x

x

Violazione degli obblighi di assistenza familiare

RFT-Svizzera - Austria
assistenza familiare
assistenza familiare

Violazione degli obblighi di assistenza familiare

Abstract: “Necare videtur, qui alimonia denegat”. Questo si diceva nella Roma imperiale. Da qui l’importanza del dovere di mantenimento in favore di chi non è in grado, senza colpa, di procurarsi i mezzi di sostentamento.

 

RFT

I Assicurare il “Lebensbedarf” ed esimere la mano pubblica – La “Zivilakzessorietät”

Prevede il § 170, Abs. 1, StGB (CP) della RFT, che è punito con pena detentiva fino a tre anni o con pena pecuniaria, chi si sottrae al dovere di mantenimento previsto dalla legge, con la conseguenza, che sussiste pericolo per il mantenimento dell’avente diritto o se lo stesso sarebbe in pericolo senza il supporto di terzi.

La ratio della norma de qua, è di assicurare il “Lebensbedarf” (sostentamento) “des Unterhaltsberechtigten”, ma anche di far sí, che non si debba ricorrere a risorse pubbliche per il mantenimento di chi ha diritto a ottenerlo dal privato obbligato a questa prestazione. (BVerfGE 50, 143, 153).

La tutela di cui al citato paragrafo, è accordata in favore di chi ha la cittadinanza della RFT oppure ivi risiede.

Il comma 1 del paragrafo 170 StGB, presuppone l’esistenza di un dovere – sancito dalla legge – di mantenimento secondo il BGB (Cod. Civ.). Si parla, in proposito, di “Zivilakzessorigkeit”, perchè gli obblighi di mantenimento vanno determinati in base a quanto disposto dal BGB o da altre norme dettate in materia di diritto di famiglia o di “Partnerschaft”; anche il quantum, è fissato dalla predetta normativa, che prevede, altresí, gli obbligati e la loro “Rangfolge” (l’ordine, secondo il quale, sono tenuti all’adempimento).

Il dovere di mantenimento presuppone la “Bedürftigkeit” e allo stesso va adempiuto secondo il bisogno.

II   Stato di bisogno e “Leistungsfähigkeit”

Il mantenimento non è dovuto tutte le volte, in cui l’avente diritto, è in grado di provvedere ai bisogni con mezzi propri.

Altro presupposto per il dovere de quo, è che la persona obbligata sia in grado di provvedere al mantenimento (sia “leistungsfähig”). Anche a tal fine, deve trovare applicazione il BGB oppure norme dettate in materia di “Partnerschaft”.

In sede di accertamento della “Leistungsfähigkeit”, si tiene conto delle esigenze dell’obbligato, nel senso di un “Selbstbehalt” necessario per la propria sopravvivenza. A tal fine, si fa riferimento alla cosiddetta Düsseldorfer Tabelle, alla quale abbiamo accennato in un nostro precedente articolo.

Per quanto concerne il reddito dell’obbligato, conta non soltanto quello conseguito, ma, pure “das potentiell erzielbare Einkommen”, che l’obbligato potrebbe ottenere in relazione alla propria età, stato di salute, qualificazione professionale.

Se sussiste una statuizione del giudice civile con riferimento all’obbligo di mantenimento, il giudice penale “ist an diese gebunden” (è vincolato alla stessa – si veda § 184, Abs. 2, FamFG) e non può disporre prove in proposito.

Quand’è che sussiste l’“Entziehung der gesetzlichen Unterhaltspflicht”? In caso di inadempimento, anche parziale, senza valido motivo.

Il reato previsto e punito dal § 179 StGB, è un reato di pericolo concreto (“konkretes Gefährdungsdelikt”), vale a dire, la fattispecie è integrata, se vi è stato pericolo concreto per l’”angemessenen Lebensbedarf” dell’avente diritto, nel senso di un’elevata probabilità del verificarsi di un “Mangel”.

È da notare, però, che il § 170 StGB, equipara al pericolo concreto, anche quello potenziale (“potentielle Gefährdung”). Pertanto, il reato de quo, è integrato pure, qualora il “Lebensbedarf" non sia (stato) messo in pericolo per effetto dell’intervento di terzi (per esempio dello stato o di altro ente pubblico), il cui supporto si è reso necessario a causa del mancato adempimento dell’obbligato (BVerfGE 50, 142, 154 e BGHSt  26, 312, 315).

