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Art. 472 - Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta

1. Chiunque fa uso, a danno altrui, di misure o di pesi con l’impronta legale contraffatta o alterata, o comunque alterati, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516 (1).

2. La stessa pena si applica a chi nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi con l’impronta legale contraffatta o alterata, ovvero comunque alterati.

3. Agli effetti della legge penale, nella denominazione di misure o di pesi, è compreso qualsiasi strumento per misurare o pesare.

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

Non risponde del reato di cui agli art. 472 e 482 per avere formato falsamente un pass invalidi per l’autovettura intestata ad una congiunta, colui che parcheggia, in un posto riservato agli invalidi, l’autovettura di proprietà della congiunta medesima, che espone non il pass originale rilasciato dal Comune, ma la semplice fotocopia del documento originale (e quindi non un documento falsificato): l’illiceità dell’utilizzo del pass da parte di un soggetto non legittimato ha rilevanza sul piano amministrativo della violazione delle norme del CDS ma non concreta una violazione delle norme del codice penale (Tribunale di La Spezia, 874/2011).