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Art. 40 - Competenza a decidere sulla ricusazione

1. Sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte di assise o della corte di assise di appello decide la corte di appello; su quella di un giudice della corte di appello decide una sezione della corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.

2. Sulla ricusazione di un giudice della corte di cassazione decide una sezione della corte, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.

3. Non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.

Rassegna giurisprudenziale

Competenza a decidere sulla ricusazione (art. 40)

È infondata la questione di legittimità costituzionale in ordine all’art. 40 comma 3 nella parte in cui prevede che non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione, trattandosi di scelta legislativa che si presenta coerente con la natura interlocutoria e sommaria della decisione che il giudice è chiamato ad assumere in tema di ricusazione (Sez. 6, 35263/2018).

In caso di ricusazione di un giudice del tribunale in un procedimento penale, la competenza a decidere spetta ad una qualunque sezione della corte di appello, non distinguendo l’art. 40, comma 1, tra sezioni civili e sezioni penali (Sez. 6, 43786/2014).

L’assegnazione di un affare ad una sezione piuttosto che ad un’altra attiene non alla giurisdizione ma alla competenza interna; ne consegue che sulla dichiarazione di ricusazione intervenuta in un procedimento penale possono decidere magistrati appartenenti ad una sezione civile della stessa corte di appello (Sez. 6, 44713/2013).