Cassazione SU Civili: dal Giudice Ordinario per il rimborso della somma per l’accesso alla ZTL
Le Sezioni Unite hanno ricordato che "Secondo l’articolo 7 della Legge 205/2000 l’urbanistica comprende ogni uso del territorio, ma per uso è da intendere l’attività di trasformazione del territorio, non anche la viabilità. Chi ha pagato una somma non dovuta, perché il provvedimento amministrativo che ne ha imposto il pagamento è stato annullato, ha un diritto soggetto alla sua ripetizione ed è irrilevante che l’atto, in particolare il provvedimento istitutivo della tariffa d’ingresso nel territorio comunale, abbia concretizzato l’esercizio di un potere pubblico. Data la natura regolamentare di quell’atto, del suo annullamento, che ha efficacia generale, da un lato tutti si possono avvantaggiare, anche chi come nel caso non l’ha impugnato, dall’altro il diritto alla restituzione non si atteggia come diritto patrimoniale consequenziale".
Pertanto: "alla giurisdizione ordinaria deve essere devoluta la controversia che abbia ad oggetto il diritto alla restituzione della prestazione pecuniaria cui l’utente si è assoggettato, diritto vantato sul presupposto dell’illegittimità della delibera di istituzione della zona a traffico limitato".
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 25 febbraio 2011, n.4614)
Le Sezioni Unite hanno ricordato che "Secondo l’articolo 7 della Legge 205/2000 l’urbanistica comprende ogni uso del territorio, ma per uso è da intendere l’attività di trasformazione del territorio, non anche la viabilità. Chi ha pagato una somma non dovuta, perché il provvedimento amministrativo che ne ha imposto il pagamento è stato annullato, ha un diritto soggetto alla sua ripetizione ed è irrilevante che l’atto, in particolare il provvedimento istitutivo della tariffa d’ingresso nel territorio comunale, abbia concretizzato l’esercizio di un potere pubblico. Data la natura regolamentare di quell’atto, del suo annullamento, che ha efficacia generale, da un lato tutti si possono avvantaggiare, anche chi come nel caso non l’ha impugnato, dall’altro il diritto alla restituzione non si atteggia come diritto patrimoniale consequenziale".
Pertanto: "alla giurisdizione ordinaria deve essere devoluta la controversia che abbia ad oggetto il diritto alla restituzione della prestazione pecuniaria cui l’utente si è assoggettato, diritto vantato sul presupposto dell’illegittimità della delibera di istituzione della zona a traffico limitato".
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 25 febbraio 2011, n.4614)