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Art. 569 - Ricorso immediato per cassazione

1. La parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamente ricorso per cassazione.

2. Se la sentenza è appellata da una delle altre parti, si applica la disposizione dell’articolo 580. Tale disposizione non si applica se, entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso, le parti che hanno proposto appello dichiarano tutte di rinunciarvi per proporre direttamente ricorso per cassazione. In tale caso, l’appello si converte in ricorso e le parti devono presentare entro quindici giorni dalla dichiarazione suddetta nuovi motivi, se l’atto di appello non aveva i requisiti per valere come ricorso.

3. La disposizione del comma 1 non si applica nei casi previsti dall’articolo 606 comma 1 lettere d) ed e). In tali casi, il ricorso eventualmente proposto si converte in appello.

4. Fuori dei casi in cui nel giudizio di appello si sarebbe dovuta annullare la sentenza di primo grado, la corte di cassazione, quando pronuncia l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata a norma del comma 1, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice competente per l’appello.

Rassegna giurisprudenziale

Ricorso immediato per cassazione (art. 569)

I provvedimenti del magistrato di sorveglianza in materia di applicazione della misura alternativa dell’espulsione del detenuto straniero dal territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 16, comma 5, D. Lgs, 286/1998, non sono immediatamente ricorribili per cassazione, in quanto opponibili davanti al tribunale di sorveglianza ed estranei all’area di applicazione della regola fissata dall’art. 569, comma 1 (Sez. 1, 53182/2014).

La parte civile, ex art. 576, è legittimata a proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace ai soli effetti civili. Può anche proporre ricorso per saltum ex art. 569 comma 1 a condizione che non deduca i vizi motivazionali di cui all’art. 606 lett. e) (Sez. 2, 14958/2018).

Il ricorso in cassazione proposto avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza dispone la proroga di una misura di sicurezza (nella specie, della libertà vigilata) va convertito in appello non essendo consentito dall’art. 569 il ricorso “per saltum” se non avverso le sentenze (Sez. 1, 6635/2012).

Il ricorso per cassazione proposto “per saltum” da qualsiasi parte processuale e, quindi, anche dal PM, che contenga tra i motivi, pur se in via subordinata, la censura di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), deve essere convertito in appello ai sensi dell’art. 569, comma 3 (Sez. 3, 48978/2014).

In ipotesi di ricorso “per saltum”, all’annullamento della sentenza di primo grado per difetto assoluto di motivazione consegue il rinvio, non al giudice che l’ha emessa, ma al giudice di appello, che, dovendo redigere “ex novo” la motivazione mancante, è investito di una devoluzione totale del merito (Sez. F, 39927/2014).

Nel caso di ricorso “per saltum” avverso sentenza che sia del tutto priva di motivazione, l’accoglimento del gravame comporta, secondo la regola generale dettata dal comma 4 dell’art. 569, l’annullamento con rinvio al giudice competente per l’appello, atteso che il rinvio al giudice di primo grado è previsto, in base alla medesima disposizione normativa, solo per il caso che trattisi di sentenza che, qualora gravata di appello, sarebbe stata soggetta ad annullamento; il che non può dirsi nell’ipotesi data, giacché la mancanza assoluta di motivazione non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall’art. 604, in cui il giudice d’appello è investito del potere-dovere di annullamento (Sez. 5, 43170/2012).

L’efficacia retroattiva della sentenza della Corte costituzionale 26/2007, che ha dichiarato illegittimo l’art. 593 nella parte in cui escludeva il potere di appello del PM avverso le sentenze di proscioglimento, comporta, in relazione al ricorso presentato dal PM direttamente in cassazione ai sensi del sostituito art. 593, che la sentenza impugnata deve essere considerata nuovamente appellabile, con la conseguenza che il ricorso deve essere trattato e deciso dalla corte di cassazione come ricorso “per saltum” a norma dell’art. 569 che al comma 3 prevede, in caso di accoglimento del ricorso, l’annullamento con rinvio al giudice competente per l’appello (Sez. 3, 23976/2009).