Verbotene Intervention (traffico illecito di influenze) - § 308 cod. pen. Austriaco
II
“Korruption”, nel diritto penale austriaco, viene definita, comunemente, come “Missbrauch anvertrauter Macht zu privatem Vorteil” (abuso di un potere per il conseguimento di un vantaggio privato); si distingue tra “Korruptionstatbestände des öffentlichen Bereichs” (previsti dai §§ 304-308 cod. pen.) e “des privaten Bereichs” (tra questi ultimi si annoverano i reati p. e p. dagli artt. 153, 153°, 168c e 168d codice penale.
È ovvio che la repressione della corruzione incontra ostacoli notevoli in quanto sia il corrotto che il corruttore traggono entrambi beneficio da un “korrupten Verhalten”, è difficile provare gli elementi costitutivi di delitti di questo genere e perché, nell’opinione pubblica, è largamente diffusa, anche in Austria, la “convinzione” che reati di questo stampo “non comporterebbero danno”.
III
Trattasi di un ragionamento assai fallace. In realtà le conseguenze – anche di natura economica – sono notevoli.
Il danno viene stimato, in alcuni stati dell’U.E., in circa 50.000.000.000 Euro all’anno. Per quanto concerne, in particolare, il “settore pubblico”, i reati di corruzione minano la fiducia dei cittadini nella legalità (criterio fondamentale, al quale dovrebbe ispirarsi anche la PA) e nell’indipendenza ed imparzialità della giustizia. Relativamente a quello “privato”, i delitti di corruzione hanno per effetto che la libera concorrenza è destinata a risolversi in una concorrenza sleale.
Nel diritto penale austriaco si distingue tra “Korruptionsstraftatbestände auf Seiten des Anbieters” (“offerente”) e “Korruptionsstraftatbestände auf Seiten des Amtsträgers” (pubblico ufficiale). Tra i primi rientra anche la “verbotene Intervention” di cui, specificamente, tratterà questo articolo. Prima però appare opportuno fare un brevissimo excursus storico.
IV
La “verbotene Intervention” qual è attualmente prevista dal codice penale austriaco sotto il titolo: XXII° “Strafbare Verletzung der Amtspflicht und verwandte strafbare Handlungen”, trova un suo lontano antecedente in una legge emanata nel 1857, cioè all’epoca della monarchia austro-ungarica. Dopo la 1° e la 2° guerra mondiale, vi erano norme che punivano, ciò che oggi si intende per corruzione, per lo più, come “Amtsmissbrauch”. Un reato corrispondente a quello che viene indicato oggi come “trading in influence”, è stato introdotto nel codice penale austriaco con l’“Antikorruptionsgesetz” del 1964.
Nel codice penale austriaco del 1974, entrato in vigore l’1.1.1975, i delitti di corruzione “auf Seiten der Amtsträger”, hanno trovato una disciplina organica nei §§ 304 e segg. Per quanto concerne la “verbotene Intervention”, la versione di tale norma, contenuta nel cod. pen. del 1974, ha subito più modifiche nei decenni passati. Nella sua versione originaria, il § 308 prevedeva, tra i soggetti, sui quali può avvenire la “Einflussnahme”, in modo diretto o indiretto, i pubblici dipendenti, i dirigenti di impresa con partecipazione pubblica (nella misura di almeno il 50%) e i membri di un corpo rappresentativo.
V
Ai fini della punibilità era richiesto che la persona oggetto della “Einflussnahme”, per effetto della medesima, avesse compiuto – oppure omesso – un atto di servizio (“Dienstverrichtung”) con parzialità (“parteilich”); la parzialità è stata ravvisata nell’agire dei soggetti predetti, caratterizzato da “außersachlichen Erwägungen” o da “parteipolitischen Begünstigungen”. Nella previsione legislativa era contemplato soltanto il vantaggio patrimoniale (“Vermögensvorteil”). La pena prevista era quella detentiva fino a tre anni.
Il comma 2° prevedeva (quale “Strafausschließungsgrund”) la c.d. Geringfügigkeitsklausel nel senso che la punibilità era esclusa se il vantaggio patrimoniale chiesto, accettato o fatto promettere, era di lieve entità, fatta eccezione per i casi in cui il fatto venisse commesso “gewerbsmäßig”, cioè perpetrato da chi si propone di procurarsi, col suo agire illecito, una “fortlaufende Einnahme”.
