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Art. 90

Pubblicità della sentenza

1. Qualora la pubblicità della sentenza possa contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all’articolo 96 del codice di procedura civile, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati. Se l’inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall’obbligato.

Bibliografia. B. Cavallone, La divulgazione della sentenza civile, Milano, 1964; A. Chizzini, Sentenza nel diritto processuale civile, in Digesto civ., XVIII, Torino, 1998; R. Franceschielli, Liceità della pubblicazione di una sentenza sui giornali, su iniziativa della parte vittoriosa, in RDI, 1979, 2, 69; A. Liberati, Il Nuovo Diritto Processuale Amministrativo, IV volume, CEDAM, 2010.

 

Sommario. 1. La pubblicità/divulgazione della sentenza.

 

1. La pubblicità/divulgazione della sentenza

 

La disposizione in esame - disciplinante la pubblicità e/o la divulgazione della sentenza di merito (B. Cavallone) - riproduce fedelmente il contenuto dell’articolo 120 c.p.c., secondo cui il giudice può ordinare al soggetto soccombente la pubblicazione, con differenti modalità, della sentenza, contribuendo in tal modo alla riparazione del danno subito dalla parte vittoriosa.

Secondo la giurisprudenza amministrativa, la pubblicazione/divulgazione della sentenza costituisce una “modalità di risarcimento in forma specifica volta ad aggiungersi al risarcimento per equivalente al fine di assicurare, nei casi in cui il giudice lo ritenga utile, l’integrale riparazione del danno” (TAR Abruzzo – Pescara del 27.02.2017, n. 80).

L’ordine di pubblicazione del giudice deve essere razionale, adeguato e proporzionato all’offesa patita dal soggetto danneggiato e, per di più, deve essere rispettoso del divieto di ultra petizione “in relazione al quale il giudice non può ordinare la pubblicazione, se questa non è stata richiesta, o imporre una pubblicazione integrale della sentenza, se questa è stata richiesta per estratto, o in più giornali e per più volte consecutive, quando questa è stata richiesta solo in un giornale o per una volta sola” (Cass. Civ. del 01.03.1993, n. 2491).

La dottrina è dell’avviso che la pubblicazione/divulgazione della sentenza possa avvenire anche su iniziativa spontanea della parte vittoriosa, “a sue spese e senza la necessità di un intervento giudiziale, fatto salvo, in tal caso, che colui che così provveda dovrà assumersi il rischio che, in determinate circostanze, possano emergere gli estremi di una responsabilità extracontrattuale ex articolo 2043 c.c.” (R. Franceschielli; B. Cavallone; in senso contrario, A. Chizzini).

Il mancato esercizio, da parte del soggetto vincitore, della facoltà di pubblicazione della sentenza non dovrebbe integrare una violazione del dovere di attivarsi secondo correttezza previsto dall’articolo 1227 c.c. (“Concorso del fatto colposo del creditore”) (Cass. Civ. del 05.02.2015, n. 2087).

 

Il punto di vista dell’Autore

La pubblicità della sentenza assume una rilevanza strategica in un’epoca, come quella attuale, pervasa dalla comunicazione e dall’utilizzo, spesso distorto, delle informazioni. A mio parere, la primaria tutela del diritto d’immagine del soggetto danneggiato imporrebbe un potenziamento del meccanismo riparatorio dell’articolo 90 CPA: la norma, per esempio, potrebbe prevedere all’ultimo periodo la inflizione di una sanzione pecuniaria adeguata, proporzionata e ragionevole nei confronti del soggetto danneggiante che non adempia all’ordine del giudice di pubblicità della sentenza.