Tribunale Milano: la comunicazione telematica con il genitore può aiutare nei casi difficili
Un’ordinanza del Tribunale di Milano del 16 aprile scorso ha inaugurato una procedura innovativa in tema di genitorialità, e più in particolare per quanto riguarda l’aspetto della bi-genitorialità, quando i coniugi si separano. Il caso riguarda la separazione giudiziale, caratterizzata dalla profonda conflittualità tra gli stessi, nonché tra la madre e le figlie.
A seguito dell’esito fallimentare degli incontri tra la madre e le figlie, già affidate al Comune di Milano, durante i quali queste ultime mostravano forti segni di ansia, ribellione ed ostilità nei confronti del genitore, ed il successivo trasferimento della stessa in Francia, il Tribunale di Milano ha ritenuto idonea la frequentazione virtuale tra le parti, tramite Skype.
I Giudici hanno evidenziato come l’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo preveda che lo Stato debba mettere a disposizione dei cittadini i mezzi idonei a garantire i diritti legittimi delle persone (in questo caso il potere/dovere sotteso all’essere genitori), obbligo che non deve limitarsi al controllo che il bambino incontri o abbia contatti con il genitore, ma che si estenda a tutte le misure adeguate, in modo tale che “le misure deputate a riavvicinare il genitore con suo figlio devono essere attuate rapidamente, perché il trascorrere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non vive con lui”. Non deve, dunque, trattarsi di misure stereotipate ed automatiche. (Cfr. Sentenza Corte Eur. Dir. Uomo, sez. II, 29 gennaio 2013 (Pres. Jočien), Lombardo c/ Italia).
In quest’ottica il Tribunale ha ribadito che tale misura deve essere intesa come provvisoria e propedeutica ad una “graduale ripresa di un dialogo tra la madre e le figlie, attraverso una percezione visiva ed in voce fatta, sì, di comunicazione (essenzialmente) verbale, ma che al contempo favorisca una riabitudine alla gestualità e allo scambio emotivo (foss’anche aspro nei primi tempi) senza quella presenza fisica che le ragazze hanno già dimostrato di non voler (ma meglio sarebbe dire ‘non sapere più’) accettare”.
La madre, che ora vive in Francia, è stata quindi autorizzata a comunicare settimanalmente attraverso Skype con le figlie, con l’assistenza e la mediazione del padre, auspicando un pronto recupero del rapporto genitoriale.
(Tribunale di Milano - Sezione Nona Civile, Ordinanza 16 aprile 2013)
Un’ordinanza del Tribunale di Milano del 16 aprile scorso ha inaugurato una procedura innovativa in tema di genitorialità, e più in particolare per quanto riguarda l’aspetto della bi-genitorialità, quando i coniugi si separano. Il caso riguarda la separazione giudiziale, caratterizzata dalla profonda conflittualità tra gli stessi, nonché tra la madre e le figlie.
A seguito dell’esito fallimentare degli incontri tra la madre e le figlie, già affidate al Comune di Milano, durante i quali queste ultime mostravano forti segni di ansia, ribellione ed ostilità nei confronti del genitore, ed il successivo trasferimento della stessa in Francia, il Tribunale di Milano ha ritenuto idonea la frequentazione virtuale tra le parti, tramite Skype.
I Giudici hanno evidenziato come l’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo preveda che lo Stato debba mettere a disposizione dei cittadini i mezzi idonei a garantire i diritti legittimi delle persone (in questo caso il potere/dovere sotteso all’essere genitori), obbligo che non deve limitarsi al controllo che il bambino incontri o abbia contatti con il genitore, ma che si estenda a tutte le misure adeguate, in modo tale che “le misure deputate a riavvicinare il genitore con suo figlio devono essere attuate rapidamente, perché il trascorrere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non vive con lui”. Non deve, dunque, trattarsi di misure stereotipate ed automatiche. (Cfr. Sentenza Corte Eur. Dir. Uomo, sez. II, 29 gennaio 2013 (Pres. Jočien), Lombardo c/ Italia).
In quest’ottica il Tribunale ha ribadito che tale misura deve essere intesa come provvisoria e propedeutica ad una “graduale ripresa di un dialogo tra la madre e le figlie, attraverso una percezione visiva ed in voce fatta, sì, di comunicazione (essenzialmente) verbale, ma che al contempo favorisca una riabitudine alla gestualità e allo scambio emotivo (foss’anche aspro nei primi tempi) senza quella presenza fisica che le ragazze hanno già dimostrato di non voler (ma meglio sarebbe dire ‘non sapere più’) accettare”.
La madre, che ora vive in Francia, è stata quindi autorizzata a comunicare settimanalmente attraverso Skype con le figlie, con l’assistenza e la mediazione del padre, auspicando un pronto recupero del rapporto genitoriale.
(Tribunale di Milano - Sezione Nona Civile, Ordinanza 16 aprile 2013)