VI
Il § 308 c.p. veniva modificato nel 1998 con la previsione che oggetto della “Einflussnahme” poteva essere anche un “ausländischer Beamter”; la parola “Vermögensvorteil” veniva sostituita con quella di “Vorteil”, cioè vantaggio in genere (e quindi non necessariamente patrimoniale); per il resto, la norma rimaneva invariata.
Con la riforma del 2008 veniva apportata una variazione per quanto concerne i soggetti che possono essere oggetto della “Einflussnahme” in quanto la parola “Beamter” veniva sostituita con quella di “Amtsträger” e al posto della dizione dirigente di impresa (con partecipazione pubblica nella misura di almeno il 50%) veniva inserita la dizione “Mitglied eines inländischen, verfassungsmäßigen Vertertungskörpers oder Schiedsrichters”.
Come è ovvio, con questa formulazione, l’ambito dei soggetti, nei confronti dei quali poteva essere esercitata la “verbotene Einflussnahme”, veniva notevolmente dilatato in quanto era compresa qualsiasi persona che ricoprisse una carica pubblica. Quest’ampliamento pare non fosse gradito alla maggioranza parlamentare, la quale, con la “riforma” del 2009 (chiamata da alcuni anche “riforma della riforma”), approvata frettolosamente prima dell’inizio delle ferie estive di quell’anno, ha eliminato la dizione “Mitglied eines inländischen, verfassungsmäßigen Vertretungskörpers”, riducendo in tal modo la previsione ai soli “Amtsträger” ed arbitri. La parola “parteilich” veniva sostituita con quella di “pflichtwidrig” (contrario ai doveri) e la c.d. Geringfügigkeitsklausel veniva abrogata. Inoltre la sanzione, per il delitto non aggravato, veniva ridotta alla pena fino a due anni di detenzione. Per il caso in cui l’entità del vantaggio chiesto, accettato o fatto promettere fosse superiore a 3.000 Euro, era prevista la pena detentiva fino a tre anni; quella da sei mesi a cinque anni, se superiore a 50.000 Euro.
VII
Ad indurre il legislatore del 2008 ad agire, erano stati non soltanto vari episodi, anche gravi, di “Einflussnahme” sulla PA e sulla magistratura (divenuti noti), ma anche l’esigenza di adempiere gli obblighi derivanti all’Austria dall’adesione al GRECO e le osservazioni contenute negli “Evaluierungsberichte I, II e III” nonché le raccomandazioni all’Austria – anch’esse ivi contenute – in materia di adeguamento della propria legislazione penale agli accordi sovranazionali (tra i quali spicca lo “Strafrechtsübereinkommen über Korruption”, firmato il 13.10. 2000 (mentre non è stato ancora firmato – dall’Austria – il protocollo addizionale a tale convenzione).
La “riforma” del 2009 è stata molto criticata e viene vista – almeno da alcuni – come una difesa approntata dalla classe politica per tutelare se stessa dall’“invadenza” di certi (anche se pochi, ma coraggiosi) magistrati che, ad avviso di alcuni politicanti, agiscono con troppo “zelo”.
VIII
Dato che la maggior parte dei deputati del National – e del Bundesrat – vengono eletti quali “Interessenvertreter” (e non diversamente avviene, molte volte, anche per i consiglieri dei “Landtage” e per quelli comunali) da “Interessenverbände”, è ovvio che questi ultimi agiscono su coloro alla cui elezione hanno contribuito, spesso, anche in modo determinante, con l’approntamento di mezzi economici non indifferenti, sostenendo la loro campagna elettorale oppure impiegandovi la stampa controllata o comunque “a disposizione”.
Al fine di evitare che “Einflussnahmen” si traducano in illeciti, è intervenuto non soltanto il legislatore, prevedendo la fattispecie di cui al § 308 c.p., ma anche il governo, elaborando una proposta di legge, il “Lobbying - und Interessenvertretungstransparenzgesetz”) per tracciare un “confine” ancora più chiaro tra quello che può costituire “tutela” di interessi di categoria e quanto si risolve in un’indebita intromissione o in un’illecita pressione su organi di rilevanza costituzionale, la cui libertà di decisione – in una vera democrazia – deve essere salvaguardata in ogni caso. Ciò anche nell’interesse della trasparenza che è uno dei cardini ai quali, in uno stato di diritto, dovrebbe ispirarsi anche il potere esecutivo.
