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Tribunale di Vasto: rapporti genitori-figli al tempo del coronavirus

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Anche secondo il Tribunale di Vasto “il diritto-dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nell’attuale momento emergenziale, è recessivo sia rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie, ai sensi dell’articolo 16 Costituzione, sia rispetto al diritto alla salute, sancito dall’articolo 32 Costituzione” (Decreto 2 aprile 2020).

Il Tribunale aderisce così all’orientamento già espresso dal Tribunale di Bari con Ordinanza 26 marzo 2020 ed esposto da BasiniGenitori e figli nella coppia in crisi, ai tempi del covid-19. Sul punto si legga anche VezzosiMisure di prevenzione Covid 19 e rapporti fra genitori e figli.

 Secondo il Tribunale di Vasto “il diritto del padre a mantenere rapporti significativi e costanti con la figlia può essere esercitato attraverso strumenti telematici che consentano conversazioni in videochiamata, con cadenza anche quotidiana”. Al fine di consentire l’esercizio del diritto del padre, il Tribunale ha diffidato la madre “a consentire al padre di avere colloqui telefonici riservati in videochiamata con la figlia, senza la presenza o l’interferenza della madre, tutti i pomeriggi e senza alcuna limitazione di durata delle singole chiamate, nella fascia oraria compresa tra le 14:30 e le 21:30”. 

Sul piano processuale il Tribunale ha innanzitutto valutato “l’ammissibilità dell’adozione di provvedimenti cautelari inaudita altera parte nell’ambito del giudizio di revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, ex art. 337 quinquies c.c., al fine di garantire la piena tutela del minore anche attraverso provvedimenti cautelari, tutte le volte in cui il diritto assistito dal fumus boni iuris sia minacciato dal pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile, che non può essere tutelato nei tempi necessari per farlo valere in via ordinaria” e altresì rilevato che “l’emissione di provvedimenti provvisori è espressione di una tutela immanente alla salvaguardia dell’interesse del minore, come si evince dall’art. 336 c.c., che legittima il tribunale all’adozione di provvedimenti nell’interesse del figlio anche in assenza di domanda, e dall’art. 337 ter c.c., che consente di adottare ogni provvedimento relativo alla prole, compreso l’affidamento a terzi, “anche d’ufficio”, e ciò in quanto l’instaurazione del contraddittorio differito assicura la necessaria tutela dei diritti di difesa delle parti”.