x

x

Buono fruttifero postale: se con pari facoltà di rimborso ciascuno dei superstiti può chiedere il pagamento dell’intero

Scorci cilentani
Ph. Riccardo Radi / Scorci cilentani

La Cassazione ha elaborato il seguente importante principio di diritto: «In materia di buoni postali fruttiferi cointestati e recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato ad ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento» (Prima Sezione Civile - Sentenza 24369 del 13 settembre 2021).

In sostanza, la Cassazione statuisce che non è applicabile la disciplina prevista dall’articolo 187 d.P.R. n. 256 del 1989 per i libretti di risparmio postali, che subordina il rimborso del saldo alla quietanza di tutti gli aventi diritto. Nel caso di specie, Poste Italiane deve pertanto rimborsare l’intero montante alla cointestataria superstite, per sopravvenuto decesso dell’altro cointestatario.

La Cassazione ha ricordato che “i buoni postali fruttiferi si caratterizzano per un marcato rafforzamento del diritto di credito dell’intestatario sulla somma portata dal documento ad ottenerne il rimborso «a vista», il che si traduce nell’incanalamento della fase di pagamento della somma portata dal titolo su un unico prefissato binario, quale il pagamento, appunto «a vista», all’intestatario: e ciò è sufficiente a dire che la previsione concernente la riscossione, in caso di clausola «pari facoltà di rimborso», dei libretti di deposito non è esportabile al campo dei buoni fruttiferi”.

Naturalmente – ricorda la Cassazione – “è fin ovvio che la riscossione riservata all’intestatario superstite in nulla interferisca con la spettanza del credito, sicché colui che abbia riscosso rimarrà tenuto nei rapporti interni nei confronti dell’erede o degli eredi del cointestatario defunto”.