IX
Prevedendo, con la “verbotene Intervention” (§308 c.p.), una fattispecie autonoma rispetto a quella di “Missbrauch der Amtsgewalt” - § 302 c.p.), il legislatore ha perseguito l’obiettivo di tutelare gli “Amtsträger” (tra i quali rientrano anche i giudici), da “interventi” non soltanto diretti, ma anche indiretti (come, opportunamente, prevede il suddetto § 308), tesi a far sì che il pubblico ufficiale (mostrandosi “arrendevole”) compia ovvero ometta un atto del suo ufficio, contrariamente a quanto impostogli dai suoi doveri d’ufficio e chiedendo, accettando o facendosi promettere un vantaggio per sé o per un terzo. Con quest’ultima previsione il legislatore ha voluto sanzionare penalmente anche vantaggi chiesti, accettati o fatti promettere da persone apparentemente diverse (c.d. Mittelsmänner) dal pubblico ufficiale o dall’arbitro, di cui, in realtà, si chiede l’“arrendevolezza”, la violazione dei doveri inerenti all’ufficio che ricopre. Si parla, in proposito, di “entgeltliches Intervenieren” e di “missbräuchlicher Einflussnahme”.
X
La versione attuale del § 308 cod. pen. è la seguente: “Chiunque, scientemente, direttamente o indirettamente, esercita influenza su un “Amtsträger” o su un arbitro, affinché compia oppure ometta, contravvenendo ai propri doveri d’ufficio, un atto del proprio ufficio, chiedendo, accettando o facendosi promettere, per l’esercizio di quest’influenza, un vantaggio per sé o per un terzo, è punito con la pena della reclusione fino a due anni; se il valore del vantaggio è superiore ad Euro 3.000, la pena è della reclusione fino a tre anni; se è superiore a 50.000 Euro, è prevista la pena della reclusione da sei mesi fino a cinque anni.
Soggetto attivo del reato di cui al § 308 cod. pen. (che viene comunemente indicato come “missbräuchliche Einflussnahme”) può essere chiunque sia in grado di esercitare influenza su un “Amtsträger” o su un arbitro con lo scopo di indurlo al compimento di un atto del suo ufficio, o di ometterlo, in violazione dei doveri (“pflichtwidrig”) inerenti al suo ufficio. Parimenti può essere soggetto attivo del reato di “verbotene Intervention” un c.d. Bestimmungstäter, cioè colui che induce un’altra persona a commettere il reato. A seguito della nota sentenza dell’OGH (n. 14Os 170), il § 308 c.p. viene interpretato nel senso che questa norma punisce non soltanto la “passive Form der Einflussnahme”, ma anche quella “attiva”; in altre parole, che è punibile anche il c.d. Bestecher, vale a dire colui che offre o promette il vantaggio all’Amtsträger o all’arbitro; per giungere a tale soluzione, a lungo avversata dai giudici di merito, l’OGH si è richiamato al § 12 del codice penale.
XI
Dato che il legislatore ha usato la locuzione “wissentlich”, ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo del reato p. e p. dal § 308 c. p., non è sufficiente il “bedingter Vorsatz”[i], il “dolus eventualis”, ma occorre il “dolus principalis”, vale a dire che l’autore del reato deve ritenere che l’evento si verifichi con certezza e non come mera possibilità; il “bedingter Vorsatz”, secondo la dottrina prevalente, basterebbe invece per i reati di cui ai §§ 304, 305, 306, 307° e 307b cod. pen.
Va rilevato, a proposito delle pene accessorie, che il codice penale austriaco (§ 27) prevede che il pubblico ufficiale debba essere destituito, in caso di condanna, per un reato doloso, ad una pena superiore ad un anno, se sospesa condizionalmente oppure ad una pena superiore a sei mesi se inflitta senza il beneficio della condizionale, oppure in caso di condanna per “Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses” (§212 c.p.).
XII
La “tätige Reue” (§ 307 c. p.) quale “Strafaufhebungsgrund“ – che implica non soltanto che il soggetto attivo del reato desista volontariamente, prima che l’autorità abbia notizia del fatto, dall’azione esecutiva o impedisca la medesima qualora vi siano più “Mittäter” e che richiede anche la restituzione del vantaggio conseguito o di un importo corrispondente allo stesso – non è applicabile in caso di violazione del § 308 c. p., a differenza di quanto avviene per gli altri delitti di corruzione per “l’öffentlichen Bereich”.
