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Art. 255 - Sequestro presso banche

1. L’autorità giudiziaria può procedere al sequestro presso banche di documenti, titoli, valori, somme depositate in conto corrente e di ogni altra cosa, anche se contenuti in cassette di sicurezza, quando abbia fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato, quantunque non appartengano all’imputato o non siano iscritti al suo nome.

Rassegna giurisprudenziale

Sequestro presso banche (art. 255)

La documentazione bancaria, consistente in supporti cartacei che riproducono dati estratti dalla memoria informatica e relativi ai rapporti intercorsi con l’istituto bancario, non rientra nella nozione di corrispondenza se non risulta che sia stata oggetto di spedizione al soggetto interessato e se per il decorso del tempo le comunicazioni in essa contenute hanno perso il requisito dell’attualità, sicché il sequestro di detta documentazione non richiede, ove l’interessato sia un membro del Parlamento, la previa autorizzazione della Camera a cui questi appartiene (Sez. 6, 33435/2006).

Il cosiddetto «blocco» di cassette di sicurezza ad opera della banca, su invito del giudice o del PM, benché non espressamente disciplinato dal legislatore, non deve ritenersi un atipico provvedimento di sequestro, qualora abbia solo finalità conoscitive e non ablative e sia finalizzato ad una verifica del contenuto in collaborazione della banca e del cliente, possessori delle chiavi (Sez. 4, 20854/2005).