CEDU: la vera posizione di Strasburgo sul vaccino Covid

Riflessi, 2021
Ph. Veronica Locatelli / Riflessi, 2021

Vaccino Covid e CEDU: i mass media diffondono notizie infondate

In questi giorni, i media italiani riportano la notizia che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (“Corte di Strasburgo”) avrebbe “respinto un ricorso” presentato ai sensi della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) da 672 pompieri francesi contro l'obbligo di vaccino COVID, emettendo la “prima sentenza” in materia, con conclusioni che addirittura, secondo alcuni, varrebbero per tutti i cittadini.

Taluni siti di informazione (anche giuridica!) si sono addirittura spinti ad affermare che la Corte di Strasburgo “imporrebbe” ai pompieri francesi di fare il vaccino COVID, o che in virtù di questa “pronuncia” anche l’obbligo di green pass imposto in Italia sarebbe conforme alla CEDU.

Tutte queste sono fake news, frutto di una mancata o scorretta lettura del comunicato stampa con cui la Corte precisa di essersi pronunciata su una richiesta di misura provvisoria (tutela di tipo “cautelare”) e non sul merito di un ricorso in materia di COVID e CEDU.

Il battage mediatico ricorda, purtroppo, quello prodottosi in aprile 2021 in seguito a pubblicazione della sentenza di Grande Camera nel caso VAVŘIČKA e altri c. Repubblica Ceca, avente ad oggetto la conformità a CEDU dell’obbligo di vaccino poliomielite, tetano e epatite B dei bambini in età scolare, che molti quotidiani – nazionali e internazionali – hanno erroneamente considerato come manifesto della posizione di Strasburgo rispetto al vaccino in genere, incluso quelli per COVID (sebbene la sentenza non tocchi, neppure indirettamente, il tema).

Per la smania di molti di conoscere la posizione di Strasburgo sulle restrizioni da COVID dei diritti e libertà CEDU, i “volenterosi” che hanno messo in bocca alla Corte cose non dette sono molti ed è importante ricordare loro, e al pubblico, che la Corte di Strasburgo non si è ancora pronunciata, con decisione pubblica, sul merito di alcun ricorso “in materia COVID”, né tantomeno su ricorsi aventi oggetto la compatibilità con la CEDU di obblighi di vaccino – diretti o indiretti – legati al COVID.

 

Vaccino Covid: le potenziali violazioni CEDU

Presumibilmente i ricorsi pendenti a Strasburgo e aventi ad oggetto restrizioni alle libertà individuali motivate dal COVID sono molti. In effetti, i diritti CEDU potenzialmente colpiti sono vari: si pensi al diritto all’istruzione (articolo 2 Protocollo 1), ai diritti alla salute e alla vita (artt. 2 e 8 CEDU), al diritto alla tutela della vita familiare (articolo 8 CEDU) di tutti coloro che per mesi non hanno potuto intrattenere relazioni con famigliari ristretti, reclusi o semplicemente ricoverati … l’elenco è ampio.

In linea con le statistiche generali sull’attività della Corte, con molta probabilità una buona parte dei “ricorsi COVID” sarà dichiarata irricevibile per manifesta carenza delle condizioni di ricevibilità imposte dalla CEDU (spesso ciò avviene perché l’avvocato del giudizio interno decide di “fare da se’” sul ricorso a Strasburgo). Ciò significa che molti ricorsi in materia di COVID saranno rigettati con decisione adottata da un giudice unico, e non pubblicata.

Tra i ricorsi in materia di COVID che sono invece già stati assegnati ad un Comitato o Camera (e che giungeranno dunque a decisione o sentenza pubblica), alcuni sono allo stadio della comunicazione allo Stato interessato – il che significa che si è aperto il contraddittorio sul merito, e che la decisione è ancora lontana (per es: il caso COMMUNAUTÉ GENEVOISE D'ACTION SYNDICALE (CGAS) c. Svizzera in materia di libertà di manifestazione ex articolo 11 CEDU; o i casi Associazione d'Obbedienza Ecclesiastica Ortodossa c. Grecia e Spinu c. Romania in materia di libertà religiosa ex articolo 9 CEDU).  