II
“Korruption”, nel diritto penale austriaco, viene definita, comunemente, come “Missbrauch anvertrauter Macht zu privatem Vorteil” (abuso di un potere per il conseguimento di un vantaggio privato); si distingue tra “Korruptionstatbestände des öffentlichen Bereichs” (previsti dai §§ 304-308 cod. pen.) e “des privaten Bereichs” (tra questi ultimi si annoverano i reati p. e p. dagli artt. 153, 153°, 168c e 168d codice penale.
È ovvio che la repressione della corruzione incontra ostacoli notevoli in quanto sia il corrotto che il corruttore traggono entrambi beneficio da un “korrupten Verhalten”, è difficile provare gli elementi costitutivi di delitti di questo genere e perché, nell’opinione pubblica, è largamente diffusa, anche in Austria, la “convinzione” che reati di questo stampo “non comporterebbero danno”.
III
Trattasi di un ragionamento assai fallace. In realtà le conseguenze – anche di natura economica – sono notevoli.
Il danno viene stimato, in alcuni stati dell’U.E., in circa 50.000.000.000 Euro all’anno. Per quanto concerne, in particolare, il “settore pubblico”, i reati di corruzione minano la fiducia dei cittadini nella legalità (criterio fondamentale, al quale dovrebbe ispirarsi anche la PA) e nell’indipendenza ed imparzialità della giustizia. Relativamente a quello “privato”, i delitti di corruzione hanno per effetto che la libera concorrenza è destinata a risolversi in una concorrenza sleale.
Nel diritto penale austriaco si distingue tra “Korruptionsstraftatbestände auf Seiten des Anbieters” (“offerente”) e “Korruptionsstraftatbestände auf Seiten des Amtsträgers” (pubblico ufficiale). Tra i primi rientra anche la “verbotene Intervention” di cui, specificamente, tratterà questo articolo. Prima però appare opportuno fare un brevissimo excursus storico.
IV
La “verbotene Intervention” qual è attualmente prevista dal codice penale austriaco sotto il titolo: XXII° “Strafbare Verletzung der Amtspflicht und verwandte strafbare Handlungen”, trova un suo lontano antecedente in una legge emanata nel 1857, cioè all’epoca della monarchia austro-ungarica. Dopo la 1° e la 2° guerra mondiale, vi erano norme che punivano, ciò che oggi si intende per corruzione, per lo più, come “Amtsmissbrauch”. Un reato corrispondente a quello che viene indicato oggi come “trading in influence”, è stato introdotto nel codice penale austriaco con l’“Antikorruptionsgesetz” del 1964.
Nel codice penale austriaco del 1974, entrato in vigore l’1.1.1975, i delitti di corruzione “auf Seiten der Amtsträger”, hanno trovato una disciplina organica nei §§ 304 e segg. Per quanto concerne la “verbotene Intervention”, la versione di tale norma, contenuta nel cod. pen. del 1974, ha subito più modifiche nei decenni passati. Nella sua versione originaria, il § 308 prevedeva, tra i soggetti, sui quali può avvenire la “Einflussnahme”, in modo diretto o indiretto, i pubblici dipendenti, i dirigenti di impresa con partecipazione pubblica (nella misura di almeno il 50%) e i membri di un corpo rappresentativo.
V
Ai fini della punibilità era richiesto che la persona oggetto della “Einflussnahme”, per effetto della medesima, avesse compiuto – oppure omesso – un atto di servizio (“Dienstverrichtung”) con parzialità (“parteilich”); la parzialità è stata ravvisata nell’agire dei soggetti predetti, caratterizzato da “außersachlichen Erwägungen” o da “parteipolitischen Begünstigungen”. Nella previsione legislativa era contemplato soltanto il vantaggio patrimoniale (“Vermögensvorteil”). La pena prevista era quella detentiva fino a tre anni.
Il comma 2° prevedeva (quale “Strafausschließungsgrund”) la c.d. Geringfügigkeitsklausel nel senso che la punibilità era esclusa se il vantaggio patrimoniale chiesto, accettato o fatto promettere, era di lieve entità, fatta eccezione per i casi in cui il fatto venisse commesso “gewerbsmäßig”, cioè perpetrato da chi si propone di procurarsi, col suo agire illecito, una “fortlaufende Einnahme”.
