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Art. 43 - Rendiconto di gestione

1. All’esito della procedura, e comunque dopo i provvedimenti di confisca di primo e di secondo grado, entro sessanta giorni dal deposito di ciascuno dei medesimi provvedimenti, l’amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione, tenuto conto dei criteri fissati dall’articolo 37, comma 5. (1)

2. Il conto della gestione espone in modo completo e analitico le modalità e i risultati della gestione e contiene, tra l’altro, l’indicazione delle somme pagate e riscosse, la descrizione analitica dei cespiti e il saldo finale. Al conto sono essere allegati i documenti giustificativi, le relazioni periodiche sull’amministrazione e il registro delle operazioni effettuate. In caso di irregolarità o di incompletezza, il giudice delegato invita l’amministratore giudiziario ad effettuare, entro il termine indicato, le opportune integrazioni o modifiche.

3. Verificata la regolarità del conto, il giudice delegato ne ordina il deposito in cancelleria, unitamente ai documenti allegati, assegnando in calce allo stesso termine per la presentazione di eventuali osservazioni e contestazioni. Del deposito è data immediata comunicazione agli interessati, al pubblico ministero e all’Agenzia.

4. Se non sorgono o non permangono contestazioni, che debbono a pena di inammissibilità essere specifiche e riferite a singole voci contabili e non possono in ogni caso avere ad oggetto i criteri e i risultati di gestione, il giudice delegato lo approva; altrimenti fissa l’udienza di comparizione dinanzi al collegio, che in esito a procedimento in camera di consiglio approva il conto o invita l’amministratore giudiziario a sanarne le irregolarità con ordinanza esecutiva, notificata all’interessato e comunicata al pubblico ministero.

5. Avverso l’ordinanza di cui al comma 4 è ammesso ricorso per cassazione entro i dieci giorni dalla notificazione o comunicazione.

5–bis. Dopo il conferimento di cui all’articolo 38, comma 3, l’Agenzia provvede al rendiconto ai sensi dei commi precedenti qualora la confisca venga revocata. In caso di confisca definitiva l’Agenzia trasmette al giudice delegato una relazione sull’amministrazione dei beni, esponendo le somme pagate e riscosse, le spese sostenute e il saldo finale, con l’indicazione dei limiti previsti dall’articolo 53. In tale ultimo caso, il giudice delegato, all’esito degli eventuali chiarimenti richiesti, prende atto della relazione. (2)

(1) Comma sostituito dall’ art. 17, comma 1, lett. a), L. 161/2017 e, successivamente, così modificato dall’ art. 36, comma 2–ter, lett. a), DL 113/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 132/2018.

(2) Comma aggiunto dall’ art. 17, comma 1, lett. b), L. 161/2017 e, successivamente, così modificato dall’ art. 36, comma 2–ter, lett. b), DL 113/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 132/2018.

Rassegna di giurisprudenza

In sede di approvazione del rendiconto l’oggetto della procedura incidentale è rappresentato esclusivamente dalla verifica contabile delle movimentazioni finanziarie correlate all’avvenuta gestione (ai sensi dell’art. 43, comma 2).

Dunque, se una decisione emessa in cognizione esclude – come nel caso in esame – un onere gestionale, il diritto della parte di contestare tale scelta non può essere esercitato in sede di approvazione del rendiconto (posto che, per definizione, in tal caso la procedura non ha sopportato costi o riscosso entrate) ma va esercitato mediante la impugnazione del provvedimento che ha determinato l’onere a carico della parte privata (Sez. 1, 47677/2019).

La normativa previgente, trasfusa nell’art. 43, non permetteva la contestazione del pagamento di somme da parte dell’amministratore dei beni in ogni momento, ma poneva delle precise cadenze temporali per valutare e rendere definitivo il conto di gestione.

Quindi, se le spettanze liquidate al professionista per l’espletamento della perizia erano state inserite nel rendiconto di gestione, tale pagamento avrebbe dovuto essere contestato in quella sede e, se contestazione non vi è stata – o, comunque, è stata rigettata – il rendiconto è divenuto definitivo, precludendo nuove contestazioni (sia pure sotto forma di istanza di rimborso delle somme) (Sez. 1, 22924/2017).

 

Linee guida, circolari e prassi

CNDCEC, “Linee guida in materia di amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati”, ottobre 2015, reperibile al seguente link: https://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=fb16cd12–3c1c–493f–a46f–dcea39c24929

CNDCEC, “La riforma del codice antimafia: le problematiche applicative e il ruolo del professionista post–riforma”, marzo 2018, reperibile al seguente link: https://www.commercialisti.it/documents/20182/323701/2018.03.05_Riforma+del+codice+antimafia_revisione.pdf

FNC, “La riforma del d. lgs. n. 159/2011. Antimafia, corruzione e mezzi di contrasto”, 5 dicembre 2017, reperibile al link che segue: https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf–per/informativa–periodica_20171205.pdf

CNCDEC, “Linee guida in materia di attestazione antimafia”, 19 ottobre 2018, reperibile al seguente link: https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1393

ODCEC di Verona, “La gestione dei beni. Gli adempimenti dell’amministratore giudiziario: le relazioni ex artt. 36 e 41 CAM. Le problematiche applicative”, 17 ottobre 2018, reperibile al seguente link: https://www.formazionecommercialisti.org/download/00008741–17102018–materiale–avv–damorepdf

ODCEC di Napoli, “L’amministrazione giudiziaria”, maggio 2018, reperibile al seguente link: https://www.odcec.napoli.it/media/news/2/1210/attach/download/Quaderno_Totale_–_01.10.18.pdf