Assegno unico per i figli
Con l’approvazione in data 18 novembre da parte del Consiglio del Ministri del decreto attuativo delle legge delega n. 46 dell’1 aprile 2021, prende forma l’assegno unico per i figli.
Come presentare le domande
Le domande si possono presentare a partire dal mese di gennaio 2022 ma l’erogazione comincerà a marzo 2022. Le stesse si possono presentare solo in modalità telematica all’Inps o presso i patronati e possono farlo i genitori o chi ne esercita la responsabilità genitoriale. In caso di figlio maggiorenne, la domanda può essere fatta da questi ultimi, al posto dei genitori.
Come verrà effettuato il pagamento
Il pagamento avverrà con accredito in conto corrente.
A chi spetta
Ma cos’è l’assegno unico?
Innanzitutto, si chiama unico perché sostituisce tutte le detrazioni, gli incentivi, gli assegni, gli sgravi e i bonus previsti per le famiglie con figli. Esso sarà riconosciuto ai nuclei familiari:
- per ogni figlio minorenne a carico e a partire dal settimo mese di gravidanza;
- per ogni figlio maggiorenne a carico, fino ai 21 anni di età purché frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea, svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e abbia un reddito complessivo inferiore a 8000 euro l’anno, sia registrato come disoccupato e in cerca di un’occupazione presso i servizi pubblici per l’impiego, svolga il servizio civile universale. I nuclei familiari con figli disabili a carico hanno diritto all’assegno unico indipendentemente dall’età del figlio.
L’assegno viene riconosciuto a entrambi i genitori nella stessa misura. In assenza di genitori, il beneficio spetta a chi esercita la potestà genitoriale.
In presenza di crisi coniugale, la regola generale vuole che l’assegno unico, in caso di genitori separati o divorziati con affido condiviso dei figli, la misura debba essere ripartita tra i due genitori nella misura del 50% ciascuno.
I genitori separati o divorziati possono però accordarsi, nell’interesse dei figli, affinché a percepirli sia solo uno dei due. Se si decide, però, che l’assegno debba andare per il 100% ad uno solo dei genitori, la cosa deve essere indicata specificatamente nella domanda dal richiedente e l’altro genitore, quello non richiedente, deve validare tale scelta. Se manca, infatti, la validazione del genitore non richiedente il pagamento avverrà nella misura del 50% al solo genitore richiedente. Se i figli sono affidati in via esclusiva a un genitore, l’assegno spetta al genitore affidatario.
Requisiti per ottenerlo
Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- deve essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o un suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadino di uno Stato non membro dell’Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare di permesso unico di lavoro o di ricerca per un periodo superiore a sei mesi;
- deve essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- deve avere la residenza o il domicilio in Italia;
- deve essere o deve essere stato residente in Italia da un minimo di due anni, anche non continuativi o titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di almeno sei mesi.
La misura dell’assegno dipende dall’ISEE e dall’essere maggiorenne o minorenne il figlio o dalla disabilità dello stesso. È prevista anche una maggiorazione in casi specifici.
Erogazione diretta ai figli maggiorenni
L’assegno unico può essere corrisposto in via diretta ai figli maggiorenni e fino a 21 anni.
Compatibilità con altre forme di sostegno
L’assegno unico è compatibile con il reddito di cittadinanza e con gli aiuti erogati dalle Regioni e dagli enti locali. Non concorre alla formazione del reddito.