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Art. 415 - Reato commesso da persone ignote

1. Quando è ignoto l’autore del reato il pubblico ministero, entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, presenta al giudice richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini.

2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato.

2-bis. Il termine di cui al comma 2 dell’articolo 405 decorre dal provvedimento del giudice

3. Si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni di cui al presente titolo.

4. Nell’ipotesi di cui all’articolo 107-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, la richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la richiesta sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia con l’eventuale indicazione delle denunce che il pubblico ministero o il giudice intendono escludere, rispettivamente, dalla richiesta o dal decreto.

Rassegna giurisprudenziale

Reato commesso da persone ignote (art. 415)

È applicabile ai procedimenti contro ignoti il termine di durata delle indagini previsto nei procedimenti contro noti (Sez. 5, 40343/2006).

Nel procedimento contro ignoti non è richiesta l’autorizzazione del GIP alla riapertura delle indagini dopo il provvedimento di archiviazione per essere rimasti sconosciuti gli autori del reato, in quanto il regime autorizzatorio prescritto dall’art. 414 è diretto a garantire la posizione della persona già individuata e sottoposta ad indagini, mentre nel procedimento contro ignoti l’archiviazione ha la semplice funzione di legittimare il congelamento delle indagini, senza alcuna preclusione allo svolgimento di ulteriori, successive attività investigative, ricollegabili direttamente al principio dell’obbligatorietà dell’azione penale (SU, 13040/2006).

L’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti oltre il decorso del termine ex art. non trova applicazione nei procedimenti contro ignoti (Sez.6, 20064/2014).

Il provvedimento con il quale il GIP  investito della richiesta del PM di archiviazione di un procedimento contro ignoti, nel respingere tale richiesta ha disposto la formulazione dell’imputazione per un reato nei confronti di “persona da identificare”, deve ritenersi atto abnorme, immediatamente ricorribile per cassazione (Sez. 5, 57596/2017).

Non è abnorme e quindi non è ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il GIP, rilevando che la richiesta di archiviazione per reato commesso da persone ignote appare fondata su valutazioni di merito e non sulla mancata identificazione degli autori delle condotte richieda al PM l’iscrizione di tali soggetti, identificati o comunque agevolmente identificabili, nel registro degli indagati, trattandosi di atto che costituisce emanazione del generale potere di controllo del giudice sul corretto esercizio dell’azione penale. Da quel momento, tramite l’indicazione del GIP, il soggetto assume la qualifica di persona sottoposta alle indagini (Sez. 2, 52451/2017).