. Stato, Sez. IV, 30 maggio 2007, n. 2781) secondo cui non è consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni adottate da una commissione di concorso il parere reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale e il livello di conoscenze e di esperienze acquisite nella materia de qua, anche nel caso in cui la ritenuta erroneità della valutazione del merito sia sostenuta da pareri pro veritate (di professori universitari od altri professionisti legali), in quanto non idonea ex se a dare prova di quella evidenza richiesta per l’accesso diretto al fatto, salva espressa dimostrazione dei gravi elementi di illegittimità.
Tuttavia tale principio, secondo il T.A.R. Campania, non poteva essere osservato nella fattispecie affrontata, sia in relazione al lievissimo scarto dal raggiungimento della soglia di sufficienza (un punto), sia per le perentorie ed argomentate osservazioni rese nel parere pro veritate da un qualificato esperto della materia.
(Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Napoli - Ottava Sezione, Sentenza 20 febbraio 2008, n.867).
[Avv. Alfredo Matranga]
E’ questo il principio con cui il TAR Campania (NAPOLI, SEZ. VIII - sentenza 20 febbraio 2008 n. 867) ha accolto il ricorso proposto da un candidato non ammesso alla prova orale per l’esame d’avvocato.
In particolare, per il TAR adito illegittima la valutazione insufficiente attribuita ad una prova scritta da una commissione di esami per l’abilitazione alla professione di avvocato nel caso in cui il lievissimo scarto dal raggiungimento della soglia di sufficienza (un punto), unitamente alle perentorie ed argomentate osservazioni rese nel parere pro-veritate da un qualificato esperto della materia in ordine alla sufficienza della prova scritta (nella specie si trattava della prova relativa alla redazione di un atto giudiziario), rendano evidente l’illogicità metodologica e l’insufficienza motivazionale della valutazione operata dalla commissione: essa, infatti, pur in relazione ad una situazione-limite di estrema opinabilità in ordine al raggiungimento della soglia di sufficienza, si è tradotta in una serie di passaggi astratti disancorati da qualsiasi riferimento alle ragioni che concretamente dovrebbero giustificare sia l’aggettivazione utilizzata che il punteggio che tale aggettivazione ha determinato.
Nella motivazione della sentenza in rassegna si dà lealmente atto dell’orientamento del giudice amministrativo di secondo grado (v. Cons. Stato, Sez. IV, 30 maggio 2007, n. 2781) secondo cui non è consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni adottate da una commissione di concorso il parere reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale e il livello di conoscenze e di esperienze acquisite nella materia de qua, anche nel caso in cui la ritenuta erroneità della valutazione del merito sia sostenuta da pareri pro veritate (di professori universitari od altri professionisti legali), in quanto non idonea ex se a dare prova di quella evidenza richiesta per l’accesso diretto al fatto, salva espressa dimostrazione dei gravi elementi di illegittimità.
Tuttavia tale principio, secondo il T.A.R. Campania, non poteva essere osservato nella fattispecie affrontata, sia in relazione al lievissimo scarto dal raggiungimento della soglia di sufficienza (un punto), sia per le perentorie ed argomentate osservazioni rese nel parere pro veritate da un qualificato esperto della materia.
(Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Napoli - Ottava Sezione, Sentenza 20 febbraio 2008, n.867).
[Avv. Alfredo Matranga]