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Art. 41 - Decisione sulla dichiarazione di ricusazione

1. Quando la dichiarazione di ricusazione è stata proposta da chi non ne aveva il diritto o senza l’osservanza dei termini o delle forme previsti dall’articolo 38 ovvero quando i motivi addottati sono manifestamente infondati, la corte, senza ritardo, la dichiara inammissibile con ordinanza avverso la quale è proponibile ricorso per cassazione. La corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell’articolo 611.

2. Fuori dei casi di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione, la corte può disporre, con ordinanza, che il giudice sospenda temporaneamente ogni attività processuale o si limiti al compimento degli atti urgenti.

3. Sul merito della ricusazione la corte decide a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.

4. L’ordinanza pronunciata a norma dei commi precedenti è comunicata al giudice ricusato e al pubblico ministero ed è notificata alle parti private.

Rassegna giurisprudenziale

Decisione sulla dichiarazione di ricusazione (art. 41)

È legittima l’adozione dell’ordinanza di inammissibilità mediante procedura camerale de plano, senza la partecipazione delle parti, quando i motivi addotti sono manifestamente infondati, poiché la procedura camerale assicura il rispetto del principio del contraddittorio, garantito dalla possibilità di presentare deduzioni in forma scritta anche non in presenza delle parti (Sez. 6, 35263/2018).

Il procedimento previsto dall’art. 41 comma 1 non contrasta con il principio costituzionale del contraddittorio, essendo comunque previsto il rimedio del ricorso per cassazione, mentre la struttura dell’art. 111 Cost. contiene i principi generali che improntano il processo e la formazione della prova.

Quanto all’art. 6 CEDU, ne è esclusa l’applicabilità ai procedimenti o subprocedimenti incidentali e, quanto agli artt. 24 e 111 Cost., rientra nell’insindacabile discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme e livelli differenti di contraddittorio, sia esso meramente cartolare o partecipato, atteso che resta sempre garantito il diritto di difesa (Sez. 6, 35623/2018).

Nel caso di manifesta infondatezza della ricusazione, il giudice deve pronunciare de plano la relativa declaratoria di inammissibilità, senza sentire le parti interessate in camera di consiglio, previa fissazione di udienza ed avviso, in quanto l’art. 41, comma 1, prescrive che il collegio provveda “senza ritardo” e non richiama, al contrario del successivo comma 3, relativo alla decisione del merito della ricusazione, le forme dell’art. 127 (Sez. 3, 31038/2016).