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Art. 75–bis - Violazione delle misure imposte con provvedimenti d’urgenza (1)

1. Il contravventore al divieto di espatrio conseguente all’applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2–bis

dell’articolo 9 è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

(1) Articolo inserito dall’ art. 4, comma 1, lett. d), DL 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. 43/2015.

 

Rassegna di giurisprudenza

Tutti i provvedimenti provvisori, in quanto limitativi della libertà personale, non possono avere durata illimitata. In mancanza di disposizioni espresse, essi diventano inefficaci dopo il decorso del termine di cui all’art. 6 L. 1423/1956 (oggi art. 7, comma 1) (Sez. 1, 26268/2004).

Il provvedimento di temporaneo ritiro del passaporto, in quanto affine alla misura cautelare del divieto di espatrio ex art. 281 CPP, è soggetto a tutte le forme di impugnazione previste per tale misura (SU, 9/1993).

L’imposizione provvisoria dell’obbligo o del divieto di soggiorno deve essere obbligatoriamente motivata (Sez. 1, 4 febbraio 1991).

Tutti i provvedimenti d’urgenza sono ricorribili per cassazione (Sez. 5, 7580/2004).