Ad oggi si annoverano due sole pronunce pubbliche su ricorsi in materia di CEDU e COVID: in entrambi i casi si tratta di decisioni assunte da un Comitato di tre giudici per dichiarare l’irricevibilità del relativo ricorso, senza spingersi sul merito. Si tratta, in particolare di:

- Terheş c. Romania, concernente la compatibilità del lockdown per COVID con l’articolo 5 CEDU (libertà personale). In questo caso il ricorso è stato rigettato con decisione definitiva di giudice unico perché, in base alla giurisprudenza CEDU, il lockdown non importa restrizioni tali da poter essere considerato come una “privazione della libertà” ai sensi dell’articolo 5 CEDU (norma che, piuttosto, ha ad oggetto ipotesi di detenzione). La Corte si è premurata di precisare che tale conclusione non riguarda l’eventuale compatibilità del lockdown con l’articolo 2 Protocollo 4 (libertà di circolazione), norma che non era stata invocata nel caso di specie;

- Le Mailloux c. Francia, concernente il rispetto degli obblighi positivi di tutela della vita e della salute delle persone (articolo 2 CEDU) da parte dello Stato nel contesto dell’epidemia da COVID, che il ricorrente allegava non essere stati adeguatamente assolti dallo Stato francese in ragione (tra l’altro) dell’indisponibilità di mascherine e test. In questo caso il ricorso è stato rigettato con decisione definitiva per carenza dello status di vittima del ricorrente: il ricorso è stato considerato un’actio poularis (inammissibile secondo la Convenzione) perché il ricorrente si limitava a criticare in via generale le misure (non) assunte dallo Stato in relazione al COVID, senza fornire informazioni atte a poterlo considerare, quantomeno, “vittima potenziale” delle violazioni allegate.

Pertanto, ad oggi, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo non si è mai pronunciata sul merito di ricorsi relativi alla compatibilità con la CEDU di restrizioni di diritti o libertà motivate dalla pandemia da COVID. Non sono infatti da confondere con le pronunce sul merito le decisioni assunte dalla Corte di Strasburgo in relazione a richieste (o istanze) di misure provvisorie (c.d. interim measures) ex articolo 39 Regolamento, come quella assunta nel caso dei pompieri francesi.

 

Vaccino Covid: le misure provvisorie nella CEDU

Come ho avuto modo di esporre nel mio corso dell’Academy di Filodiritto, l’articolo 39 del Regolamento della Corte di Strasburgo (Rules of Court) consente alla Corte di adottare misure di natura cautelare (interim measures), volte a salvaguardare i diritti CEDU dei ricorrenti dal rischio imminente di un danno irreparabile. Come chiarito dalla stessa Corte (vedi qui in italiano, e qui in inglese), la concessione delle misure provvisorie è estremamente rara, e avviene solo quando sono in gioco “diritti chiave” protetti dalla CEDU, quali il diritto alla vita e la proibizione di tortura: diritti, insomma, la cui violazione (prima facie credibile) renderebbe inutile la successiva presentazione di un ricorso, il quale come sappiamo può pendere a Strasburgo per anni.

La richiesta di misure provvisorie è di solito presentata precedentemente alla presentazione del ricorso stesso. La decisione è assunta, nel giro di qualche ora o (al massimo) qualche giorno, da uno/a dei giudici di permanenza o, nei casi più delicati, da una Camera o Comitato. In ogni caso, la decisione assunta non è una sentenza, e per prassi non è né motivata ne pubblica. Tuttavia, talora le decisioni su misure provvisorie riportano un conciso dispositivo, e nei casi più mediaticamente delicati e con alti numeri di ricorrenti possono essere oggetto di un comunicato stampa della Corte.