L’elemento soggettivo è integrato dal dolo generico.

III   L’inadempimento “in verwerflicher Weise”

Il comma 2 del § 170 StGB punisce con pena detentiva fino a 5 anni o con pena pecuniaria, chi, pur essendo obbligato al mantenimento di una donna in istato di gravidanza, non adempie il relativo obbligo “in verwerflicher Weise” e induce, in tal modo, la “Schwangere” all’interruzione della gravidanza.

L’inadempimento “in verwerflicher Weise”, si ha, quando il comportamento dell’obbligato è particolarmente riprovevole dal punto di vista etico sociale.

A differenza di quanto statuito dal comma 1 del § 170 StGB, ai fini della punibilità prevista dal comma 2, non è richiesto, che sussista pericolo per il “Lebensbedarf”; il comportamento dell’obbligato, deve però essere stato causa dell’interruzione della gravidanza.

Non è punibile il tentativo.
 

Svizzera

I Alimenti e sussidi

L’art. 217 del C.P. della Svizzera punisce, con pena detentiva fino a tre  anni o con pena pecuniaria, chi non presta gli alimenti o i sussidi, che gli sono imposti dal diritto di famiglia, benchè abbia - o possa avere - i mezzi per farlo.

Integra il reato de quo, chiunque, obbligato in base a una norma di diritto di famiglia, omette di corrispondere il mantenimento, per intero o anche in parte oppure nel termine dovuto, in favore dell’avente diritto.

Ai fini della ravvisabilità della fattispecie prevista dal citato § 217 CP, è necessario, che l’obbligato abbia avuto i mezzi (economici) per adempiere oppure avrebbe potuto averli, se avesse accettato un’attivita lavorativa secondo le sue qualifiche di lavoro o comunque professionali.

II Sentenza e “private Vereinbarung”

Ha statuito la Corte federale (“Bundesgericht”), che è punibile il mancato doloso adempimento da parte dell’obbligato al mantenimento del coniuge, anche se, in proposito, non vi è stata previa statuizione del giudice civile, se i coniugi convivevano (BGE: 70, IV 166) o se il coniuge, in favore del quale vi è obbligo di mantenimento, ha abbandonato il tetto coniugale (BGE 74, IV, 159).

Invece, in caso di separazione personale o divorzio, l’entità della somma dovuta per il mantenimento, deve essere determinata da una sentenza o da una “privaten Vereinbarung”, stipulata tra le parti.

L’obbligato è punibile anche in caso di un procedimento di separazione personale o di divorzio, senza che la somma dovuta a titolo di mantenimento sia stata preventivamente determinata, se si astiene dal corrispondere alcunché (BGE: 89, IV 22).

Viola il 217 StGB anche chi, non avendo motivo di dubitare della paternità, nulla paga, nonostante monitoria e nonostante sarebbe in grado di adempiere, anche se manca una sentenza oppure una “private Vereinbarung” (BGE: 91, IV, 226).

Infatti, l’”Unterhatspflicht” risulta direttamente dalla legge.

La prova del dolo è meno agevole, se manca un provvedimento giudiziale o una “private Vereinbarung”, a meno che l’obbligato non corrisponda nulla all’avente diritto oppure un importo quasi irrisorio, pur disponendo dei mezzi necessari.

III   Procedibilità anche a richiesta di organi cantonali

Il reato previsto e punito dal § 217 StGB, è procedibile a querela della persona offesa, ma anche a richiesta di determinati organi cantonali, che agiscono “unter Wahrung der Interessen der Familie" (al fine di salvaguardare gli interessi della famiglia).

Il termine per la proposizione della querela, è di 3 mesi e decorre dal giorno, in cui, al legittimato a proporla, è diventato noto il nome dell’autore del reato.

La rimessione della querela può essere fatta fino a quando non è stata emanata la sentenza di 2° grado.

