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Art. 651-bis - Efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno

1. La sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.

2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto a norma dell’articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.

Rassegna giurisprudenziale

Efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno (art. 651-bis)

La parte civile non ha interesse, in assenza di impugnazione del PM, a ricorrere avverso la sentenza con la quale sia stata dichiarata la non punibilità dell’imputato per la particolare tenuità del fatto, che non produce alcun effetto pregiudizievole per detta parte nel giudizio civile in conseguenza di quanto previsto dall’art. 651-bis in tema di efficacia della sentenza in sede civile quanto alla sussistenza ed all’illiceità penale del fatto ed alla commissione dello stesso da parte dell’imputato (Sez. 5, 38762/2017).

Deve rilevarsi il difetto di interesse della parte civile ad impugnare la sentenza di proscioglimento pronunziata per particolare tenuità del fatto senza pregiudicare in alcun modo le aspettative risarcitorie della medesima, posto che, anche in assenza di un accertamento del fatto vincolante in sede civile ai sensi dell’art. 651-bis, conserva la possibilità di far valere le proprie ragioni nella medesima sede proprio in ragione del fatto che la stessa non assume autorità di cosa giudicata (Sez. 5, 18972/2017).

Non è possibile affermare una diretta incidenza (giudicato) della sentenza di applicazione dell’art. 131-bis, Cod. pen. nel giudizio relativo alla responsabilità della persona giuridica. Infatti l’art. 651-bis limita l’effetto della decisione al giudizio civile o amministrativo di danno. L’interprete non può estendere l’effetto di giudicato se non previsto espressamente dalla legge. Si violerebbe il diritto di difesa della persona giuridica in modo irrimediabile.

Conseguentemente può affermarsi il seguente principio di diritto: “In tema di responsabilità degli enti, in presenza di una sentenza di applicazione della particolare tenuità del fatto, nei confronti della persona fisica responsabile della commissione del reato, il giudice deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio il reato fu commesso; accertamento di responsabilità che non può prescindere da una opportuna verifica della sussistenza in concreto del fatto reato, in quanto l’applicazione dell’art. 131-bis, Cod. pen. non esclude la responsabilità dell’ente, in via astratta, ma la stessa deve essere accertata effettivamente in concreto; non potendosi utilizzare, allo scopo, automaticamente la decisione di applicazione della particolare tenuità del fatto, emessa nei confronti della persona fisica” (Sez. 3, 9072/2018).