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Art. 735-bis - Confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro

1. Nel caso di esecuzione di un provvedimento straniero di confisca consistente nella imposizione nel pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore del prezzo, del prodotto o del profitto di un reato, si applicano le disposizioni sull’esecuzione delle pene pecuniarie, ad eccezione di quella concernente il rispetto del limite massimo di pena previsto dall’articolo 735 comma 2.

Rassegna giurisprudenziale

Confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro (art. 735-bis)

Questo articolo è stato introdotto dalla L. 328/1993 di ratifica della Convenzione di Strasburgo dell’8.11.1990 in materia di riciclaggio.

La misura ivi disciplinata è senz’altro assimilabile a una confisca per equivalente, istituto che la Corte di Strasburgo qualifica come vera e propria sanzione penale, alla luce dei criteri applicati in note sentenze (Corte EDU, Grande Camera, 9 febbraio 1995, Welch c. Regno Unito; Corte EDU, 5 luglio 2001, Phillips c. Regno Unito). La stessa conclusione è stata formulata dalla Consulta (Corte costituzionale, sentenza 984/2009).

L’art. 735-bis è stato introdotto in sede di ratifica della Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio dell’8 novembre 1990, al fine di consentire di dare esecuzione in Italia ad una tipologia di confisca, quella di valore, all’epoca non prevista dall’ordinamento italiano.

L’art. 7 della citata Convenzione impone invero a ciascuna Parte ad essa aderente di adottare le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per consentirle di eseguire le richieste di cooperazione aventi ad oggetto la confisca consistente nell’imposizione dell’obbligo di pagare una somma di denaro pari al valore dei proventi.

Come chiarisce il Rapporto esplicativo al § 48 (Explanatory Report – ETS 141  Laundering of the Proceeds from Crime), tale obbligo implica che se uno Stato prevede solo il sistema di confisca di “proprietà” per i casi nazionali deve comunque introdurre una legislazione che consenta la confisca di valore al fine di poter soddisfare le richieste a tal fine di Paesi che prevedano tale sistema.

Proprio per garantire il suddetto obbligo, il legislatore ha introdotto all’art. 733, comma 1-bis la clausola di salvezza per la confisca di valore, non estendendo ad essa il requisito della doppia “confiscabilità” invece richiesto per la confisca di proprietà («Salvo quanto previsto nell’articolo 735-bis, la sentenza straniera non può essere riconosciuta ai fini dell’esecuzione di una confisca se questa ha per oggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo la legge italiana qualora per lo stesso fatto si procedesse nello Stato») (Sez. 6, 2189/2019).