 

Il vaccino Covid e i pompieri francesi

Lo spunto di questo contributo è il comunicato stampa del caso Abgrall e 671 altri v. Francia, avente ad oggetto il rigetto di una richiesta di misura provvisoria concernente l’obbligo di vaccino COVID della categoria professionale dei pompieri, pena la sospensione dalle mansioni e dallo stipendio.

Come anticipato, il comunicato stampa ed il suo significato sono stati ampiamenti distorti dai media nazionali, che si sono “gettati” sull’opportunità di fare il titolone circa la presunta posizione di favore della CEDU nei confronti dei vaccini.

Preliminarmente è importante ricordare che l’obbligo di vaccino COVID della categoria dei pompieri in Francia è motivato (e limitato) dal loro ruolo: tradizionalmente i pompieri francesi sono incaricati degli interventi di urgenza sulle vittime di incidenti, ed è in ragione di questo lavoro – a stretto contatto con il pubblico e il personale sanitario – che la legge impone loro l’obbligo di vaccinarsi per COVID, pena la sospensione da mansioni e stipendio.

I pompieri del caso Abgrall hanno presentato una richiesta di misura provvisoria (non sappiamo se nel contesto di un ricorso), invocando gli articoli 2 CEDU (diritto alla vita) e 8 CEDU (vita privata e familiare), e chiedendo alla Corte di Strasburgo di intervenire in urgenza per sospendere cautelarmente la previsione di legge che impone loro di vaccinarsi contro il COVID per poter lavorare.

Come emerge dal comunicato stampa pubblicato sul sito della Corte, una Camera ha concluso che tale richiesta di misura provvisoria “lays outside the scope of Rule 39 of the Rules of Court”, ovvero è fuori dal campo di applicazione della norma. La Corte precisa che, come tutte le decisioni ex articolo 39, questa conclusione non pregiudica il contenuto del successivo giudizio sul merito del ricorso poi presentato.

È agevole comprendere che la decisione della Corte di Strasburgo sulla domanda di tutela provvisoria legata all’obbligo vaccinale dei pompieri francesi non ha nessuna portata sul merito e l’eventuale fondatezza di doglianze relative a restrizioni dei diritti CEDU in ragione del COVID.

La Corte si è limitata a riscontrare che – nello specifico caso sottoposto alla sua attenzione – non ricorrevano i presupposti per l’“attivazione” della tutela provvisoria di cui all’articolo 39 Regolamento della Corte. E in effetti, si può ragionevolmente riconoscere che l’obbligo vaccinale dei pompieri non determina un rischio irreparabile alla loro vita – poiché coloro che temono gli effetti avversi del vaccino possono sempre decidere di non vaccinarsi.

Pertanto, l’articolo 2 CEDU non può nemmeno entrare in gioco: l’unica norma che potrebbe essere lesa in ragione dell’obbligo di vaccino da COVID nel caso concreto è l’articolo 8 CEDU, in questo caso declinato quale diritto allo sviluppo della persona mediante lo svolgimento di attività lavorativa. Tuttavia, questo diritto non appartiene al novero di quelli considerati “chiave” e in grado di giustificare un intervento cautelare di Strasburgo: la stessa Corte ricorda che solo in casi eccezionalissimi la tutela ex articolo 39 Reg. si è estesa a taluno dei diritti tutelati dall’articolo 8 CEDU (si pensi al caso eccezionale di famiglie in cui i minori rischiano la separazione dai genitori, ove i danni cagionati dal non tempestivo intervento renderebbero vana la successiva pronuncia anni dopo).

Non è dunque escluso che la decisione (o sentenza) che la Corte un giorno assumerà sul merito del ricorso dei pompieri francesi non riscontri che l’obbligo di vaccino COVID viola, nel caso di specie, un diritto CEDU.

Pertanto, può essere diffusa la notizia: ad oggi, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo non si è ancora pronunciata sul merito di ricorsi relativi alla compatibilità con la CEDU di restrizioni di diritti o libertà motivate dalla pandemia da COVID, né tantomeno sull’obbligo vaccinale.