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Art. 503 - Serrata e sciopero per fini non contrattuali

1. Il datore di lavoro o i lavoratori, che per fine politico commettono, rispettivamente, alcuno dei fatti preveduti dall’articolo precedente (1), sono puniti con la reclusione fino a un anno e con la multa non inferiore a euro 1.032 (2), se si tratta d’un datore di lavoro, ovvero con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a euro 103 se si tratta di lavoratori (3).

(1) Il riferimento all’art. 502 deve ritenersi non più operante in quanto la Corte costituzionale, con sentenza 28/1960, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 502, primo comma c.p., in riferimento agli artt. 34 e 40 Cost.

(2) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 290/1974, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 503, nella parte in cui punisce anche lo sciopero politico che non sia diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare.

Rassegna di giurisprudenza

Il delitto di serrata si consuma nel luogo (in relazione al quale va, quindi, individuata la competenza territoriale) in cui viene effettivamente sospeso il lavoro, secondo le modalità di cui agli artt. 502, 504 e 506 e non nel luogo nel quale avviene la proclamazione della serrata (Sez. 6, 916/1973).