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Art. 504 - Coazione alla pubblica autorità mediante serrata o sciopero

1. Quando alcuno dei fatti preveduti dall’articolo 502 (1) è commesso con lo scopo di costringere l’autorità a dare o ad omettere un provvedimento, ovvero con lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, si applica la pena della reclusione fino a due anni (2).

(1) Il riferimento all’art. 502 deve ritenersi non più operante in quanto la Corte costituzionale, con sentenza 29/1960, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 502, primo comma, in riferimento agli artt. 34 e 40 Cost.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 165/1983, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 504, nella parte in cui punisce lo sciopero il quale ha lo scopo di costringere l’autorità a dare o ad omettere un provvedimento o lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, a meno che non sia diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare.

Rassegna di giurisprudenza

Non integra il reato di cui all’articolo 504 la c.d. serrata dei piccoli esercenti attuata per motivi economici inerenti all’attività aziendale, essendo tali manifestazioni estranee a qualsiasi conflitto tra datori di lavoro e lavoratori subordinati, da considerare, quindi, come una «legittima forma di sciopero» (nella specie la Corte ha rilevato che la ricorrente non aveva lavoratori subordinati e comunque la natura della manifestazione escludeva ripercussioni apprezzabili su eventuali rapporti di lavoro e non vi era attinenza con vertenze sindacali o con i diritti dei dipendenti) (Sez. 3, 11796/2000).