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Art. 79 - Limiti degli aumenti delle pene accessorie

1. La durata massima delle pene accessorie temporanee non può superare, nel complesso, i limiti seguenti:

1) dieci anni, se si tratta dell’interdizione dai pubblici uffici o dell’interdizione da una professione o da un’arte;

2) cinque anni, se si tratta della sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte.

Rassegna di giurisprudenza

Laddove tutti i delitti, anche non omogenei, per i quali sia intervenuta condanna, pur se unificati quoad poenam dal vincolo della continuazione, siano stati commessi in violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, la specifica natura dei fatti unificati comporta necessariamente l’applicazione della pena accessoria per ciascuno di essi, di modo che la durata complessiva va commisurata all’intera pena principale inflitta con la condanna, ivi compreso l’aumento per la continuazione, ferma restando in ogni caso la necessità di rispettare il limite edittale massimo previsto dall’art. 79 (Sez. 3, 14954/2014).

La disciplina del cumulo materiale di cui agli artt. 77 e 79 è dettata per le sole pene accessorie previste dal codice penale (Sez. 5, 11683/1998).