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Art. 107

Impugnazione della sentenza emessa nel giudizio di revocazione

1. Contro la sentenza emessa nel giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.

2. La sentenza emessa nel giudizio di revocazione non può essere impugnata per revocazione.

Bibliografia. R. De Nictolis, Codice del Processo Amministrativo Commentato, IV ed., Wolters Kluver, 2017; F. Caringella e M. Giustiniani, Manuale del processo amministrativo, II ed., Dike, 2017; Quaranta e Lopilato, Il Processo amministrativo – commentario al Decreto Legislativo 104/2010, Giuffrè editore, 2011; R. Garofoli, Codice Amministrativo ragionato, VII edizione, Nel diritto editore, 2020

 

Sommario. 1. L’impugnazione della sentenza di revocazione.

 

1. L’impugnazione della sentenza di revocazione

Contro la sentenza emessa nel giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione, ad eccezione dell’impugnazione per revocazione ex articolo 106.

Tale regola è posta al fine di evitare che la definizione di una lite sia oggetto di ripetute contestazioni, che impediscono la formazione di una statuizione idonea a concludere definitivamente la controversia procrastinando irragionevolmente quella formazione del giudicato formale (articolo 324 c.p.c.) cui tende l’ordinamento processuale (Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 13/02/2012, n.158).

Tale regola - corrispondente a quella riferibile al quadro normativo anteriore all’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo - trova eccezione solo quando la sentenza di revocazione sia affetta da un errore di fatto che ha precluso l’esame del relativo ricorso (ad es., per una erronea declaratoria della sua tardività) [Consiglio di Stato sez. VI, 09/07/2012, n. 4039].

I rimedi ammessi sono:

  • avverso le sentenze TAR: l’appello e l’opposizione di terzo;
  • avverso le sentenze del Consiglio di Stato: opposizione di terzo e ricorso per Cassazione per motivi di giurisdizione.

 

Il punto di vista dell’Autore

La norma ha come preciso obiettivo quello di concludere la vicenda processuale, senza che vi sia la possibilità di procrastinare la definizione della controversia.