Austria

I La "gröbliche Verletzung”

Il § 198 dello StGB (CP) austriaco prevede la “Verletzung der Unterhaltspflicht” (violazione del dovere di mantenimento) sancito dal diritto di famiglia. In tal modo, il legislatore ha voluto assicurare la disponibilità dei mezzi di sostentamento alle persone aventi diritto agli stessi.

Integra il reato di cui al predetto paragrafo, chi viola, in modo grave (“gröblich”), i doveri derivanti da norme sancite dal diritto di famiglia, cagionando, in tal modo, pericolo per il mantenimento o per l’educazione dell’avente diritto o che sarebbe stato messo in pericolo senza l’intervento di altri. Viola, in particolare, il predetto obbligo, anche chi omette di svolgere un’attività lavorativa retribuita, che consentirebbe l’adempimento della suddetta Pflicht.

Pena detentiva fino a sei mesi o pena pecuniaria fino a 360 Tagessätze.

Il reato previsto e punito dal § 198 StGB, è un “Sonderdelikt” (reato qualificato), che può essere commesso soltanto da chi ha il dovere – in base alla normativa in materia di diritto di famiglia - a prestare assistenza.

La violazione di doveri di mantenimento non sanciti dal diritto di famiglia, non è punibile ai sensi del § 198 StGB (per esempio, se trae origine da una transazione) (“Unterhaltsvergleich”). Il dovere di mantenimento termina con il venir meno del diritto all’assistenza sancito per legge.

Per quanto concerne i figli, questo dovere non cessa con il compimento della maggiore età, ma con la cosiddetta "Selbsterhaltungsfähigkeit” (capacità di mantenersi autonomamente).

Se il dovere di mantenimento, per il quale vi è stato condanna, successivamente – in base a una decisione del giudice civile – risulta non dovuto, il condannato può proporre istanza di “Wiederaufnahme des Strafverfahrens”.

Non ogni violazione del dovere di mantenimento è punibile ai sensi del § 198 StGB, ma soltanto, se la stessa, è avvenuta “gröblich” (gravemente). La “Gröblichkeit” è riscontrabile qualora sussista  un’eclatante divergenza tra l’entità dell’importo dovuto a titolo di mantenimento e quanto effettivamente è stato corrisposto alla persona avente diritto. Si tiene inoltre conto della durata del mancato versamento e della capacità di reddito dell’obbligato. “Gröblich verletzt” il dovere de quo, chi, per esempio, per sei mesi non corrisponde il dovuto o non svolge alcuna attività lavorativa, pur essendo in grado di lavorare e di conseguire un reddito tale da poter adempiere.

II “Fiktive Verletzung”

Ai fini dell’integrazione della fattispecie prevista dal § 198 StGB, è necessaria un’effettiva messa in pericolo (oppure una “fiktive Gefährdung”) del dovuto mantenimento in favore dell’avente diritto.

Il legislatore, nella propria previsione, ha inteso includere la “fiktive Gefährdung” in quanto altrimenti, se l’assistenza venisse fornita da un terzo (per esempio, dalla mano pubblica per effetto dell’”Unterhaltsvorschuss”), il responsabile dell’omissione non sarebbe punibile.

Quand’è che è riscontrabile una "tatsächliche (oder fiktive) Gefährdung des Unterhaltes”? Se non è assicurata la spesa necessaria per vitto, alloggio e vestiario.

L’elemento soggettivo del reato di cui al § 198 StGB, è integrato dal dolo eventuale.

III Aggravanti

Il comma 2 del § 198 StGB prevede una circostanza aggravante a effetto speciale nei casi di recidiva o se il mancato adempimento ha comportato uno stato di abbandono dell’avente diritto oppure danni rilevanti alla salute dello stesso.

La pena detentiva, in questi casi, è fino a due anni; fino a 3 anni, se conseguenza della violazione del dovere di mantenimento, è la morte dell’avente diritto.

La punibilità è esclusa (comma 3), se l’obbligato, prima del termine del dibattimento, ha versato. interamente, la somma indicata nell’imputazione e se non sussiste aggravante di cui al comma 2. Dell’avvenuto versamento oltre il predetto termine, può tenersi conto in sede di determinazione della pena.