VI
Il § 308 c.p. veniva modificato nel 1998 con la previsione che oggetto della “Einflussnahme” poteva essere anche un “ausländischer Beamter”; la parola “Vermögensvorteil” veniva sostituita con quella di “Vorteil”, cioè vantaggio in genere (e quindi non necessariamente patrimoniale); per il resto, la norma rimaneva invariata.
Con la riforma del 2008 veniva apportata una variazione per quanto concerne i soggetti che possono essere oggetto della “Einflussnahme” in quanto la parola “Beamter” veniva sostituita con quella di “Amtsträger” e al posto della dizione dirigente di impresa (con partecipazione pubblica nella misura di almeno il 50%) veniva inserita la dizione “Mitglied eines inländischen, verfassungsmäßigen Vertertungskörpers oder Schiedsrichters”.
Come è ovvio, con questa formulazione, l’ambito dei soggetti, nei confronti dei quali poteva essere esercitata la “verbotene Einflussnahme”, veniva notevolmente dilatato in quanto era compresa qualsiasi persona che ricoprisse una carica pubblica. Quest’ampliamento pare non fosse gradito alla maggioranza parlamentare, la quale, con la “riforma” del 2009 (chiamata da alcuni anche “riforma della riforma”), approvata frettolosamente prima dell’inizio delle ferie estive di quell’anno, ha eliminato la dizione “Mitglied eines inländischen, verfassungsmäßigen Vertretungskörpers”, riducendo in tal modo la previsione ai soli “Amtsträger” ed arbitri. La parola “parteilich” veniva sostituita con quella di “pflichtwidrig” (contrario ai doveri) e la c.d. Geringfügigkeitsklausel veniva abrogata. Inoltre la sanzione, per il delitto non aggravato, veniva ridotta alla pena fino a due anni di detenzione. Per il caso in cui l’entità del vantaggio chiesto, accettato o fatto promettere fosse superiore a 3.000 Euro, era prevista la pena detentiva fino a tre anni; quella da sei mesi a cinque anni, se superiore a 50.000 Euro.
VII
Ad indurre il legislatore del 2008 ad agire, erano stati non soltanto vari episodi, anche gravi, di “Einflussnahme” sulla PA e sulla magistratura (divenuti noti), ma anche l’esigenza di adempiere gli obblighi derivanti all’Austria dall’adesione al GRECO e le osservazioni contenute negli “Evaluierungsberichte I, II e III” nonché le raccomandazioni all’Austria – anch’esse ivi contenute – in materia di adeguamento della propria legislazione penale agli accordi sovranazionali (tra i quali spicca lo “Strafrechtsübereinkommen über Korruption”, firmato il 13.10. 2000 (mentre non è stato ancora firmato – dall’Austria – il protocollo addizionale a tale convenzione).
La “riforma” del 2009 è stata molto criticata e viene vista – almeno da alcuni – come una difesa approntata dalla classe politica per tutelare se stessa dall’“invadenza” di certi (anche se pochi, ma coraggiosi) magistrati che, ad avviso di alcuni politicanti, agiscono con troppo “zelo”.
VIII
Dato che la maggior parte dei deputati del National – e del Bundesrat – vengono eletti quali “Interessenvertreter” (e non diversamente avviene, molte volte, anche per i consiglieri dei “Landtage” e per quelli comunali) da “Interessenverbände”, è ovvio che questi ultimi agiscono su coloro alla cui elezione hanno contribuito, spesso, anche in modo determinante, con l’approntamento di mezzi economici non indifferenti, sostenendo la loro campagna elettorale oppure impiegandovi la stampa controllata o comunque “a disposizione”.
Al fine di evitare che “Einflussnahmen” si traducano in illeciti, è intervenuto non soltanto il legislatore, prevedendo la fattispecie di cui al § 308 c.p., ma anche il governo, elaborando una proposta di legge, il “Lobbying - und Interessenvertretungstransparenzgesetz”) per tracciare un “confine” ancora più chiaro tra quello che può costituire “tutela” di interessi di categoria e quanto si risolve in un’indebita intromissione o in un’illecita pressione su organi di rilevanza costituzionale, la cui libertà di decisione – in una vera democrazia – deve essere salvaguardata in ogni caso. Ciò anche nell’interesse della trasparenza che è uno dei cardini ai quali, in uno stato di diritto, dovrebbe ispirarsi anche il potere esecutivo.
