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Articolo 612-bis - Atti persecutori (1)

Stalking
Stalking

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi (2) chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita (3).

2. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (4).

3. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

4. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio (5).

(1) Articolo aggiunto dall’art. 7, DL 11/2009, convertito in legge, con modificazioni, con L. 38/2009.

(2) L’attuale trattamento edittale è stato introdotto dall’art. 9 della L. N. 69/2019. Il precedente andava da sei mesi a cinque anni.

(3) Comma così modificato dal comma 1 dell’art. 1-bis, DL 78/2013 convertito con L. 94/2013.

(4) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 3, lett. a), DL 93/2013 convertito con L. 119/2013.

(5) Comma così modificato dall’art. 1, comma 3, lett. b), DL 93/2013 convertito con L. 119/2013.

 

Rassegna di giurisprudenza

Il delitto di atti persecutori è un reato abituale, a struttura causale e non di mera condotta, che si caratterizza per la produzione di un evento di «danno» (l’alterazione delle abitudini di vita della vittima o il perdurante e grave stato di ansia o di paura), ovvero di «pericolo» (il fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona alla vittima legata da relazione affettiva), indotti dalla reiterazione di condotte moleste o minatorie. Esso invece non comprende strutturalmente, tra gli eventi costitutivi, né la lesione dell’altrui integrità fisica, né tanto meno l’incendio della cosa propria e altrui (Sez. 1, 57950/2018).

In tema di atti persecutori, la prova dell’evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata (Sez. 5, 17795/2017).

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