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Tribunale di Bari: in caso di rinuncia all’incarico, la cessazione dei componenti del collegio sindacale deve essere iscritta nel Registro delle Imprese presso la CCIAA

In relazione al rifiuto del Conservatore di iscrivere nel Registro delle Imprese di Bari la cessazione del collegio sindacale di una S.r.l. a seguito della rinuncia dei componenti, sia effettivi che supplenti, confermato con decreto del Giudice del Registro delle Imprese, il Tribunale di Bari, investito della questione ai sensi dell’articolo 2192 Codice Civile, ha riformato il decreto impugnato rilevando la differenza esistente fra le ipotesi di rinuncia all’incarico e di scadenza del termine del medesimo.

In particolare, il Tribunale di Bari ha escluso che nel caso di rinuncia all’incarico da parte dei componenti del collegio sindacale possano essere applicati in via analogica il disposto dell’articolo 2385 Codice Civile (relativo alla prorogatio nella carica per gli amministratori), o il disposto dell’articolo 2400, 1° comma Codice Civile (relativo alla prorogatio nell’incarico, sino alla ricostituzione dell’organo, nell’ipotesi di cessazione del collegio sindacale per scadenza del termine).

Il Tribunale ha infatti ritenuto che la prorogatio sia ipotizzabile esclusivamente nel caso di scadenza dell’incarico come espressamente previsto dalla norma e non, invece, quando vi sia stata esplicita manifestazione di volontà di non svolgere la funzione, come nel caso della rinuncia.

Nel decreto si rileva infatti che:

a. la ratio dell’articolo 2385 Codice Civile è l’esigenza di evitare la vacatio dell’organo amministrativo che è titolare dei quotidiani poteri di gestione; tale esigenza non è invece giustificata nell’ipotesi del venir meno dell’organo di controllo, che non è chiamato ad un impegno quotidiano e ad una costante presenza fisica, sino al momento dell’assemblea che provveda alla sostituzione. Peraltro, in ogni caso, nell’ipotesi di inerzia assembleare in relazione alla integrazione del collegio sindacale incompleto, si verificherebbe una ipotesi di mancato funzionamento della assemblea, rilevante quale causa di scioglimento della società;

b. il testo novellato dell’articolo 2400, 1° comma, Codice Civile prevede la prorogatio dell’organo di controllo espressamente ed esclusivamente nell’ipotesi di cessazione del collegio sindacale per scadenza dei termini e non, anche, a seguito di rinuncia dei componenti (sul punto Cfr. Tribunale di Milano sez. VIII, decreto del 2.08.2010);

c. la fattispecie della rinuncia dei componenti del collegio sindacale (equiparata alle ipotesi di morte e decadenza) trova invece specifica disciplina nell’articolo 2401, ultimo comma Codice Civile, che non prevede la proroga, ma la convocazione dell’assemblea affinché provveda all’integrazione del collegio se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale.

Ne consegue che, in caso di rinuncia, la cessazione dei componenti del collegio sindacale è immediata e deve quindi essere iscritta nel relativo Registro delle Imprese.

(Tribunale di Bari - Quarta Sezione Civile - Fallimenti, Decreto 30 gennaio 2013, n. 2173)

In relazione al rifiuto del Conservatore di iscrivere nel Registro delle Imprese di Bari la cessazione del collegio sindacale di una S.r.l. a seguito della rinuncia dei componenti, sia effettivi che supplenti, confermato con decreto del Giudice del Registro delle Imprese, il Tribunale di Bari, investito della questione ai sensi dell’articolo 2192 Codice Civile, ha riformato il decreto impugnato rilevando la differenza esistente fra le ipotesi di rinuncia all’incarico e di scadenza del termine del medesimo.

In particolare, il Tribunale di Bari ha escluso che nel caso di rinuncia all’incarico da parte dei componenti del collegio sindacale possano essere applicati in via analogica il disposto dell’articolo 2385 Codice Civile (relativo alla prorogatio nella carica per gli amministratori), o il disposto dell’articolo 2400, 1° comma Codice Civile (relativo alla prorogatio nell’incarico, sino alla ricostituzione dell’organo, nell’ipotesi di cessazione del collegio sindacale per scadenza del termine).

Il Tribunale ha infatti ritenuto che la prorogatio sia ipotizzabile esclusivamente nel caso di scadenza dell’incarico come espressamente previsto dalla norma e non, invece, quando vi sia stata esplicita manifestazione di volontà di non svolgere la funzione, come nel caso della rinuncia.

Nel decreto si rileva infatti che:

a. la ratio dell’articolo 2385 Codice Civile è l’esigenza di evitare la vacatio dell’organo amministrativo che è titolare dei quotidiani poteri di gestione; tale esigenza non è invece giustificata nell’ipotesi del venir meno dell’organo di controllo, che non è chiamato ad un impegno quotidiano e ad una costante presenza fisica, sino al momento dell’assemblea che provveda alla sostituzione. Peraltro, in ogni caso, nell’ipotesi di inerzia assembleare in relazione alla integrazione del collegio sindacale incompleto, si verificherebbe una ipotesi di mancato funzionamento della assemblea, rilevante quale causa di scioglimento della società;

b. il testo novellato dell’articolo 2400, 1° comma, Codice Civile prevede la prorogatio dell’organo di controllo espressamente ed esclusivamente nell’ipotesi di cessazione del collegio sindacale per scadenza dei termini e non, anche, a seguito di rinuncia dei componenti (sul punto Cfr. Tribunale di Milano sez. VIII, decreto del 2.08.2010);

c. la fattispecie della rinuncia dei componenti del collegio sindacale (equiparata alle ipotesi di morte e decadenza) trova invece specifica disciplina nell’articolo 2401, ultimo comma Codice Civile, che non prevede la proroga, ma la convocazione dell’assemblea affinché provveda all’integrazione del collegio se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale.

Ne consegue che, in caso di rinuncia, la cessazione dei componenti del collegio sindacale è immediata e deve quindi essere iscritta nel relativo Registro delle Imprese.

(Tribunale di Bari - Quarta Sezione Civile - Fallimenti, Decreto 30 gennaio 2013, n. 2173)