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Art. 89

Pubblicazione e comunicazione della sentenza

1. La sentenza deve essere redatta non oltre il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa.

2. La sentenza, che non può più essere modificata dopo la sua sottoscrizione, è immediatamente resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice che l’ha pronunciata.

3. Il segretario dà atto del deposito in calce alla sentenza, vi appone la data e la firma ed entro cinque giorni ne dà comunicazione alle parti costituite.

Bibliografia. R. Chieppa, Il processo amministrativo dopo il correttivo al codice, Giuffrè, 2012; M. Corradino – S. Sticchi Damiani, Il processo amministrativo, Giappichelli, 2014; A. Liberati, Il Nuovo Diritto Processuale Amministrativo, IV volume, CEDAM, 2010; L. Tramontano, Compendio di diritto amministrativo, Casa Editrice La Tribuna, 2020; G. Virga, La disciplina dei termini del codice del processo amministrativo, in www.blog.lexitalia.it.

 

Sommario. 1. La pubblicazione e la comunicazione della sentenza.

 

1. La pubblicazione e la comunicazione della sentenza

Il primo comma dell’articolo 89 CPA, dispone un termine “ordinatorio” di 45 giorni entro cui la sentenza deve essere redatta. La presenza di un simile termine sottolinea la scissione tra il momento della decisione della sentenza e quello successivo della sua redazione.

Una volta sottoscritta, la sentenza deve essere pubblicata “immediatamente”: quest’ultimo avverbio è stato inserito dal legislatore a seguito dell’ultima modifica della norma che ha sostituito la precedente formulazione prevista dall’articolo 55 della Legge n. 186/1982.

La pubblicazione della sentenza si realizza con il deposito della stessa nella segreteria del giudice che l’ha pronunciata. Il momento della pubblicazione implica l’impossibilità di compiere alcuna modifica alla sentenza, l’avvio della produzione degli effetti della sentenza nonchè la decorrenza del termine lungo di sei mesi per l’eventuale impugnazione della stessa.

La pubblicazione è poi seguita dalla comunicazione della sentenza (a cui provvede la segreteria competente nel termine di 5 giorni dalla pubblicazione) e dalla notifica della sentenza che è compiuta dalla parte processuale che intenda far decorrere il termine breve di impugnazione.

Il sopraccitato termine di 5 giorni per la comunicazione alle parti costituite del deposito della sentenza è ridotto a 3 giorni nel rito abbreviato e nel rito appalti così’ come previsto dagli articoli 119 e 120 CPA

La pubblicazione è prevista per tutti i provvedimenti del giudice quali la sentenza (compresa quella in forma semplificata), le ordinanze e i decreti; restano esclusi, invece, i casi in cui l’onere di pubblicazione viene sostituito dall’obbligo di notifica alle parti come nella ipotesi del decreto di abbreviazione dei termini ai sensi dell’articolo 53 CPA, il quale è redatto in calce alla domanda ed è notificato dalla parte che lo ha richiesto.

 

Il punto di vista dell’Autore

Non convince del tutto la volontà del legislatore di aver previsto un termine “ordinatorio” – e non, invece, perentorio – di 45 giorni per la redazione della sentenza da parte del collegio giudicante. Una simile previsione appare iniqua perché non connette, alla inosservanza del suddetto termine, alcuna conseguenza per il giudice se non sul piano meramente disciplinare. 

Condivido la tesi sostenuta da Giovanni Virga nel suo articolo “la disciplina del termini prevista dal codice del processo amministrativo”, secondo cui bisognerebbe introdurre una disposizione che consenta al presidente del collegio giudicante di sostituire l’estensore responsabile, senza alcun giustificato motivo, della inosservanza del termine di redazione della sentenza.