IX
Prevedendo, con la “verbotene Intervention” (§308 c.p.), una fattispecie autonoma rispetto a quella di “Missbrauch der Amtsgewalt” - § 302 c.p.), il legislatore ha perseguito l’obiettivo di tutelare gli “Amtsträger” (tra i quali rientrano anche i giudici), da “interventi” non soltanto diretti, ma anche indiretti (come, opportunamente, prevede il suddetto § 308), tesi a far sì che il pubblico ufficiale (mostrandosi “arrendevole”) compia ovvero ometta un atto del suo ufficio, contrariamente a quanto impostogli dai suoi doveri d’ufficio e chiedendo, accettando o facendosi promettere un vantaggio per sé o per un terzo. Con quest’ultima previsione il legislatore ha voluto sanzionare penalmente anche vantaggi chiesti, accettati o fatti promettere da persone apparentemente diverse (c.d. Mittelsmänner) dal pubblico ufficiale o dall’arbitro, di cui, in realtà, si chiede l’“arrendevolezza”, la violazione dei doveri inerenti all’ufficio che ricopre. Si parla, in proposito, di “entgeltliches Intervenieren” e di “missbräuchlicher Einflussnahme”.
X
La versione attuale del § 308 cod. pen. è la seguente: “Chiunque, scientemente, direttamente o indirettamente, esercita influenza su un “Amtsträger” o su un arbitro, affinché compia oppure ometta, contravvenendo ai propri doveri d’ufficio, un atto del proprio ufficio, chiedendo, accettando o facendosi promettere, per l’esercizio di quest’influenza, un vantaggio per sé o per un terzo, è punito con la pena della reclusione fino a due anni; se il valore del vantaggio è superiore ad Euro 3.000, la pena è della reclusione fino a tre anni; se è superiore a 50.000 Euro, è prevista la pena della reclusione da sei mesi fino a cinque anni.
Soggetto attivo del reato di cui al § 308 cod. pen. (che viene comunemente indicato come “missbräuchliche Einflussnahme”) può essere chiunque sia in grado di esercitare influenza su un “Amtsträger” o su un arbitro con lo scopo di indurlo al compimento di un atto del suo ufficio, o di ometterlo, in violazione dei doveri (“pflichtwidrig”) inerenti al suo ufficio. Parimenti può essere soggetto attivo del reato di “verbotene Intervention” un c.d. Bestimmungstäter, cioè colui che induce un’altra persona a commettere il reato. A seguito della nota sentenza dell’OGH (n. 14Os 170), il § 308 c.p. viene interpretato nel senso che questa norma punisce non soltanto la “passive Form der Einflussnahme”, ma anche quella “attiva”; in altre parole, che è punibile anche il c.d. Bestecher, vale a dire colui che offre o promette il vantaggio all’Amtsträger o all’arbitro; per giungere a tale soluzione, a lungo avversata dai giudici di merito, l’OGH si è richiamato al § 12 del codice penale.
XI
Dato che il legislatore ha usato la locuzione “wissentlich”, ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo del reato p. e p. dal § 308 c. p., non è sufficiente il “bedingter Vorsatz”[i], il “dolus eventualis”, ma occorre il “dolus principalis”, vale a dire che l’autore del reato deve ritenere che l’evento si verifichi con certezza e non come mera possibilità; il “bedingter Vorsatz”, secondo la dottrina prevalente, basterebbe invece per i reati di cui ai §§ 304, 305, 306, 307° e 307b cod. pen.
Va rilevato, a proposito delle pene accessorie, che il codice penale austriaco (§ 27) prevede che il pubblico ufficiale debba essere destituito, in caso di condanna, per un reato doloso, ad una pena superiore ad un anno, se sospesa condizionalmente oppure ad una pena superiore a sei mesi se inflitta senza il beneficio della condizionale, oppure in caso di condanna per “Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses” (§212 c.p.).
XII
La “tätige Reue” (§ 307 c. p.) quale “Strafaufhebungsgrund“ – che implica non soltanto che il soggetto attivo del reato desista volontariamente, prima che l’autorità abbia notizia del fatto, dall’azione esecutiva o impedisca la medesima qualora vi siano più “Mittäter” e che richiede anche la restituzione del vantaggio conseguito o di un importo corrispondente allo stesso – non è applicabile in caso di violazione del § 308 c. p., a differenza di quanto avviene per gli altri delitti di corruzione per “l’öffentlichen Bereich”.