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Art. 39 - Concorso di astensione e di ricusazione

1. La dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta quando il giudice, anche successivamente ad essa, dichiara di astenersi e l’astensione è accolta.

Rassegna giurisprudenziale

Concorso di astensione e ricusazione (art. 39)

I termini per la dichiarazione di ricusazione decorrono autonomamente rispetto alla decisione del giudice di astenersi o al rigetto della relativa dichiarazione, con la conseguenza che l’eventuale introduzione di uno di tali procedimenti (di astensione o di ricusazione) non produce effetti sospensivi dell’altro, permanendo soltanto una regola di ‘consumazione’ della ricusazione nell’ipotesi in cui sia accolta la domanda di astensione, a norma dell’art. 39 (Sez. 4, 32206/2014).

Posto che, per disposizione espressa, soltanto l’accoglimento dell’astensione funge da condizione risolutiva della (contemporaneamente pendente) dichiarazione di ricusazione (che il legislatore in tal caso qualifica, appunto, come non proposta), ne deriva che le disposizioni sulle forme e sui termini entro i quali quella dichiarazione deve, a pena di inammissibilità, essere formulata, prescindono totalmente dall’eventuale proposizione di una dichiarazione di astensione e dalla decisione sulla stessa (Sez. 2, 9166/2008).

La dichiarazione di ricusazione è recessiva rispetto alla dichiarazione di astensione del giudice, ma solo alla condizione che quest’ultima sia stata accolta. Dunque nessuna aspettativa di diritto per la difesa si può radicare intorno ad una mera dichiarazione di astensione del giudice prima del suo accoglimento: con la conseguenza che, anche in presenza di una tale dichiarazione, sussiste preciso onere difensivo alla presentazione di tempestiva istanza di ricusazione (Sez. 2, 37551/2014).