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Art. 638 - Revisione a favore del condannato defunto

1. In caso di morte del condannato dopo la presentazione della richiesta di revisione, il presidente della corte di appello nomina un curatore, il quale esercita i diritti che nel processo di revisione sarebbero spettati al condannato.

Rassegna giurisprudenziale

Revisione a favore del condannato defunto (art. 638)

La morte del condannato non fa cessare l’interesse alla decisione sul ricorso come si ricava dalle previsioni dell’art. 638 a tenore del quale, in caso di morte del condannato dopo la presentazione della richiesta di revisione, il presidente della corte di appello nomina un curatore al defunto per l’esercizio dei relativi diritti, e, indirettamente, dell’art. 632 che, tra i soggetti legittimati alla richiesta di revisione, contempla anche l’erede e il prossimo congiunto del condannato deceduto (Sez. 5, 14059/2016).