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Art. 703 - Accertamenti del procuratore generale

1. Il Ministro della giustizia quando ritiene di dare corso alla domanda di estradizione, la trasmette entro trenta giorni dal ricevimento con i documenti che vi sono allegati al procuratore generale presso la corte di appello competente a norma dell’articolo 701, comma 4.

2. Salvo che si sia già provveduto a norma dell’articolo 717, il procuratore generale, ricevuta la domanda, dispone la comparizione davanti a sé dell’interessato e provvede alla sua identificazione. Procede, altresì, all’interrogatorio dello stesso e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze, l’eventuale consenso all’estradizione o la rinuncia al principio di specialità. L’interessato è avvisato che è assistito da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. L’atto è compiuto alla necessaria presenza del difensore cui deve essere dato avviso almeno ventiquattro ore prima. Il consenso all’estradizione e la rinuncia al principio di specialità non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore. La rinuncia dell’estradato alla garanzia del principio di specialità è irrevocabile alle condizioni stabilite dall’articolo 717, comma 2-bis.

3. Il procuratore generale richiede alle autorità straniere, per mezzo del Ministro della giustizia, la documentazione e le informazioni suppletive che ritiene necessarie. Ove previsto dalle convenzioni internazionali, la richiesta è inoltrata direttamente dal procuratore generale, che ne dà comunicazione al Ministro della giustizia.
4. Il procuratore generale, entro trenta giorni dalla data in cui la domanda di estradizione gli è pervenuta, presenta alla corte di appello la requisitoria.
5. La requisitoria è depositata nella cancelleria della corte di appello, unitamente agli atti e alle cose sequestrate. La cancelleria cura la notificazione dell’avviso del deposito alla persona della quale è richiesta l’estradizione, al suo difensore e all’eventuale rappresentante dello Stato richiedente, i quali, entro dieci giorni, hanno facoltà di prendere visione e di estrarre copia della requisitoria e degli atti nonché di esaminare le cose sequestrate e di presentare memorie.

Rassegna giurisprudenziale

Accertamenti del procuratore generale (art. 703)

In materia di estradizione, l’omesso avviso al difensore dell’estradando del compimento degli atti di cui all’art. 703 determina la nullità della relativa udienza (Sez. 6, 17952/2013).

La disciplina del MAE non prevede che la requisitoria del PG sia notificato al difensore ed un obbligo in tale senso, per di più assistito da nullità come assume il difensore, non può trarsi dal generico rimando al codice di rito contenuto nell’art. 39 L. 69/2005 (Sez. 6, 24034/2015).

In tema di estradizione per l’estero, l’inosservanza del termine previsto dall’art. 703 comma 5 per la notificazione all’estradando del deposito della requisitoria del procuratore generale non è causa di nullità, trattandosi di termine di natura ordinatorio, finalizzato a disciplinare la sequenza degli atti ed il regolare svolgimento della procedura di estradizione (Sez. 6, 18975/2006).